RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI - NON SPETTANZA DELL'INDENNITA' DI
DISOCCUPAZIONE
Per
completezza di informazione si segnala
una modifica introdotta dall'art. 34, commi 5 e 6, legge n. 448/1998 in materia
di indennità ordinaria di disoccupazione.
Per
effetto della norma citata la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
rassegnate dal lavoratore non dà più titolo alla concessione dell'indennità di
disoccupazione ordinaria, tanto con requisiti normali quanto con requisiti
ridotti.
La
modifica vale per le cessazioni del rapporto intervenute con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1998.
La
provvidenza cessa, quindi, di trovare applicazione nei casi in cui lo stato di
disoccupazione è determinato da atto
dello stesso lavoratore, mentre è confermata nei casi di cessazione del
rapporto per licenziamento intimato dal datore di lavoro.