APPALTI PUBBLICI -
(Consiglio di Stato, sezione V del
11/12/2007 n. 6363)
La
norma secondo cui nelle associazioni di tipo orizzontale la mandataria deve
possedere i requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi nelle misure minime del 40% e la residua percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandatati, fermo restando che “l’impresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria” va intesa
nel senso che tale disposto debba essere riferito non all’entità del requisito
minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in
relazione all’importo dei lavori da commettere, bensì alle quote effettive di
partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa
che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o
comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a
prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle medesime (cfr. C.si
8 marzo 2005 n. 97).
Quest’ultimo
orientamento, basato sul principio di corrispondenza sostanziale già in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di
partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione,
comporta che la percentuale “maggioritaria” debba essere individuata in
rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva
classifica all’interno del raggruppamento.
Ciò
anche perché in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001,
“si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio
della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di
maggiori dimensioni”.
Ed
invero, la difforme interpretazione condurrebbe a rafforzare sempre più le
grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo
di mandatarie, se non
associandosi con imprese minori e con minori requisiti.