I.N.P.S. - VERSAMENTI UNITARI DI IMPOSTE   E CONTRIBUTI - CIRCOLARE ISTITUTO

 

In calce è riprodotta la circolare 15 gennaio 1999, n. 10, con la quale la Direzione Centrale Entrate Contributive dell'I.N.P.S. ha fornito ulteriori precisazioni in merito al regime di riscossione unificata, tramite il Mod. F24, di tributi e contributi, con particolare riferimento alla compensazione e alla facoltà, concessa  agli artigiani,  di procedere al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali.

Si rammenta che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1999, è stato anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Pertanto dal mese di gennaio 1999, tutti i contribuenti possono compensare i tributi e contributi, indicati nel Mod. F24 nel quale si opera la compensazione, con le eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione dei redditi come importi da compensare e con i crediti risultanti dalle denunce contributive, nel limite massimo, fino all'anno 2000, di 500 milioni di lire per periodo d'imposta. Possono essere oggetto di compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle denunce periodiche contributive presentate a partire dal mese di gennaio 1999.

 

I.N.P.S. - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE CIRCOLARE 15 GENNAIO 1999 N. 10

Oggetto: riscossione unificata tributi e contributi - compensazioni e pagamenti rateali.

 

Sommario: possibilità, per i soggetti all'imposta  dei redditi sulle persone giuridiche, di effettuare compensazioni nel modello  F24.

Chiarimenti in ordine alla possibilita' di effettuare pagamenti rateali mediante modello F24.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 gennaio 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 6 del 9 gennaio 1999, ha anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Pertanto dal mese di gennaio 1999, tutti i contribuenti, relativamente ai tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24, possono compensare, su qualsiasi tributo o contributo da versare, le eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare e i crediti risultanti dalle denuncie  contributive, nel limite massimo di 500 milioni di lire per periodo d'imposta.

 

Rateizzazioni

 

In relazione all'argomento sono pervenute numerose richieste di chiarimento. Pertanto si precisa quanto segue.

Possono essere rateizzate esclusivamente le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi, risultanti dalle dichiarazioni annuali (ad eccezione di quelle relative agli acconti dovuti nei mesi di novembre e di dicembre).

Il numero delle rate deve essere indicato nella dichiarazione annuale e, in occasione del pagamento della prima rata, deve essere riportato anche nel modello F24, nell'apposito campo (numero di rate prescelto) previsto nella sezione 6 (saldo finale).

Allo stato attuale, per quanto di competenza dell'istituto, possono quindi essere oggetto di rateizzazione solo i contributi dovuti dagli artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e i contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi ex legge 335/95.

 

Informazione ai contribuenti

 

Nella directory "riscunif99" del sito internet della direzione centrale entrate contributive (ftp://www.0023.inps) sono disponibili sia il fascicolo di istruzioni relativo alla riscossione unificata 1999 che altri documenti che possono essere prelevati dalle sedi e resi disponibili ai contribuenti e a tutti i soggetti interessati.

Per facilitare l'attività di informazione al contribuente è stata predisposta anche l'unita scheda, che sintetizza i punti salienti della riscossione unificata 1999, mettendo in particolare evidenza i punti che sono più spesso oggetto di richiesta di chiarimenti.

 

Allegato 1 - Modello F24

Versamento tributi e contributi

 

le novità per il 1999 che sono valide a partire dai versamenti che si effettuano nel mese di gennaio 1999

- Il modello F24 vale per tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA

- Si paga entro la scadenza unificata del giorno 16 del mese di scadenza (ad eccezione del saldo ed acconto tributi e contributi da dichiarazione unificata e del saldo (15 marzo) e acconto IVA (27 dicembre)

- Il sistema è esteso ad INAIL, ENPALS, INPDAI

- La compensazione è estesa a tutti i contribuenti

- Si può pagare in Euro

 

Il modello F24

 

- È' disponibile presso le banche, le poste, i concessionari, gli enti previdenziali ed assicurativi aderenti alla riscossione unificata.

- È' in tre copie autocopianti

- Deve essere completo del codice fiscale e degli altri dati che permettono di attribuire correttamente gli importi versati o compensati

- È disponibile in due versioni: in Lire ed in Euro

 

Il pagamento in Euro

 

- Dal primo gennaio 1999 l'Euro è la moneta degli stati membri dell'unione europea partecipanti alla terza fase dell'unione economica e monetaria

- I contribuenti hanno facoltà di effettuare pagamenti in Euro. In questo caso debbono compilare il modello nella apposita versione, contrassegnata dal simbolo dell'Euro

- Gli importi debbono essere esposti  nel modello arrotondati alla unità di Euro (fino 49 centesimi si arrotonda all'unità di Euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di Euro superiore).

Il pagamento in Euro è ammesso solo se effettuato con assegno o mediante addebito in conto corrente detenuto in Euro.

 

Dove effettuare i pagamenti

 

- presso gli sportelli delle banche convenzionate

- presso le agenzie postali

- presso gli sportelli dei concessionari della riscossione

 

Che cosa si può pagare con il modello F24

 

- imposte sui redditi e ritenute alla fonte;

- IVA;

- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA

- IRAP;

- addizionale regionale o comunale all'IRPEF;

- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative;

- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

- contributi previdenziali ed assistenziali e premi dovuti a INAIL, ENPALS e INPDAI;

- interessi previsti in caso di pagamento rateale.

 

Modalità di pagamento

 

- presso tutti gli intermediari: in contanti

- presso gli sportelli abilitati: con carte pagobancomat;

- presso le banche: con assegni bancari o circolari, a condizione che siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;

- presso le agenzie postali: con assegni bancari tratti a favore del contribuente o con assegno circolare intestato al contribuente e girato per l'incasso al cassiere provinciale con concorso del controllore, per importi fino a lire 20 milioni, mentre, per importi superiori  e in ogni caso quando l'assegno circolare è emesso con la clausola "non trasferibile", lo stesso deve essere intestato al cassiere provinciale con il concorso del controllore;

- presso i concessionari: con assegni circolari e vaglia cambiari.

In tutti i casi gli assegni devono essere di importo pari al saldo finale del modello di pagamento.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso e il conferimento del modello di pagamento non effettuato.

 

La compensazione

 

Possono essere posti in compensazione:

- le eccedenze di imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare;

- i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denuncie contributive o dalle dichiarazioni annuali che possono essere compensati con:

gli importi da versare per tributi e contributi indicati nel modello F24 nel quale si opera la compensazione;

i crediti possono essere compensati fino  alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva nel limite di  500 milioni per periodo di imposta (fino all'anno 2000)

 

La rateizzazione

 

Possono essere rateizzate:

- le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali (ad eccezione di quelle relative agli acconti dovuti nei mesi di novembre e di dicembre);

Il numero delle rate  deve essere indicato nella dichiarazione annuale e, in occasione del pagamento della prima rata, nel modello F24; il pagamento  rateale deve essere completato  entro il mese di novembre dell'anno in cui inizia la rateazione;

 

Il pagamento delle rate deve essere effettuato entro il:

 

- 16 di ogni mese per i contribuenti titolari di partita IVA

- la fine di ogni mese per i contribuenti non titolari di partita IVA

- la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto

 

Gli interessi:

 

- decorrono dal termine previsto in via ordinaria per il pagamento del saldo e/o dell'acconto

- devono essere indicati sul modello F24 utilizzando l'apposito codice tributo o casuale contributo

- il tasso di interesse è indicato presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali

 

L'informazione al contribuente

 

Il contribuente può reperire informazioni più dettagliate:

- sul sito internet dell'INPS (www.inps.it)

- sul sito internet del ministero delle finanze (www.finanze.it)

- presso le sedi INPS