ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE -
OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - ANNO 2007
Come è noto (cfr.
precedenti note informative in materia) le imprese devono procedere al
conguaglio di fine anno per la determinazione della quota di decontribuzione
dell’Elemento Economico Territoriale corrisposto nell’anno secondo la
previsione del contratto collettivo provinciale 2 dicembre 2002 e 31 luglio
2006.
La citata operazione deve
essere eseguita applicando, su base annua, la nota formula:
X= (R+E)
: 34
Si ricorda, peraltro, che:
- il regime della
decontribuzione opera entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile
corrisposta nell’anno solare 2007 (a tale fine viene indicato il valore 34
nella formula);
- la retribuzione
imponibile (indicata con R nella formula) è quella costituita da tutte le voci
retributive corrisposte nell’anno, dalla maggiorazione CAPE (18,50%), dalla
quota imponibile del 15% dei contributi alla CAPE medesima (pari all’1,1610%) e
dal 4,95% relativo al pagamento dei riposi annui. In sede di conguaglio
concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile dell’anno 2007
anche le voci non fisse che non fossero state prese in considerazione per il
calcolo mensile;
- il valore di E da
riportare nella formula è pari all’importo dell’E.E.T. corrisposto nel 2007
escludendo peraltro la relativa maggiorazione CAPE ed il 4,95% relativo al
pagamento dei riposi in quanto ricompresi totalmente nella voce R;
- il risultato della
formula, cioè la lettera X, costituisce l’importo massimo annuo decontribuibile
dell’E.E.T..
Ricavato il tetto massimo
decontribuibile è quindi necessario procedere al confronto tra il tetto stesso
e quanto è stato corrisposto nell’anno 2007 a titolo di E.E.T. onde ottenere
l’importo decontribuibile annuo del medesimo titolo. Il valore dell’E.E.T., da
confrontare con il citato tetto, deve a questo fine essere maggiorato della
relativa percentuale CAPE (18,50%) nonché del 4,95% relativo al pagamento dei
riposi annui. Ottenuto l’importo decontribuibile annuo, è necessario verificare
se la decontribuzione attuata in corso d’anno sia inferiore o superiore a quella
spettante. A seguito di tale verifica si deve procedere alle relative
operazioni di conguaglio contributivo mediante i seguenti adempimenti da
attuare con la denuncia mensile DM 10/2:
1) importo annuo da
decontribuire superiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente:
in questo caso le aziende
decontribuiranno l’ulteriore quota portandola in detrazione dalla retribuzione
imponibile del mese cui si riferisce la denuncia di conguaglio e
assoggetteranno al contributo del 10% di solidarietà la quota stessa, indicando
il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “B” del mod. DM10/2,
preceduto dalla dizione “CONG. CONTRIB. SOLID. 10%” e
dal codice “M931”. Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “numero
dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Dovrà essere rimborsata al
lavoratore la quota del contributo a suo carico trattenuta in misura superiore
nel corso dell’anno.
Inoltre, dovranno essere
restituite all’Inps le differenze relative alle prestazioni di malattia e
maternità indennizzate dall’Istituto in misura superiore, utilizzando nel
quadro B/C del DM10/2, rispettivamente, i codici “E775” (preceduto dalla
dizione “Rest. ind. mal.”)
e “E776” (preceduto dalla dizione “Rest. ind. mat.”): l’E.E.T.
decontribuito, si rammenta, è escluso non solo dalla retribuzione pensionabile,
ma anche dalla base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali ed
assistenziali.
2) importo annuo da
decontribuire inferiore alla somma degli importi decontribuiti mensilmente:
in questo caso le aziende
sommeranno alla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
di conguaglio la quota dell’E.E.T. che non è stata assoggettata a contribuzione
ordinaria e provvederanno a recuperare il contributo di solidarietà già versato
sulla quota stessa, riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco
del quadro “D” del modello di denuncia, preceduto dalla dizione “REC. CONTRIB.
SOLID. 10%” e dal codice “L931”.
In questo caso dovrà essere
trattenuta al lavoratore la quota contributiva a suo carico non trattenuta in
corso d’anno.
Le citate operazioni di
conguaglio possono essere effettuate, oltre che con la denuncia del mese di
dicembre 2007, anche con quella del mese di gennaio 2008 (scadenza versamento
il 16 febbraio 2008). In tale seconda ipotesi le imprese, oltre alle diciture e
codici di cui al punto 1) o 2), dovranno indicare sul modello di denuncia
quanto di seguito specificato:
a) se nel corso del 2007 si
è decontribuita una quota di E.E.T. inferiore a quella spettante, l’importo che
ha determinato la riduzione dell’imponibile contributivo del mese di gennaio
2008 dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “DOOO”;
b) se nel corso del 2007 si
è decontribuita una quota di E.E.T. superiore a quella spettante, l’importo che
ha determinato l’aumento dell’imponibile contributivo del mese di gennaio 2008
dovrà essere indicato nel quadro “B” con il codice “AOOO”.