APPALTI PUBBLICI - LA QUOTA MAGGIORITARIA RICHIESTA ALLA CAPOGRUPPO DI UN’A.T.I. E’ RIFERITA ALL’IMPORTO ASSUNTO E NON A QUELLO POSSEDUTO SULL’ATTESTATO SOA

(Consiglio di Stato, sezione V del 11/12/2007 n. 6363)

 

La norma secondo cui nelle associazioni di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi nelle misure minime del 40% e la residua percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandatati, fermo restando che “l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria” va intesa nel senso che tale disposto debba essere riferito non all’entità del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensì alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime (cfr. C.si 8 marzo 2005 n. 97).

Quest’ultimo orientamento, basato sul principio di corrispondenza sostanziale già in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione, comporta che la percentuale “maggioritaria” debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento.

Ciò anche perché in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, “si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni”.

Ed invero, la difforme interpretazione condurrebbe a rafforzare sempre più le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il  ruolo  di  mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti.