MERCATO DEL LAVORO - COMPITI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - PROROGA A TERMINE DI DECORRENZA AL 1° LUGLIO 1999

 

L'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha differito dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999 il termine entro il quale devono essere soppresse le strutture e gli uffici periferici del Ministero del Lavoro che attualmente svolgono i compiti e le funzioni relativi al collocamento, ordinario ed obbligatorio.

La proroga si è resa necessaria a fronte della mancata costituzione, entro il 31 dicembre scorso, dei Centri per l'impiego, le nuove strutture, che faranno capo alle Provincie, che dovranno gestire i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento trasferiti alle Regioni con decreto legislativo n. 469/1997 (cfr. Notiziario n. 3/98)

Fino alla costituzione di queste nuove strutture, e comunque entro il termine del 30 giugno 1999, le funzioni e i compiti relativi al collocamento ordinario continuano ad essere svolti dalle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e quelli relativi al collocamento obbligatorio dalla Direzione Provinciale del Lavoro.