RIFORMA
MERCATO DEL LAVORO - D.LGS 276/2003 - CONTRATTI DI
INSERIMENTO - ASSUNZIONI DI LAVORATRICI - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 31
LUGLIO 2007
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto
del Ministero del Lavoro 31 luglio 2007 relativo all’assunzione delle donne con
contratto di inserimento.
Il citato dicastero,
in attuazione dell’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.
276/2003, tenendo conto delle disposizioni del Regolamento CEE n. 2204/2002 in
materia di aiuti di Stato per favorire l’occupazione,
ha precisato che le aree nelle quali è possibile assumere le donne con
contratto di inserimento sono identificate, per l’anno in corso, in tutte le
regioni e province autonome, vale a dire
in tutto il territorio nazionale.
Per la stipula di tali contratti è riconosciuto al datore di lavoro
uno sgravio contributivo nei limiti del 25% indipendentemente dal settore di
appartenenza.
Il
provvedimento inoltre individua le aree territoriali che danno diritto alla applicazione dei maggiori benefici contributivi
stabiliti dall’art. 59, comma 3, del citato d.lgs. n.
276/03, in ragione del settore e della dimensione aziendale. Si tratta delle
Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Tali
incentivi sono applicabili esclusivamente per le lavoratrici assunte con
contratto di inserimento che siano residenti nelle
regioni sopra richiamate.
Il decreto in
esame attiene tutte le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’art. 59,
comma 3, del decreto in parola stabilisce che, in
attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, quelli
previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti di formazione e
lavoro trovino applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui al
richiamato art. 54, comma 1, lett. da b) a f), nel rispetto del regolamento
C.E. n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002.
Nel primo
decreto ministeriale dell’11 novembre 2005, valido per il triennio 2004 - 2006,
l’art.1 ha individuato in tutte le Regioni e Province autonome i
territori nei quali è possibile stipulare contratti di inserimento nei
confronti di tali soggetti e di poter fruire del beneficio contributivo
generalizzato pari al 25%. L’art.2 dello stesso decreto
aveva invece individuato le aree territoriali di cui all’art. 2, lett. f) del
citato regolamento C.E. n.
Tra tali
aree, si ricorda, erano ricomprese le seguenti
Regioni: Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
Il nuovo
decreto, nel fare riferimento ai dati sulla occupazione
e disoccupazione forniti dall’Istat, ha confermato lo
sgravio generale del 25% per quelle aree relative a tutte le Regioni e Province
autonome.
Ha ridotto
invece quelle di cui al già citato art. 2, lett. f), confermando le regioni
sopraindicate, con esclusione appunto del Lazio.
Pertanto, per
il triennio 2007 - 2009, sarà possibile stipulare contratti di
inserimento con donne di qualsiasi età usufruendo del beneficio
contributivo limitato al 25% in tutto il territorio nazionale. I maggiori benefici
sono usufruibili, come detto, invece solo per le lavoratrici assunte con
contratto di inserimento che siano residenti nelle
regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.