CRONOTACHIGRAFO
ANALOGICO E DIGITALE – OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DATI RELATIVI AI TEMPI DI
GUIDA E DI RIPOSO – NOVITA' IN VIGORE DAL 1/1/2008
Secondo
quanto previsto dall’articolo 26 del regolamento comunitario 561/2006 dal 1° gennaio 2008, il
conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci su strada di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovrà essere in grado di presentare, su
richiesta degli addetti ai controlli su strada, i fogli di registrazione dei tempi di guida e di riposo della
giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.
Se
il conducente è alla guida di un automezzo dotato di tachigrafo digitale dovrà esibire la propria carta del
conducente, da cui le forze dell’ordine possono verificare gli stessi dati.
Nel
caso in cui il conducente abbia guidato sia veicoli con cronotachigrafo
analogico sia mezzi con cronotachigrafo digitale l'autista deve esibire tanto
la carta conducente quanto i fogli di registrazione relativi alla giornata in
corso ed ai 28 giorni precedenti.
L'inosservanza
del nuovo obbligo è soggetto alle sanzioni
previste dall’art. 179, comma 3, del codice della strada, (circolazione di un
veicolo sprovvisto dei necessari fogli di registrazione o della necessaria
carta conducente) che comportano il pagamento di una somma da un minimo di 713
ad un massimo di 2.853 euro.