INTERESSE
DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO - NUOVE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO -
ART. 14, LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448
L'art.
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha modificato, con effetto dal 1°
gennaio 1999, le regole per la determinazione del tasso d'interesse di
differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i
contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti di
previdenza ed assistenza.
Fino
al 31 dicembre 1998 la misura di tale interesse è stata determinata assumendo a
base il tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i
casi di più favorevole trattamento (prime rate), maggiorato di sei punti, ai
sensi dell'art. 13, della legge n. 537/1981, come modificato dall'art. 3, comma
4, legge n. 402/1996.
Dal
1° gennaio 1999, ferma la maggiorazione di 6 punti, per la determinazione della
misura dell'interesse in parola si assume a base, in luogo del prime rate, il
tasso ufficiale di sconto.
Poiché
il tasso ufficiale di sconto è attualmente pari al 3%, l'interesse di
differimento e dilazione, dal 1° gennaio 1999, è stabilito nella misura del 9%.
La
modifica legislativa comporta una sensibile ed apprezzabile riduzione degli
oneri, a titolo di interesse di dilazione, a carico delle aziende che, non
potendo provvedere alle ordinarie scadenze, chiedono la rateazione del
pagamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assicurativi: infatti,
l'ultima variazione del tasso dell'interesse in parola, attuata con la vecchia
regola, ha fissato la misura al 13,25% conseguentemente, per effetti della
nuova regola, che assume a base il tasso ufficiale di sconto, si produce una
riduzione di 4,25 punti percentuali.
La
riduzione del tasso di dilazione e il differimento produce, con la medesima
decorrenza del 1° gennaio 1999, una corrispondente riduzione delle aliquote
delle somme aggiuntive o sanzioni civili per l'omissione dei contributi e premi
suddetti. In particolare, per le inadempienze rilevabili dalla registrazione e
dalle denunce obbligatorie l'aliquota risulta del 12% (pari al tasso
dell'interesse di differimento maggiorato di tre punti); per quelle connesse ad
oggettive incertezze interpretative l'aliquota è pari al 9% (cioè, al tasso
dell'interesse di differimento).
Per
le evasioni connesse a registrazioni e denunce obbligatorie omesse, o non
conformi al vero, l'aliquota è pari al 12% ad anno semplice, alla quale si
aggiunge una sanzione "una tantum", da un minimo del 50% ad un
massimo del 100% dell'importo dei contributi o premi dovuti (art. 1, commi, da
217 a 225, legge 23 dicembre 1996, n. 662.)
Vale
la riserva di rendere noti i provvedimenti con i quali i competenti organismi
ufficializzeranno le misure predette.
Si
riporta qui di seguito il testo dell'articolo 14 della legge 448/1998
Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302
Supplemento
Ordinario n. 210/L
Art.
14
(Regolamentazione
rateale di debiti per contributi ed accessori)
1.
Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale
dei debiti contributivi previdenziali
ed assistenziali e di sanzioni in in caso di ritardo o omesso versamento degli
stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di
interesse di riferimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il
tasso ufficiale di sconto.