RIFORMA MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 31 LUGLIO 2007

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 31 luglio 2007 relativo all’assunzione delle donne con contratto di inserimento.

Il citato dicastero, in attuazione dell’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, tenendo conto delle disposizioni del Regolamento CEE n. 2204/2002 in materia di aiuti di Stato per favorire l’occupazione, ha precisato che le aree nelle quali è possibile assumere le donne con contratto di inserimento sono identificate, per l’anno in corso, in tutte le regioni e province autonome, vale a  dire in tutto il territorio nazionale.

Per la stipula di tali contratti è riconosciuto al datore di lavoro uno sgravio contributivo nei limiti del 25% indipendentemente dal settore di appartenenza.

Il provvedimento inoltre individua le aree territoriali che danno diritto alla applicazione dei maggiori benefici contributivi stabiliti dall’art. 59, comma 3, del citato d.lgs. n. 276/03, in ragione del settore e della dimensione aziendale. Si tratta delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tali incentivi sono applicabili esclusivamente per le lavoratrici assunte con contratto di inserimento che siano residenti nelle regioni sopra richiamate.

Il decreto in esame attiene tutte le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’art. 59, comma 3, del decreto in parola stabilisce che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, quelli previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti di formazione e lavoro trovino applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui al richiamato art. 54, comma 1, lett. da b) a f), nel rispetto del regolamento C.E. n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.

Nel primo decreto ministeriale dell’11 novembre 2005, valido per il triennio 2004 - 2006, l’art.1 ha individuato in tutte le  Regioni e Province autonome i territori nei quali è possibile stipulare contratti di inserimento nei confronti di tali soggetti e di poter fruire del beneficio contributivo generalizzato pari al 25%. L’art.2 dello stesso decreto aveva invece individuato le aree territoriali di cui all’art. 2, lett. f) del citato regolamento C.E. n. 2204 in cui, in base alla media di due anni civili, la disoccupazione femminile superava i limiti sopra richiamati e nei cui confronti è previsto uno sgravio maggiore, e cioè pari a quello previsto per il c.f.l..

Tra tali aree, si ricorda, erano ricomprese le seguenti Regioni: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il nuovo decreto, nel fare riferimento ai dati sulla occupazione e disoccupazione forniti dall’Istat, ha confermato lo sgravio generale del 25% per quelle aree relative a tutte le Regioni e Province autonome.

Ha ridotto invece quelle di cui al già citato art. 2, lett. f), confermando le regioni sopraindicate, con esclusione appunto del Lazio.

Pertanto, per il triennio 2007 - 2009, sarà possibile stipulare contratti di inserimento con donne di qualsiasi età usufruendo del beneficio contributivo limitato al 25% in tutto il territorio nazionale. I maggiori benefici sono usufruibili, come detto, invece solo per le lavoratrici assunte con contratto di inserimento che siano residenti nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.