DA GENNAIO 2008 LA NUOVA SOGLIA DI IMPORTO EUROPEO PER GLI APPALTI PUBBLICI E’ DI 5.150.000 EURO

Con la pubblicazione di un apposito Regolamento, il n. 1422/2007, la Commissione europea ha variato le soglie cui riferirsi per l’individuazione degli appalti che devono sottostare alla disciplina europea.

Al di sotto di tale soglia, per gli appalti di lavori valgono le disposizioni del Decreto legislativo n. 163/2006 di cui agli artt.121: Disciplina comune, applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria;ICI

122: Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia;

123: Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori;

124: Appalti di servizi e forniture sotto soglia;

125: Lavori, servizi e forniture in economia.

Le nuove soglie sono così individuate:

per i lavori: 5.150.000 euro;

per le forniture e i servizi: 206.000 euro;

per le forniture e i servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali: 133.000 euro nei settori esclusi, per le forniture e i concorsi di progettazione nel settore dei servizi (acqua, energia, trasporti, poste): 412.000 euro.

Si ricorda che, per quanto il Ministero delle Infrastrutture, come da prassi, stia per adottare e recepire il contenuto del Regolamento in una propria autonoma circolare, il Regolamento stesso è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri a partire dal 1 gennaio 2008.

Si pubblica di seguito il testp del Regolamento in parola.

Regolamento(CE) N. 1422/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- vista la direttiva 2004/171CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

- vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78, sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, considerando quanto segue:

(1) Con decisione 94/800lCE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) e) il Consiglia ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (di seguito «accordo»).

L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito “soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatari e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo.

(4) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/171CE è modificata come segue:

1) l’articolo 16 è modificato come segue:

a) alla lettera a), l’importo «422000 EUR» è sostituito da «412000 EUR»;

b) alla lettera b), l’importo «5278000 EUR» è sostituito da «515 000 EUR»;

2) l’articolo 61 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, l’importo «422000 EUR» è sostituito da «412000 EUR»;

b) al paragrafo 2, l’importo «422000 EUR» è sostituito da «412000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 7 è modificato come segue:

a) alla lettera a), l’importo «137000 EUR» è sostituito da «133000 EUR»:

b) alla lettera b), l’importo «211000 EUR» è sostituito da «206000 EUR»:

c) alla lettera c), l’importo «5278000 EUR» è sostituito da «5150000 EUR»:

2) l’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:

a) alla lettera a), l’importo «5278000 EUR» è sostituito da «5150 000 EUR»:

b) alla lettera b), l’importo «211000 EUR» è sostituito da «206000 EUR»:

3) all’articolo 56, l’importo “EUR 5278000” è sostituito «EUR 5150000»,:

4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5278000 EUR” è sostituito da “5150000 EUR»:

5) l’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera a), l’importo «137000 EUR» è sostituito «133000 EUR»,:

b) alla lettera b), l’importo «211000 EUR» è sostituito «206000 EUR»:

c) alla lettera c), l’importo «211000 EUR» è sostituito «206000 EUR».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007