FINANZIARIA 2007 - LIBRI MATRICOLA “MULTIPLI” - MODALITA'
DI RIUNIFICAZIONE - NOTA DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA DELL’INAIL
La Direzione Regionale per
la Lombardia dell’Inail, con nota del 22 novembre 2007, ha fornito chiarimenti
in ordine alle modalità da seguire per la riunificazione dei libri matricola
“multipli” in uno dei libri matricola già in uso in modo da avere un solo libro
matricola unico per tutti i lavoratori alle dipendenze.
Il problema affrontato
dalla Direzione Regionale dell’Inail si è posto con maggiore intensità nel
corso del corrente anno 2007 dopo che la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
ha sensibilmente inasprito le sanzioni per la violazione degli obblighi di
omessa istituzione e omessa esibizione dei libri paga e matricola (cfr. Not.
4/2007 e Suppl.1 al Not. 5/2007).
Nel ricapitolare la
normativa in materia il Ministero del Lavoro in più occasioni ha ribadito il
criterio generale dell’unicità del libro matricola e del libro paga. Tale
criterio è stato inoltre confermato dalla giurisprudenza (cfr. Not. n.
11/2007).
La Direzione Regionale
dell’Inail ha approfondito, con la nota in commento, solo la modalità di
riunificazione consistente nell’utilizzare come unico libro uno dei libri
matricola già utilizzati.
In tale ipotesi per far
diventare unico aziendale uno dei libri matricola già in uso, a parere
dell’Inail, si dovrà:
- trascrivere su
quest’ultimo i dati matricolari dei dipendenti ancora in forza presenti sugli
altri libri che si stanno per unificare;
- assegnare loro un nuovo
numero di matricola che dovrà essere successivo all’ultimo in precedenza già
utilizzato;
- creare un aggancio tra il
nuovo ed il vecchio numero di matricola ai fini degli eventuali controlli
ispettivi;
- la data di assunzione da
indicare per i lavoratori trascritti sarà la data di riunificazione dei libri
matricola “multipli”. Tale accorgimento, si rende necessario a detta dell’Inail,
al fine di garantire l’ordine cronologico delle registrazioni a libro
matricola, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 1124/1965. La
possibilità di controllare la “storia” matricolare di ciascun dipendente è
assicurata per mezzo dell’aggancio creato, dai vecchi libri matricola che
devono essere conservati per almeno dieci anni come previsto dalla legge.
Peraltro, come affermato
nella stessa nota, poiché in materia nessuna direttiva o istruzione è stata
impartita dal Ministero del Lavoro, deve ritenersi valida qualsiasi procedura
di riunificazione adottata dalle imprese che rispetti le disposizioni normative
in vigore. Pertanto, seppure la Direzione Regionale al riguardo faccia solo un
breve cenno, si ritiene possibile procedere alla riunificazione anche mediante
l’istituzione di un nuovo libro matricola, ovviamente vidimato dall’Inail, in
cui siano riportati tutti i lavoratori ancora in forza nell’impresa al momento
della istituzione del nuovo libro e riportando, oltre al nuovo numero di matricola,
anche quello precedentemente assegnato e indicando la reale data di assunzione
di ciascun dipendente.