COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO - NUOVA PROCEDURA – DECRETO
INTERMINISTERIALE 30/10/2007
Sulla Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale
30 ottobre 2007, recante ”Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai
datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Decreto in
commento, che entra in vigore l'11 gennaio 2008, innova profondamente la
disciplina delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro devono
trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro sostituendo le vecchie modalità di comunicazione che le
aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero
del lavoro. Inoltre il decreto prevede che tali comunicazioni debbano essere
inoltrate esclusivamente in via telematica, pur dettando una specifica
disciplina.
In primo luogo,
dall'11 gennaio 2008, il Decreto 30 ottobre 2007 introduce nuovi modelli, che
sostituiscono quelli precedentemente in vigore, da utilizzare obbligatoriamente
per le comunicazioni sopra richiamate.
Inoltre, con
l’entrata in vigore del Decreto è stabilito che l’invio dei modelli in parola
ai servizi dell’impiego competenti vale anche ai fini degli obblighi relativi
alle comunicazioni dovute nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell’Inail, dell’Inps nonché nei confronti della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo (cosiddetta "pluriefficacia
delle comunicazioni al Centro per l'impiego").
Infine è introdotto
l'accentramento dell'invio delle comunicazioni obbligatorie che consente ai
datori di lavoro che operano su due o più regioni, di accentrare l'invio delle
comunicazioni presso un solo centro per l'impiego.
Peraltro per i datori
di lavoro della provincia di Brescia non dovrebbero esserci particolari novità
dal punto di vista operativo. Infatti, fin dal 2 luglio 2007 il Settore Lavoro
della Provincia di Brescia ha individuato il canale telematico quale metodo
esclusivo di inoltro delle comunicazioni obbligatorie inerenti i rapporti di
lavoro ed il prospetto informativo previsto dalla Legge 68/99.
Dunque le imprese
della provincia di Brescia dovranno continuare ad utilizzare il sito internet
della Provincia di Brescia, all'indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/,
per inviare le comunicazioni in parola.
Si riepilogano qui di
seguito le più importanti novità introdotte dal provvedimento di cui trattasi.
1)
Comunicazioni al Centro per l’impiego – Nuova modulistica
Con l’entrata in
vigore del Decreto, trova applicazione quanto disposto dalla Legge n.296/2006
in materia di comunicazioni da rendere ai Centri per l'impiego. A tal fine si
rammenta che gli obblighi di comunicazione cui deve adempiere il datore di
lavoro ricorrono nelle seguenti ipotesi:
a)
Instaurazione del rapporto di lavoro.
E’ confermato il
meccanismo, già in vigore per il settore edile, della comunicazione da
effettuarsi il giorno prima della instaurazione del rapporto di lavoro.
L'omissione o il
ritardo della comunicazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 100
ad euro 500 per ogni lavoratore interessato.
b) Variazioni del
rapporto di lavoro - proroga e trasformazione.
Al Centro per
l’impiego vanno comunicate le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
- trasformazione da rapporto di
tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
- proroga del termine inizialmente
fissato;
- trasformazione da tempo determinato
a tempo indeterminato;
- trasformazione da tempo parziale a
tempo pieno;
- trasformazione da contratto di
apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione da contratto di
inserimento a contratto a tempo indeterminato;
- trasferimento del lavoratore;
- distacco del lavoratore;
- modifica della ragione sociale del
datore di lavoro;
- trasferimento d’azienda o di ramo di
essa.
Tali comunicazioni vanno
effettuate entro 5 giorni dal loro verificarsi al Centro per l’impiego.
L’omissione o il
ritardo nell'invio della comunicazione sono sanzionabili e comportano
l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ogni
lavoratore interessato.
c) Cessazione del
rapporto di lavoro
In caso di cessazione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a termine la comunicazione
deve essere effettuata entro 5 giorni al Centro per l’impiego.
L’omissione o il
ritardo nell'invio della comunicazione sono sanzionabili e comportano
l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 154 per ogni
lavoratore interessato.
d) Nuova modulistica
Con il Decreto sono
stati approvati i nuovi modelli di comunicazione che, per i casi di interesse, sono:
- MOD.
“Unificato Lav”.
Serve per comunicare: 1) l’instaurazione del rapporto di lavoro; 2) le
variazioni, eccettuate quelle concernenti la modifica di ragione sociale e il
trasferimento d’azienda o ramo di essa; 3) la cessazione del rapporto.
- MOD “Unificato - VAR Datori”, per comunicare
la variazione della ragione sociale, nonchè il
trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
- MOD “Unificato Urg”,
per le comunicazioni sintetiche da effettuare entro il giorno antecedente
l’assunzione nelle situazioni di urgenza connessa ad esigenze produttive. Entro
il primo giorno utile deve poi essere inviato il modulo “Unificato Lav”.
Si ribadisce che
l'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato esclusivamente in via
telematica.
Il modello “Unificato Urg”,
deve altresì essere utilizzato in forma cartacea per la comunicazione sintetica
d’urgenza al fax service nazionale al numero
- Nel primo caso,
l’anomalia è attestata dal Servizio competente: secondo le regole stabilite
dalla Regione Lombardia, la Provincia di Brescia rilascia l’attestazione ove il
malfunzionamento si sia protratto per almeno 6 ore.
- Nel secondo caso,
le cause del malfunzionamento devono essere documentate dall’impresa, ove
richiesto.
- Nell’ipotesi di
malfunzionamento, il modello cartaceo “Unificato
Urg”, deve essere inviato al fax service entro i
termini stabiliti per la comunicazione di cui trattasi e pertanto: - entro le
ore 24 del giorno precedente, se trattasi di instaurazione del rapporto (salva
l’ipotesi della forza maggiore); - entro i cinque giorni dall’evento, se
trattasi di variazioni del rapporto o di cessazione del rapporto. Inoltre, nel
primo giorno utile successivo deve essere inviata la comunicazione ordinaria
telematica al Centro per l’Impiego.
Tali nuovi moduli
sostituiscono ogni altro modello precedentemente utilizzato per le
comunicazioni.
2) Pluriefficacia delle Comunicazioni al Centro per l’impiego
- Abrogazione dell'obbligo di Denuncia Nominativa Assicurati (DNA) all’Inail e
di Comunicazione alla Prefettura-UTG
Come già detto, le
comunicazioni inviate al competente Centro per l'Impiego sono valide anche, per
quanto interessa le imprese edili, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti dell'Inail e della Prefettura-UTG
per quanto riguarda i rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari.
Pertanto dall'11
gennaio 2008:
- è abrogato
l'obbligo di comunicare all’INAIL, in caso di assunzione o di cessazione del
rapporto di lavoro, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal
servizio e dunque cessa l'obbligo di inviare all’Inail la DNA;
- è abrogato
l'obbligo del datore di lavoro di comunicare alla Prefettura-UTG
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero nonché
l'obbligo di comunicare, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data
di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero nonché il
trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
Peraltro rimane
l'obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla Prefettura-UTG
Sportello Unico per l'immigrazione, il modello Q, quando previsto, sottoscritto
dal datore di lavoro e dal lavoratore, nel caso di assunzione di lavoratori
extracomunitari già regolarmente presenti in Italia.
3)
Accentramento
Consente ai datori di
lavoro con sedi di lavoro dislocate in due o più regioni, di effettuare le
comunicazioni obbligatorie avvalendosi di uno solo dei servizi informatici
messi a disposizione nelle diversi sedi.
L`accentramento non è
possibile per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i contratti di
apprendistato, per i quali andranno rispettate le modalità afferenti i singoli
sistemi regionali.
I soggetti che
intendono avvalersi dell'accentramento devono darne comunicazione al Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale specificando il servizio informatico
regionale prescelto.
La modalità di
comunicazione di accentramento è qui di seguito riassunta:
- compilare la
richiesta della comunicazione di accentramento sul sito del Ministero del
Lavoro;
- i dati indicati
nella richiesta inviata telematicamente saranno utilizzati per la creazione
della Comunicazione di Accentramento che, unitamente ad una copia del documento
di identità del dichiarante, dovrà essere inviata al numero di fax 848800363.
Qualora si dovessero verificare problemi tecnici si dovrà inviare una e-mail ad aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it, specificando nome e cognome, un numero di telefono dove essere rintracciati e la descrizione del malfunzionamento riscontrato.