PENSIONI
DI ANZIANITA' E REDDITI DA LAVORO - NUOVE DISPOSIZIONI SUL CUMULO - ART. 77,
LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448
L'art.
77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con effetto dal 1°
gennaio 1999, una attenuazione alle rigide regole sul cumulo delle pensioni di
anzianità con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.
In
particolare l'attenuazione interessa le pensioni liquidate con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni.
Agli
effetti del cumulo con i redditi di lavoro queste pensioni di anzianità sono
equiparate alle pensioni di vecchiaia.
Ne
consegue che:
- la pensione è cumulabile con i redditi da
lavoro dipendente nella misura del 50% della quota che eccede il trattamento
minimo, fino a concorrenza con i redditi stessi.
In
precedenza vigeva la regola della totale incumulabilità prevista dall'art. 10,
comma 6, decreto legislativo n. 503/1992;
- la pensione è cumulabile con i redditi da
lavoro autonomo nella misura del 50% della quota che eccede il trattamento
minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi.
La regola della parziale incumulabilità era
già prevista dall'art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 503/1992 e resta
quindi confermata; tuttavia dalla disposta applicazione delle stesse regole sul
cumulo previste per le pensioni di vecchiaia discende un trattamento più
favorevole di cui benificiano i titolari di pensioni di anzianità, liquidate
con almeno 40 anni di contributi, in possesso alla data del 31 dicembre 1994 di
almeno 16 anni di contributi, cioè del requisito contributivo minimo per la
liquidazione della pensione di vecchiaia: per questi soggetti, infatti, la
pensione di anzianità diviene totalmente cumulabile con i redditi da lavoro
autonomo, per effetto dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 11,
comma 10 della legge n. 537/1993.
Conseguentemente
la pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, per i
titolari in possesso al 31 dicembre 1994 di almeno 16 anni di contributi.
Le
nuove disposizioni trovano applicazione, dalla richiamata data del 1° gennaio
1999, alle pensioni liquidate (con anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni) anche anteriormente a tale data.
Si
riporta qui di seguito il testo dell'articolo in parola
Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302
Supplemento
Ordinario n. 210/L
Legge
23 dicembre 1998, n. 448
Art.
77
(Disposizioni
in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)
1.
Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di
cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.