INPS - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO - ANNO 2007 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - CONGUAGLIO DELLE SOMME VERSATE AL FONDO DI TESORERIA  - CIRCOLARE N. 136/2007

 

L’Inps, con circolare n. 136 del 21 dicembre 2007 nel fornire chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno (cfr. Not. n 12/2007) ed i riflessi del conguaglio sulla denuncia E-Mens, ha altresì fornito ulteriori istruzioni relativamente alle operazioni di conguaglio che, dall’anno 2007, riguardano anche il trattamento di fine rapporto (TFR) versato al Fondo di Tesoreria.

In particolare l’istituto ha precisato che tali ultime operazioni di conguaglio potranno avvenire anche con la denuncia di febbraio 2008 (con scadenza del versamento il 17 marzo 2008), senza aggravio di oneri accessori.

 

Operazioni di conguaglio delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria

Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 l’Inps ha illustrato la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 (cfr. Not. n. 4/2007).

E’ stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

In esito alle operazioni di conguaglio si verificherà una delle seguenti due ipotesi:

 

1) Somme versate in eccedenza al Fondo di Tesoreria.

I datori di lavoro che, per effetto di inesatta determinazione delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono provvedere al relativo recupero.

A tal fine, opereranno come segue:

- determineranno l’ammontare delle somme eccedenti;

- indicheranno l’importo da recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “RF01”.

Per effetto di tale recupero, in talune ipotesi, le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire quote delle misure compensative già fruire in relazione alle somme in precedenza versate.

A tal fine, i datori di lavoro:

- determineranno l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero effettuato;

- indicheranno l’importo da restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M120”.

Per l’eventuale restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C “M121”.

In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.

Ai fini della compilazione del flusso EMens, l’importo recuperato con il codice “RF01” dovrà essere indicato nell’elemento <RecuperoContribuzione> di <Prestazione>.

 

2) Somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria

Le aziende che hanno complessivamente versato al Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno provvedere alla relativa regolarizzazione.

Le stesse potranno altresì recuperare le connesse misure compensative.

A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- determineranno l’ammontare delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”.

In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.

In sede di conguaglio potranno altresì essere recuperate le misure compensative

spettanti in relazione alle quote regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla

previdenza complementare.

A tal fine, le stesse dovranno essere indicate nel quadro “D” del DM10 (22) con i già previsti codici:

 

Codici

Signifcato

TF11

Rec arretrati contributo TFR L297/82 prev. compl.

TF12

Rec arretrati contributo TFR L297/82 Fondo Tesoreria

 

 

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.

Nella citata circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.

È stato altresì precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione del 2,74% calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende che, al 31.12.2007, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione (24) entro il termine di trasmissione della denuncia DM10 relativa al mese di febbraio 2008 (31 marzo 2008).

 

Modalità operative.

Ai fini del versamento delle quote da destinare al Fondo d Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:

- determineranno l’importo delle somme dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di inizio attività al periodo di paga antecedente quello di versamento;

- indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”

- determineranno la maggiorazione del 2,74% rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio attività e quello di versamento e indicheranno l’importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF11”.

In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.

I datori di lavoro potranno altresì recuperare le misure compensative connesse alle quote versate al Fondo di Tesoreria. A tal fine gli stessi, dopo averne determinato l’importo, provvederanno a indicarlo nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “TF12”.

Ai fini del versamento delle quote riferite al periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative, le aziende si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i codici “TF01” e “TF02” nel quadro “D” per il recupero delle misure compensative).

Ai fini della compilazione del flusso EMens, gli importi oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elemento <ImportoCorrente> e <ImportoPregresso> di <Contribuzione>