ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - ANNO 2007

 

Come è noto (cfr. precedenti note informative in materia) le imprese devono procedere al conguaglio di fine anno per la determinazione della quota di decontribuzione dell’Elemento Economico Territoriale corrisposto nell’anno secondo la previsione del contratto collettivo provinciale 2 dicembre 2002 e 31 luglio 2006.

La citata operazione deve essere eseguita applicando, su base annua, la nota formula:

X= (R+E) : 34

 

Si ricorda, peraltro, che:    

 

- il regime della decontribuzione opera entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile corrisposta nell’anno solare 2007 (a tale fine viene indicato il valore 34 nella formula);

- la retribuzione imponibile (indicata con R nella formula) è quella costituita da tutte le voci retributive corrisposte nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (pari all’1,1610%) e dal 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. In sede di conguaglio concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile dell’anno 2007 anche le voci non fisse che non fossero state prese in considerazione per il calcolo mensile;

 

- il valore di E da riportare nella formula è pari all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2007 escludendo peraltro la relativa maggiorazione CAPE ed il 4,95% relativo al pagamento dei riposi in quanto ricompresi totalmente nella voce R;

 

- il risultato della formula, cioè la lettera X, costituisce l’importo massimo annuo decontribuibile dell’E.E.T..

 

Ricavato il tetto massimo decontribuibile è quindi necessario procedere al confronto tra il tetto stesso e quanto è stato corrisposto nell’anno 2007 a titolo di E.E.T. onde ottenere l’importo decontribuibile annuo del medesimo titolo. Il valore dell’E.E.T., da confrontare con il citato tetto, deve a questo fine essere maggiorato della relativa percentuale CAPE (18,50%) nonché del 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. Ottenuto l’importo decontribuibile annuo, è necessario verificare se la decontribuzione attuata in corso d’anno sia inferiore o superiore a quella spettante. A seguito di tale verifica si deve procedere alle relative operazioni di conguaglio contributivo mediante i seguenti adempimenti da attuare con la denuncia mensile DM 10/2:

 

1) importo annuo da decontribuire superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente:

in questo caso le aziende decontribuiranno l’ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “B” del mod. DM10/2, preceduto dalla dizione “CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice “M931”. Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.

Dovrà essere rimborsata al lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta in misura superiore nel corso dell’anno.

Inoltre, dovranno essere restituite all’Inps le differenze relative alle prestazioni di malattia e maternità indennizzate dall’Istituto in misura superiore, utilizzando nel quadro B/C del DM10/2, rispettivamente, i codici “E775” (preceduto dalla dizione “Rest. ind. mal.”) e “E776” (preceduto dalla dizione “Rest. ind. mat.”): l’E.E.T. decontribuito, si rammenta, è escluso non solo dalla retribuzione pensionabile, ma anche dalla base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali.

 

2) importo annuo da decontribuire inferiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente:

in questo caso le aziende sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio la quota dell’E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione ordinaria e provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato sulla quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello di denuncia, preceduto dalla dizione “REC. CONTRIB. SOLID. 10%” e dal codice “L931”.

In questo caso dovrà essere trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo carico non trattenuta in corso d’anno.

 

Le citate operazioni di conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia del mese di dicembre 2007, anche con quella del mese di gennaio 2008 (scadenza versamento il 16 febbraio 2008). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle diciture e codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare sul modello di denuncia quanto di seguito specificato:

 

a) se nel corso del 2007 si è decontribuita una quota di E.E.T. inferiore a quella spettante, l’importo che ha determinato la riduzione dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2008 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “DOOO”;

 

b) se nel corso del 2007 si è decontribuita una quota di E.E.T. superiore a quella spettante, l’importo che ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2008 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “AOOO”.