APPALTI PUBBLICI - OGNI SUBAPPALTO DI
QUALSIASI IMPORTO DEVE ESSERE AUTORIZZATO
(Consiglio di Stato, sezione V, decisione
n. 5906 del 21/11/2007)
Il
subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l’importo, è soggetto ad
autorizzazione; l’importo, nel sistema vigente, rileva
infatti ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più
elevati; di quindici giorni per gli altri).
A tale conclusione conduce il tenore testuale dell’art. 18, comma 9,
della l. 55/90 (che interpretato nel senso prospettato dal TAR resterebbe privo
di qualsiasi portata prescrittiva) ed il semplice rilievo, dal punto di vista
sistematico, che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può
restare influenzata dall’importo delle lavorazioni da subappaltare, anche
perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di
difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi (cfr.
Autorità di vigilanza, 27.2.2003, n. 6).
FATTO
C. I. s.r.l.,
mandataria del raggruppamento con E. S. s.r.l., avendo trasmesso alla stazione
appaltante (A.E.M. Elettricità s.p.a.) alcuni contratti di subappalto stipulati
dalla mandante si è vista opporre che tali contratti avrebbero dovuto essere
sottoscritti dall’associazione temporanea ed avrebbero comunque richiesto la
preventiva autorizzazione.
Pronunciandosi sulla questione,
il TAR Lombardia (Sez. III, sent.
99/2006) ha ritenuto che si ha subappalto solo nel caso in cui l’importo delle
relative lavorazioni superi la somma di 100.000 ecu o
ecceda il 2% dell’ammontare dei lavori ed ha precisato che, in ogni caso, ben
possono le mandanti disporre di libertà negoziale
nell’ambito delle opere loro affidate.
La sentenza è
appellata dalla stazione appaltante. Resiste il raggruppamento C. I.
s.r.l.
Le parti hanno illustrato con
memoria le rispettive posizioni. La causa è passata in decisione all’udienza
del 29 maggio 2007.
DIRITTO
La cognizione della lite
appartiene alla giurisdizione del g.a.: non si discute infatti dell’applicazione del regolamento
negoziale, ma di disposizioni pubblicistiche che presidiano finalità diverse
dalla esecuzione dell’opera, sicché in relazione ad esse la posizione
dell’appaltatore non ha natura paritetica.
Nel merito l’appello è fondato. Il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che
ne sia l’importo, è soggetto ad autorizzazione; l’importo, nel sistema vigente,
rileva infatti ai soli fini della durata massima del
procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli
importi più elevati; di quindici giorni per gli altri).
A tale
conclusione conduce il tenore testuale dell’art. 18, comma 9, della l. 55/90
(che interpretato nel senso prospettato dal TAR resterebbe privo di qualsiasi
portata prescrittiva) ed il semplice rilievo, dal punto di vista sistematico,
che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata
dall’importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da
autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il
fenomeno dei frazionamenti abusivi (cfr. Autorità di vigilanza,
27.2.2003, n. 6).
Fondata è anche la doglianza concernente l’individuazione del soggetto che, all’interno
dell’associazione temporanea, è facoltizzato alla
stipula di contratti di subappalto. Nel caso del raggruppamento temporaneo chi
concorre e chi poi stipula il contratto è l’associazione e non le imprese che
la costituiscono.
Non si tratta, come
è noto, di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di una mera
aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti
degli aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza.
E’ peraltro evidente che il
rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona del
mandatario, e non in capo ai singoli componenti. Sicché è del tutto fisiologico
che questi non possano disporre, mediante contratti di
subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.
D’altronde, da un punto di vista
più strettamente pubblicistico, è solo accentrando la sub negoziazione al
livello della capogruppo che la stazione appaltante può agevolmente ed
efficacemente disporre (nel breve termine che le è assegnato)
della necessaria visione panoramica sul complesso dei subappalti.
Sussistono peraltro giusti motivi
per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.