IRPEF - CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2007

 

Per le operazioni di conguaglio fiscale relative all’anno 2007 si dovrà tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 296/2006 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 1/2007) in ordine alla determinazione delle detrazioni di imposta, alle nuove aliquote e relativi scaglioni di reddito ed alla metodologia di versamento dell’addizionale comunale all’Irpef. Di seguito si richiamano alcuni aspetti concernenti le predette operazioni nonché inerenti le novità introdotte.

 

1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio 2008 e dovrà essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.

 

2) Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2008. Tali operazioni dovranno tener conto delle somme e dei valori corrisposti fino al 31 dicembre 2007, ovvero al 12 gennaio 2008. Il risultato delle predette operazioni, peraltro, inciderà sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio è effettuato.

 

3) Le operazioni di conguaglio comportano la necessità di determinare l’esatto importo sia della detrazione “per spese di produzione del reddito”  che della detrazione per carichi di famiglia da riconoscere al lavoratore sulla base dei redditi effettivamente percepiti in corso d’anno. Si ricorda che la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha cancellato le deduzioni per la progressività dell’imposta e per gli oneri di famiglia reintroducendo le detrazioni di imposta.

A proposito di detrazioni si rammenta che:

- le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste

- le altre detrazioni invece sono rapportate al periodo di lavoro nell’anno. Ad esempio nel caso di rapporto di lavoro di durata di 306 giornate, dal 1° marzo al 31 dicembre, al fine di determinare la detrazione spettante si dovrà rapportare il risultato finale a 306  :  365.

 

Nulla è variato in merito alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e di quello assimilato derivante da collaborazione coordinata e lavoro a progetto, per i quali si deve far riferimento all’art. 51 del Tuir.

 

 

1) NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E RELATIVE ALIQUOTE DI IMPOSTA

 

Le aliquote d’imposta ed i relativi scaglioni di reddito sono fissati con, decorrenza 1° gennaio 2007, come riportato nella seguente tabella

 

Scaglione di reddito

 

Aliquota %

 

fino ad euro 15.000

 

23

 

oltre euro 15.000 fino ad euro 28.000

 

27

 

oltre euro 28.000 fino ad euro 55.000

 

38

 

oltre euro 55.000 fino ad euro 75.000

 

41

 

oltre euro 75.000

 

43

 

 

 

 

2) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

 

Le nuove disposizioni, come detto, aboliscono le deduzioni per oneri di famiglia e introducono un sistema di detrazioni di imposta per i carichi di famiglia (il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli e gli altri familiari indicati nell’art. 433 del codice civile conviventi con il contribuente). Gli importi delle detrazioni possono essere definiti “teorici”. Infatti, le detrazioni diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito complessivo posseduto nell’anno, fino ad annullarsi.

 

a) Detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Le disposizioni prevedono il riconoscimento della detrazione in importi diversi in quanto correlati alla fascia di reddito del contribuente.

 

Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

La detrazione è fissata in via teorica in 800 euro. Peraltro, per determinare l’importo effettivo della detrazione spettante si devono eseguire le seguenti operazioni:

 

- determinare il rapporto

RC  :  15.000 = Coeff.

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) va assunto, nelle operazioni successive, utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva applicando la seguente formula

800 euro – (110 X Coeff.) = Detrazione effettiva spettante.

 

Reddito complessivo superiore a 15.001 euro ma non a 40.000 euro

La detrazione è stabilita nella misura di 690 euro annui, maggiorata di un importo variabile a seconda del reddito complessivo del contribuente.

Pertanto l’importo complessivo della detrazione, per il caso in esame, può essere così riepilogata:

 

Reddito Complessivo annuo del contribuente

 

Maggiorazione annua

 

Detrazione annua complessiva

 

da 15.001 a 29.000 euro

 

0

 

690 euro

 

da 29.001 a 29.200 euro

 

10 euro

 

700 euro

 

da 29.201 a 34.700 euro

 

20 euro

 

710 euro

 

da 34.701 a 35.000 euro

 

30 euro

 

720 euro

 

da 35.001 a 35.100 euro

 

20 euro

 

710 euro

 

da 35.101 a 35.200 euro

 

10 euro

 

700 euro

 

da 35.201 fino a 40.00 euro

 

0

 

690 euro

 

 

 

 

Reddito complessivo superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica nell’importo di euro 690. Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario:

 

- determinare il rapporto

(80.000 euro – RC)  :  40.000 = Coeff.

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è uguale a zero la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva applicando la seguente formula:

690 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante

 

 

b) Detrazioni per i figli a carico

La detrazione per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, è fissata in via teorica nell’importo di 800 euro per ciascun figlio a carico.

La detrazione teorica è elevata:

- a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

- per ogni figlio portatore di handicap a 1.120 euro se di età minore o sino a tre anni, oppure a 1.020 euro se di età superiore a tre anni.

Inoltre per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni teoriche sopra indicate sono maggiorate di ulteriori 200 euro per ciascun figlio a carico, compreso il primo.

 

Anche in questo caso per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante è necessario eseguire alcune operazioni:

 

- determinare l’importo teorico della detrazione spettante (ITDS).

Tale importo va individuato applicando i criteri sopra visti.

 

- determinare il rapporto

(A – RC)  :  A = Coeff.

 

Dove:

- RC è il reddito complessivo annuo del richiedente (infatti, come si dirà più avanti, la detrazione, di regola, va ripartita al 50% tra i genitori. Pertanto, tale rapporto, così come il calcolo della detrazione effettiva spettante, deve essere effettuato separatamente per ciascun richiedente).

- A è una cifra fissa pari a 95.000 maggiorata di 15.000 per ciascun figlio a carico successivo al primo (esempio: 1 figlio a carico: 95.000; 2 figli a carico: 110.000; 3 figli a carico 125.000).

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva applicando la seguente formula:

ITDS  X  Coeff. = Detrazione annua effettiva spettante

 

 

c) Detrazioni per le altre persone a carico (art .433 cod.civ.)

Per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del cod. civ. (ad es. i genitori) e convivente con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compete una detrazione teorica di 750 euro.

Anche in questo caso per determinare l’importo effettivamente spettante è necessario:

 

- determinare il rapporto

(80.000 euro – RC)  :  80.000 = Coeff.

 

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Se tale rapporto, e cioè “Coeff.”, è inferiore o uguale a zero o uguale ad 1, la detrazione non spetta.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

- determinare la detrazione effettiva

Ciò si ottiene applicando la seguente formula:

750 euro X Coeff. = Detrazione effettiva spettante.

 

 

3) ALTRE DETRAZIONI (SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO)

 

La legge finanziaria 2007 ha reintrodotto le altre detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir (spese produzione del reddito) che sono riconoscibili se alla formazione del reddito del contribuente concorrono alcune categorie di redditi tra le quali i redditi da lavoro dipendente.

La detrazione è da rapportare ai periodi di lavoro nell’anno.

Le modifiche introdotte prevedono inoltre il riconoscimento della detrazione in importi diversi in quanto correlati alla fascia di reddito del contribuente.

 

- Reddito complessivo non superiore a 8.000 euro

L’importo della detrazione è fissato in 1.840 euro annui, da rapportare ai periodi di lavoro nell’anno.

Inoltre è previsto che l’ammontare annuo della detrazione non può essere inferiore a 690 euro. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere riconosciuta in un importo inferiore a 1.380 euro.

- Reddito complessivo compreso tra 8.001 euro e 15.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 1.338 aumentato dell’importo risultante dalla seguente formula:

 

((15.000 – RC) :  7.000) x 502 = Coeff  x 502 = F (Importo di aumento della detrazione)

 

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

Pertanto:

detrazione annua complessiva = 1.338 euro + F

 

- Reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 55.000 euro

La detrazione è fissata in via teorica, nell’importo di euro 1.338 moltiplicato del coefficiente risultante dalla seguente formula:

(55.000 – RC)  : 40.000 = Coeff

dove RC è il reddito complessivo annuo del richiedente.

Il risultato (valore di “Coeff.”) nelle operazioni successive va assunto utilizzando solo le prime quattro cifre decimali, adottando il meccanismo del troncamento.

 

Peraltro tale detrazione deve essere aumentata, per talune fasce di reddito, degli importi di seguito indicati

 

Reddito Complessivo annuo del contribuente

 

Maggiorazione annua

 

da 23.001 a 24.000 euro

 

10 euro

 

da 24.001 a 25.000 euro

 

20 euro

 

da 25.001 a 26.000 euro

 

30 euro

 

da 26.001 a 27.700 euro

 

40 euro

 

da 27.701 a 28.000 euro

 

25 euro

 

 

 

Pertanto:

detrazione annua complessiva = 1.338 euro X Coeff. + Eventuale Maggiorazione

 

Calcolati gli importi effettivamente spettanti delle deduzioni di cui si è trattato il sostituto di imposta dovrà:

- determinare l’ammontare delle somme e dei valori fiscalmente imponibili, secondo le disposizioni di cui all’art. 51 Tuir, che lo stesso ha corrisposto nell’anno 2007, comprendendo, previa richiesta del dipendente, gli eventuali altri redditi come precisato al punto 1);

- dall’importo così determinato, il sostituto dovrà sottrarre l’ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente dallo stesso che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h) Tuir (ad esempio gli assegni periodici corrisposti al coniuge e direttamente trattenuti dal datore di lavoro);

- detrarre l’importo delle deduzioni ex art. 11 e 12 del Tuir effettivamente spettanti dall’ammontare delle somme e dei valori fiscalmente imponibili, ottenendo quindi la base imponibile;

- sulla base imponibile dovrà quindi essere calcolata l’imposta dovuta applicando le  aliquote di imposta e gli scaglioni di reddito in vigore.

4) I contributi complessivamente versati, sia quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore alle forme di previdenza complementare (ad es. PREVEDI per gli impiegati e gli operai del settore edile) sono deducibili per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57.

5) Per l’anno 2007 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al Not. 11/2000) e cioè:

operai 0,35%

impiegati iscritti 0,30%

Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2007, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2008.

 

 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

 

In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal dipendente.

Si ricorda che la base imponibile delle addizionali è quella stessa determinata per il calcolo dell’Irpef. Si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le addizionali in parola sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere per effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto, dovute sui redditi da lavoro dipendente, si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n. 3 al Not. 12/99 e Not. 2/2000). Peraltro si ricorda che l’importo dell’addizionale determinato all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno deve essere trattenuto in un numero massimo di 11 rate nei periodi di paga successivi a quello in cui incide l’operazione di conguaglio stessa e non oltre il periodo di paga del mese di novembre 2008, da versare entro il 16 dicembre 2008. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’importo dell’addizionale deve essere trattenuto in un’unica soluzione.

La tabella delle aliquote in vigore per la Regione Lombardia è pubblicata sul Notiziario mensile.

 

 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

 

Come più sopra accennato con la legge 296/2006 è stato previsto un nuovo metodo di versamento dell’addizionale comunale all’Irpef. Tale nuovo metodo si basa sul sistema dell’acconto e del saldo (cfr. suppl. n.1 al Not. n. 2/2007).

Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato in occasione del conguaglio di fine anno ed è trattenuto e versato in massimo undici rate a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio stesso e comunque non oltre il mese di novembre e dunque con versamento entro il mese di dicembre 2008. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno il saldo va determinato e versato in un’unica soluzione. Per quanto attiene la determinazione della base imponibile, vale quanto sopra specificato per l’addizionale regionale. La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. Sul sito internet del Ministero delle Finanze, www.finanze.gov.it selezionando nella “Aree Tematiche” la voce “Fiscalità locale” “Addizionale comunale all’Irpef” , è pubblicato l’elenco dei comuni che hanno adottato tale addizionale. Circa le modalità di versamento si sottolinea che le stesse sono state modificate con decreto Ministeriale 5 ottobre 2007. Secondo tali nuove disposizioni, con decorrenza 1°gennaio 2008, l’addizionale comunale all’Irpef deve essere versata direttamente ai comuni interessati. Operativamente i sostituti di imposta dovranno effettuare il versamento dell’addizionale all’Irpef specificando sul Mod. F24 quanto dovuto a ciascun Comune. La compilazione del modello in parola andrà eseguita come segue:

- indicazione del codice tributo:

cod. 3860 per l’acconto;

cod. 3816 per il saldo;

- indicazione codice catastale del Comune da associare al codice tributo. Il codice catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.