INPS - RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DAL 1°
GENNAIO 2008 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CIRCOLARE ISTITUTO N. 4/2007
Con decorrenza 1°
gennaio 2008 la Finanziaria
Si tratta di una
misura che si aggiunge all'ulteriore esonero, già vigente dal 2007 e tutt'ora
operante, del contributo dovuto al Fondo di garanzia del TFR (cfr. Not. n. 4/2007).
L'Inps con circolare
n. 4/2008 ha dettato le istruzioni operative chiarendo che i datori di lavoro
in parola, a decorrere dal periodo di paga “gennaio
A tal fine,
opereranno come segue:
- continueranno ad
esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10;
- determineranno la
percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR
destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo di Tesoreria.
Circa le modalità di calcolo si rinvia alle istruzioni impartite dall’Inps con
circolare n. 70/2007 in tema di esonero del contributo dovuto al Fondo di
garanzia del TFR (cfr. Not. n. 4/2007);
- riporteranno il
relativo importo nel quadro "D" del DM10 con i seguenti codici di
nuova istituzione:
Codice |
Significato |
TF13 |
Rec.
Contr. DL 203/2005 – Prev.
complementare |
TF14 |
Rec.
Contr. DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria |
Ai fini dell'accesso
alla misura compensativa, si conferma che rileva la destinazione delle somme
alle forme di previdenza complementare, ancorché l'effettivo versamento ai
fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti.
Le aziende che, per
il versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e febbraio
A tal fine i datori
di lavoro, dopo aver calcolato gli importi relativi ai periodi pregressi,
provvederanno a sommarli alle misure spettanti nel mese in cui si effettua il
recupero. Le somme così determinate saranno portate a conguaglio utilizzando i
medesimi codici sopra indicati.