INPS - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 2008 - LEGGE N. 247/2007

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 2008 e per il triennio 2008-2010, introduce un nuovo regime contributivo per tutte le erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Si rammenta che per l'edilizia tali erogazioni sono costituite dall'Elemento Economico Territoriale (EET).

In attesa, come si dirà, dei necessari chiarimenti, si invitano le imprese, a decorrere dalle retribuzioni afferenti il mese di gennaio 2008, a non effettuare le operazioni di decontribuzione sull'EET corrisposto ai lavoratori.

La nuova disciplina prevede infatti che, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse disponibili presso l'apposito Fondo costituito dal Ministero, è concesso uno sgravio contributivo sull'EET sulla base dei seguenti criteri:

a) l’importo annuo complessivo dell'EET ammesso allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore (precedentemente era il 3%);

b) sull'importo erogato a titolo di EET, nel limite sopra visto del 5%, è concesso:

- alle imprese uno sgravio sui contributi previdenziali a loro carico nella misura del 25%;

- ai lavoratori uno sgravio pari ai contributi previdenziali a loro carico.

L'operatività della nuova disciplina è subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si formula riserva di tornare sull'argomento alla luce dell'atteso decreto ministeriale e delle previste istruzioni operative da parte dell'Inps.