MERCATO
DEL LAVORO - COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - PROROGA A TERMINE DI
DECORRENZA AL 1° LUGLIO 1999
L'art.
80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha differito dal 31 dicembre
1998 al 30 giugno 1999 il termine entro il quale devono essere soppresse le
strutture e gli uffici periferici del Ministero del Lavoro che attualmente
svolgono i compiti e le funzioni relativi al collocamento, ordinario ed
obbligatorio.
La
proroga si è resa necessaria a fronte della mancata costituzione, entro il 31
dicembre scorso, dei Centri per l'impiego, le nuove strutture, che faranno capo
alle Provincie, che dovranno gestire i servizi connessi alle funzioni e ai
compiti relativi al collocamento trasferiti alle Regioni con decreto
legislativo n. 469/1997 (cfr. Notiziario n. 3/98)
Fino
alla costituzione di queste nuove strutture, e comunque entro il termine del 30
giugno 1999, le funzioni e i compiti relativi al collocamento ordinario
continuano ad essere svolti dalle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e
quelli relativi al collocamento obbligatorio dalla Direzione Provinciale del
Lavoro.