RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI - NON SPETTANZA DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

 

Per completezza  di informazione si segnala una modifica introdotta dall'art. 34, commi 5 e 6, legge n. 448/1998 in materia di indennità ordinaria di disoccupazione.

Per effetto della norma citata la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni rassegnate dal lavoratore non dà più titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, tanto con requisiti normali quanto con requisiti ridotti.

La modifica vale per le cessazioni del rapporto intervenute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998.

La provvidenza cessa, quindi, di trovare applicazione nei casi in cui lo stato di disoccupazione è  determinato da atto dello stesso lavoratore, mentre è confermata nei casi di cessazione del rapporto per licenziamento intimato dal datore di lavoro.