INTERESSE DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO - NUOVE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO - ART. 14, LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448

 

L'art. 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 1999, le regole per la determinazione del tasso d'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti di previdenza ed assistenza.

Fino al 31 dicembre 1998 la misura di tale interesse è stata determinata assumendo a base il tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento (prime rate), maggiorato di sei punti, ai sensi dell'art. 13, della legge n. 537/1981, come modificato dall'art. 3, comma 4, legge n. 402/1996.

Dal 1° gennaio 1999, ferma la maggiorazione di 6 punti, per la determinazione della misura dell'interesse in parola si assume a base, in luogo del prime rate, il tasso ufficiale di sconto.

Poiché il tasso ufficiale di sconto è attualmente pari al 3%, l'interesse di differimento e dilazione, dal 1° gennaio 1999, è stabilito nella misura del 9%.

La modifica legislativa comporta una sensibile ed apprezzabile riduzione degli oneri, a titolo di interesse di dilazione, a carico delle aziende che, non potendo provvedere alle ordinarie scadenze, chiedono la rateazione del pagamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assicurativi: infatti, l'ultima variazione del tasso dell'interesse in parola, attuata con la vecchia regola, ha fissato la misura al 13,25% conseguentemente, per effetti della nuova regola, che assume a base il tasso ufficiale di sconto, si produce una riduzione di 4,25 punti percentuali.

La riduzione del tasso di dilazione e il differimento produce, con la medesima decorrenza del 1° gennaio 1999, una corrispondente riduzione delle aliquote delle somme aggiuntive o sanzioni civili per l'omissione dei contributi e premi suddetti. In particolare, per le inadempienze rilevabili dalla registrazione e dalle denunce obbligatorie l'aliquota risulta del 12% (pari al tasso dell'interesse di differimento maggiorato di tre punti); per quelle connesse ad oggettive incertezze interpretative l'aliquota è pari al 9% (cioè, al tasso dell'interesse di differimento).

Per le evasioni connesse a registrazioni e denunce obbligatorie omesse, o non conformi al vero, l'aliquota è pari al 12% ad anno semplice, alla quale si aggiunge una sanzione "una tantum", da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dell'importo dei contributi o premi dovuti (art. 1, commi, da 217 a 225, legge 23 dicembre 1996, n. 662.)

Vale la riserva di rendere noti i provvedimenti con i quali i competenti organismi ufficializzeranno le misure predette.

Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 14 della legge 448/1998

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302

Supplemento Ordinario n. 210/L

Art. 14

 

(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori)

 

1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi  previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in in caso di ritardo o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di riferimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto.