INPS - INTERESSI LEGALI DAL 1° GENNAIO 1999 - CIRCOLARE ISTITUTO

 

In calce è riprodotta la circolare 23 dicembre 1998, n. 262, con la quale l'I.N.P.S. ha fornito istruzioni alle proprie Sedi periferiche riferite alla riduzione dal 5 al 2,5% annuo della misura del saggio degli interessi legali, con effetto dal 1° gennaio 1999.

La nuova misura trova applicazione, a decorrere dalla predetta data, nei rapporti con l'Istituto, per le partite debitorie che comportino maturazione di interessi legali, sia nei casi in cui l'Ente è creditore di somme quanto nei casi in cui è, invece, debitore.

 

I.N.P.S. - Direzione Centrale Entrate Contributive

Circolare 23 dicembre 1998, n. 262

 

Oggetto: Variazione della misura degli interessi legali di cui all'art. 1284 Cod. Civ. (Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 dicembre 1998).

 

Come è noto (cfr. parte terza della circolare n. 65 del 18 marzo 1997, v. "Atti Ufficiali" 1997, pag. 2084), l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", nel fissare al 5 per cento annuo il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile, ha demandato al ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

In virtù dell'anzidetta previsione di legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il decreto 10 dicembre 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 299 dell'11 dicembre u.s.) con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Cod. Civ. viene fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999. Di conseguenza, sulle esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, e che comportino l'applicazione degli interessi legali, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi in parola intervenute nel tempo (vedi anche msg. n. 46126 del 27 Febbraio 1991), questi verranno così calcolati:

- nella misura del 5% annuo: sino alla data del 15 dicembre 1990

- nella misura del 10% annuo: dal 16 dicembre 1990 sino alla data del 31 dicembre 1996;

- nella misura del 5% annuo: dal 1 gennaio 1997 sino al  31 dicembre 1998;

- nella misura del 2,5% annuo: a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Il criterio sopra illustrato deve essere applicato sia nei casi in cui l'Istituto è creditore sia nei casi in cui è debitore. Con successivi messaggi verranno messi in linea i programmi aggiornati per il calcolo degli oneri accessori.