PRECISAZIONI
DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL RUOLO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DISCIPLINATO NELLA
D.G.R. N. 5773/2007
La Regione Lombardia, con nota del 20 novembre 2007 (prot. n. Q1.2007.0025161, a firma
del Direttore generale, Assessorato Reti e Servizi di Pubblica Utilità) recante
“Precisazioni in merito al ruolo e alle competenze del Soggetto certificatore nella D.G.R. n.
5018 del 26/06/2007 - determinazioni inerente la
certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs.
192/05 e degli artt. 9 e
In sostanza, la competenza specifica attribuita dalla norma
regionale al certificatore è esclusivamente quella di
compilare l’attestato di certificazione energetica.
La nota ricorda che la D.G.R. in
oggetto non prevede, infatti, che il certificatore venga coinvolto nella fase progettuale, che resta di
competenza esclusiva del progettista.
Quest’ultimo può, comunque, richiedere il supporto del
Soggetto certificatore. Non sono previste, inoltre,
responsabilità di “vigilanza” del soggetto certificatore
sull’operato del progettista.
In materia di responsabilità direttamente riconducibili al
soggetto certificatore la nota regionale evidenzia
che possano essere considerate tali solo quelle che riguardano:
- le modalità di compilazione dell’attestato;
- il corretto utilizzo della procedura di calcolo;
- il presidio dell’iter amministrativo inerente la certificazione fino al corretto utilizzo della targa e
del certificato stesso.