DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO
ENERGETICO - FABBRICATI SENZA AUTONOMIA CATASTALE
(Risoluzione Ministeriale n. 365/E del 12/12/2007)
In presenza di un insieme di edifici classificati con un unico
accatastamento, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione
energetica (art.1, commi 344-349, legge 296/2006)
spetta comunque con riferimento ad ogni singolo fabbricato, anche se non
individualmente identificato in catasto.
Ciò implica che il limite massimo di
detrazione spetta autonomamente per ciascun edificio oggetto degli interventi
“energetici” agevolati e non, invece, complessivamente per tutti i fabbricati
facenti parte del complesso immobiliare unitariamente accatastato.
Questi i positivi chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 365/E del 12 dicembre
Al riguardo, richiamando la definizione
contenuta nel D.Lgs. 192/2005 (alla quale, tra
l’altro, rimanda l’art.1, comma 349, della legge
296/2006, ai fini del beneficio fiscale), l’Amministrazione finanziaria ha
precisato che il concetto di “edificio”, cui fa riferimento la norma agevolativa, vada individuato nel “sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle
strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di
questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di
edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a sè stanti”.
Da tale definizione, emerge quindi che
l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato
sulla base della relativa connotazione catastale, bensì in base alle sole
caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante.
Nel caso di specie, pertanto, l’Agenzia
ha riconosciuto applicabile il limite massimo di detrazione, pari a 60.000 euro
per gli interventi riguardanti le strutture opache
orizzontali e la sostituzione di finestre e infissi (art.1,
comma 345, legge 296/2006), per ciascuno degli edifici facenti parte del
complesso immobiliare, anche se non costituenti un’autonoma “entità catastale”.