INPS
- INTERESSI LEGALI DAL 1° GENNAIO 1999 - CIRCOLARE ISTITUTO
In
calce è riprodotta la circolare 23 dicembre 1998, n. 262, con la quale
l'I.N.P.S. ha fornito istruzioni alle proprie Sedi periferiche riferite alla
riduzione dal 5 al 2,5% annuo della misura del saggio degli interessi legali,
con effetto dal 1° gennaio 1999.
La
nuova misura trova applicazione, a decorrere dalla predetta data, nei rapporti
con l'Istituto, per le partite debitorie che comportino maturazione di
interessi legali, sia nei casi in cui l'Ente è creditore di somme quanto nei
casi in cui è, invece, debitore.
I.N.P.S.
- Direzione Centrale Entrate Contributive
Circolare
23 dicembre 1998, n. 262
Oggetto:
Variazione della misura degli interessi legali di cui all'art. 1284 Cod. Civ.
(Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
10 dicembre 1998).
Come
è noto (cfr. parte terza della circolare n. 65 del 18 marzo 1997, v. "Atti
Ufficiali" 1997, pag. 2084), l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica", nel fissare al 5 per cento annuo il saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, ha demandato al ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare
detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno.
In
virtù dell'anzidetta previsione di legge, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ha emanato il decreto 10 dicembre 1998
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 299 dell'11 dicembre
u.s.) con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.
1284 del Cod. Civ. viene fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1 gennaio 1999. Di conseguenza, sulle esposizioni debitorie
pendenti alla predetta data, e che comportino l'applicazione degli interessi
legali, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi in parola
intervenute nel tempo (vedi anche msg. n. 46126 del 27 Febbraio 1991), questi
verranno così calcolati:
-
nella misura del 5% annuo: sino alla data del 15 dicembre 1990
-
nella misura del 10% annuo: dal 16 dicembre 1990 sino alla data del 31 dicembre
1996;
-
nella misura del 5% annuo: dal 1 gennaio 1997 sino al 31 dicembre 1998;
-
nella misura del 2,5% annuo: a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Il
criterio sopra illustrato deve essere applicato sia nei casi in cui l'Istituto
è creditore sia nei casi in cui è debitore. Con successivi messaggi verranno
messi in linea i programmi aggiornati per il calcolo degli oneri accessori.