SICUREZZA SUL LAVORO - OBBLIGO DI
ACCERTAMENTI SANITARI - ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INTESA STATO-REGIONI DEL 25
NOVEMBRE 2007
È stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007 l’intesa siglata tra Governo,
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamento
di assenza di tossicodipendenza. In particolare, il provvedimento sancisce che,
tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute propria e di terzi, a causa dell’assunzione anche solo sporadica di
sostanze stupefacenti rientrano, tra le altre, le attività di trasporto e
quelle riconducibili agli addetti alla guida di macchine di movimentazione
terra e merci, come riportato dall’Allegato I del provvedimento in oggetto.
Al riguardo l’art. 4
dell’intesa prevede che il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore
all’espletamento delle mansioni di cui sopra, indipendentemente dal rapporto di
lavoro, debba provvedere a richiedere al medico competente gli accertamenti
sanitari necessari per verificare l’assenza dell’assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
Lo stesso datore di lavoro
ha, di norma, l’obbligo di far sottoporre i lavoratori adibiti alle mansioni a
rischio ai suddetti accertamenti sanitari, con periodicità annuale, dal medico
competente, indicando altresì la data ed il luogo ove si svolgerà il relativo
accertamento.
Dopo un primo test di
screening in cui sia stata evidenziata la positività del lavoratore, con
conseguente giudizio di inidoneità temporanea allo svolgimento delle mansioni a
rischio anche nei confronti di terzi, lo stesso lavoratore dovrà essere inviato
presso il SERT (servizio per le tossicodipendenze) della ASL competente per
territorio.
A seguito di ulteriori
accertamenti effettuati dal SERT o altre strutture sanitarie competenti che
abbiano constatato lo stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato
dovrà essere sottoposto ad una terapia di recupero.
Nel caso in cui il
lavoratore non si sottoponga alla prima richiesta di accertamenti medici,
l’organo sanitario competente, entro dieci giorni, deve disporre un nuovo
controllo. In presenza di un ulteriore rifiuto senza giustificato motivo, il
datore di lavoro ha l’obbligo di far cessare lo svolgimento delle mansioni a
rischio e di adibire il lavoratore a mansioni diverse con l’applicazione della
disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo
cui appartiene, fino a che non venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.
Al lavoratore che non si
sottoponga al controllo sanitario saranno applicate le sanzioni di cui all’art.
93, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626/94 che prevede l’arresto fino a
quindici giorni o un’ammenda da centotre Euro a trecentonove Euro.
Diversamente, al datore di
lavoro che non impedisca l’espletamento delle mansioni a rischio, saranno
applicate le sanzioni di cui all’art. 125 comma 4 del DPR n. 309/90 così come
modificato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 758/94, che prevede l’arresto da due a
quattro mesi o un’ammenda da cinquemilacento euro a venticinquemilaottocento
euro.
In ogni caso la
sospensione, sia nell’eventualità in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi al
relativo accertamento, sia nella circostanza in cui sia stata accertata la
tossicodipendenza, fa mantenere in capo al lavoratore assunto a tempo
indeterminato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa
non retribuita, fino ad un massimo di tre anni, ex art. 124, comma 1, DPR n.
309/90 e art. 83 del Ccnl dell’edilizia.
Infine, relativamente alle
procedure diagnostiche medico legali, fino all’approvazione dell’accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, dovranno essere applicate le
procedure stabilite nel DM 12 luglio 1990, n. 186.