DA GENNAIO 2008 LA NUOVA SOGLIA DI
IMPORTO EUROPEO PER GLI APPALTI PUBBLICI E’ DI 5.150.000 EURO
Con la pubblicazione di un apposito
Regolamento, il n. 1422/2007, la Commissione europea ha variato le soglie cui
riferirsi per l’individuazione degli appalti che devono sottostare alla
disciplina europea.
Al di sotto di tale soglia, per gli
appalti di lavori valgono le disposizioni del Decreto legislativo n. 163/2006
di cui agli artt.121: Disciplina comune, applicabile
ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla
soglia comunitaria;ICI
122: Disciplina specifica per i contratti
di lavori pubblici sotto soglia;
123: Procedura ristretta semplificata per
gli appalti di lavori;
124: Appalti di servizi e forniture sotto
soglia;
125: Lavori, servizi e forniture in
economia.
Le nuove soglie sono così individuate:
per i lavori: 5.150.000 euro;
per le forniture e i servizi: 206.000
euro;
per le forniture e i
servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali: 133.000 euro nei
settori esclusi, per le forniture e i concorsi di progettazione nel settore dei
servizi (acqua, energia, trasporti, poste): 412.000 euro.
Si ricorda che, per quanto il Ministero
delle Infrastrutture, come da prassi, stia per adottare e recepire il contenuto
del Regolamento in una propria autonoma circolare, il Regolamento stesso è
obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri a
partire dal 1 gennaio 2008.
Si pubblica di seguito il testp del Regolamento in parola.
Regolamento(CE) N. 1422/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007
che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
- visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
- vista la direttiva 2004/171CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo
69,
- vista la direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo
78, sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione
94/800lCE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome
della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e
dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) e) il Consiglia ha
concluso l’accordo sugli appalti pubblici (di seguito «accordo»).
L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi
appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito “soglie») fissati
nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di
prelievo.
(2) Uno degli obiettivi
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatari e
alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano
di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le
soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si
applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al
migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.
(3) Per motivi di coerenza
è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
che non sono coperte dall’accordo.
(4) Le direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2004/171CE è modificata come
segue:
1) l’articolo 16 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «422000 EUR»
è sostituito da «412000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5278000
EUR» è sostituito da «515 000 EUR»;
2) l’articolo 61 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1, l’importo «422000 EUR»
è sostituito da «412000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «422000 EUR»
è sostituito da «412000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE
è modificata come segue:
1) l’articolo 7 è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137000 EUR»
è sostituito da «133000 EUR»:
b) alla lettera b), l’importo «211000 EUR»
è sostituito da «206000 EUR»:
c) alla lettera c), l’importo «5278000
EUR» è sostituito da «5150000 EUR»:
2) l’articolo 8, primo comma, è
modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «5278000
EUR» è sostituito da «5150 000 EUR»:
b) alla lettera b), l’importo «211000 EUR»
è sostituito da «206000 EUR»:
3) all’articolo 56, l’importo “EUR
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo
comma, l’importo «5278000 EUR” è sostituito da “5150000 EUR»:
5) l’articolo 67, paragrafo 1, è
modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «137000 EUR»
è sostituito «133000 EUR»,:
b) alla lettera b), l’importo «211000 EUR»
è sostituito «206000 EUR»:
c) alla lettera c), l’importo «211000 EUR»
è sostituito «206000 EUR».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore
il 1° gennaio 2008 Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a
Bruxelles, il 4 dicembre 2007