INPS - OPERAZIONI DI
CONGUAGLIO - ANNO 2007 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONGUAGLIO DELLE SOMME
VERSATE AL FONDO DI TESORERIA -
CIRCOLARE N. 136/2007
L’Inps, con circolare n. 136 del
21 dicembre 2007 nel fornire chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di
conguaglio di fine anno (cfr. Not. n 12/2007) ed i
riflessi del conguaglio sulla denuncia E-Mens, ha
altresì fornito ulteriori istruzioni relativamente alle operazioni di
conguaglio che, dall’anno 2007, riguardano anche il trattamento di fine
rapporto (TFR) versato al Fondo di Tesoreria.
In particolare l’istituto ha
precisato che tali ultime operazioni di conguaglio potranno avvenire anche con
la denuncia di febbraio 2008 (con scadenza del versamento il 17 marzo 2008),
senza aggravio di oneri accessori.
Operazioni di conguaglio delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria
Con circolare n. 70 del 3 aprile
2007 l’Inps ha illustrato la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di
cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì
fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute
dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi
della legge n. 296/2006 (cfr. Not. n. 4/2007).
E’ stato in particolare chiarito
che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo
conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto
di lavoro.
In occasione delle operazioni di
conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle
differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle
somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle
connesse misure compensative.
In esito alle operazioni di
conguaglio si verificherà una delle seguenti due ipotesi:
1) Somme versate in eccedenza al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che, per
effetto di inesatta determinazione delle quote di TFR complessivamente
trasferite, hanno versato somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto,
possono provvedere al relativo recupero.
A tal fine, opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare delle
somme eccedenti;
- indicheranno l’importo da
recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “RF01”.
Per effetto di tale recupero, in
talune ipotesi, le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover
restituire quote delle misure compensative già fruire in relazione alle somme
in precedenza versate.
A tal fine, i datori di lavoro:
- determineranno l’ammontare della
misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero effettuato;
- indicheranno l’importo da
restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M120”.
Per l’eventuale restituzione di
misure compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro
provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova
istituzione del quadro B/C “M121”.
In corrispondenza dei detti codici
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi
“giornate” e “retribuzioni”.
Ai fini della compilazione del
flusso EMens, l’importo
recuperato con il codice “RF01” dovrà essere indicato nell’elemento <RecuperoContribuzione> di <Prestazione>.
2) Somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria
Le aziende che hanno
complessivamente versato al Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al
dovuto dovranno provvedere alla relativa regolarizzazione.
Le stesse potranno altresì
recuperare le connesse misure compensative.
A tal fine, i datori di lavoro si
atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno l’ammontare delle
somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo nei
quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”.
In corrispondenza di detto codice
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi
“giornate” e “retribuzioni”.
In sede di conguaglio potranno
altresì essere recuperate le misure compensative
spettanti in relazione alle quote
regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla
previdenza complementare.
A tal fine, le stesse dovranno
essere indicate nel quadro “D” del DM10 (22) con i già previsti codici:
Codici |
Signifcato |
TF11 |
Rec arretrati contributo TFR
L297/82 prev. compl. |
TF12 |
Rec arretrati contributo TFR
L297/82 Fondo Tesoreria |
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella citata circolare n. 70/2007
è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre
2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine
dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati
raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute
al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da
quello di inizio dell’attività.
È stato altresì precisato che le
aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di
conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di
rivalutazione del 2,74% calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2007,
hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita
dichiarazione (24) entro il termine di trasmissione della denuncia DM10
relativa al mese di febbraio 2008 (31 marzo 2008).
Modalità operative.
Ai fini del versamento delle quote
da destinare al Fondo d Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno l’importo delle
somme dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di inizio attività al
periodo di paga antecedente quello di versamento;
- indicheranno il relativo importo
nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”
- determineranno la maggiorazione
del 2,74% rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio attività e
quello di versamento e indicheranno l’importo nei quadri “B/C” del DM10 con il
già previsto codice “CF11”.
In corrispondenza di detti codici
dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il
relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi
“giornate” e “retribuzioni”.
I datori di lavoro potranno
altresì recuperare le misure compensative connesse alle quote versate al Fondo
di Tesoreria. A tal fine gli stessi, dopo averne
determinato l’importo, provvederanno a indicarlo nel quadro “D” del DM10 con il
già previsto codice “TF12”.
Ai fini del versamento delle quote
riferite al periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative,
le aziende si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i
codici “TF01” e “TF02” nel quadro “D” per il recupero delle misure compensative).
Ai fini della compilazione del
flusso EMens, gli importi
oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elemento <ImportoCorrente> e <ImportoPregresso>
di <Contribuzione>