INPS - RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 2008 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CIRCOLARE ISTITUTO N. 4/2007

Con decorrenza 1° gennaio 2008 la Finanziaria 2007 ha previsto un ulteriore esonero dal versamento dei contributi, pari allo 0,19% per l’anno 2008, a favore delle imprese che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, devono destinare, in tutto o in parte, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei dipendenti alla previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria. L'esonero, quindi, riguarda tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni sopra descritte e compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito, dal 1° gennaio 2008, alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria.

Si tratta di una misura che si aggiunge all'ulteriore esonero, già vigente dal 2007 e tutt'ora operante, del contributo dovuto al Fondo di garanzia del TFR (cfr. Not. n. 4/2007).

L'Inps con circolare n. 4/2008 ha dettato le istruzioni operative chiarendo che i datori di lavoro in parola, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2008”, potranno fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10;

- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo di Tesoreria. Circa le modalità di calcolo si rinvia alle istruzioni impartite dall’Inps con circolare n. 70/2007 in tema di esonero del contributo dovuto al Fondo di garanzia del TFR (cfr. Not. n. 4/2007);

- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10 con i seguenti codici di nuova istituzione:

 

Codice

Significato

TF13

Rec. Contr. DL 203/2005 – Prev. complementare

TF14

Rec. Contr. DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria

Ai fini dell'accesso alla misura compensativa, si conferma che rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l'effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e febbraio 2008”, non fossero nella condizione pratica di fruire delle misure compensative sopra illustrate, potranno effettuare le operazioni di recupero entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, e cioè entro il 16 aprile 2008.

A tal fine i datori di lavoro, dopo aver calcolato gli importi relativi ai periodi pregressi, provvederanno a sommarli alle misure spettanti nel mese in cui si effettua il recupero. Le somme così determinate saranno portate a conguaglio utilizzando i medesimi codici sopra indicati.