IVA
- AGEVOLAZIONI - CREDITO D'IMPOSTA PER CHI CAMBIA LA PRIMA CASA ENTRO LO STESSO
ANNO
(Legge
23/12/98, n.448, art.7, c. 1 e 2)
I
contribuenti che, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale
hanno fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro
e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, acquistano, a qualsiasi
titolo (quindi anche a seguito di costruzione dell'immobile per contratto
d'appalto), un'altra casa di abitazione non di lusso, hanno diritto a un
credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta
sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Anche
per il secondo acquisto devono sussistere le condizioni previste dalla legge
per fruire dell'agevolazione (nota II-bis all'articolo 1, Tar. parte I, D.P.R.
n. 131/1986).
Misura
del credito d'imposta
L'ammontare
del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova
casa di abitazione non di lusso.
Ambito
temporale dell'agevolazione
L'agevolazione
si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente al 1° gennaio 1999,
indipendentemente dalla data del primo acquisto.
Utilizzo
del credito d'imposta
Il
credito d'imposta può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro
dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero
importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito.
In
alternativa può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi
delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
successivamente alla data del nuovo acquisto e in compensazione in sede di
versamento unificato delle imposte (D.Lgs. n. 241/1997).
Il
credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.