DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - DURC - DECRETO MINISTERO
LAVORO 317/2007 - PRIMI CHIARIMENTI
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 2007 che disciplina in
modo uniforme le modalità di rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
Il Decreto è
entrato in vigore lo scorso il 31 dicembre 2007.
In merito ai
contenuti dello stesso, innanzitutto viene precisato
che il possesso del Durc è richiesto ai datori di
lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia
di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonchè
ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina
comunitaria.
Il
provvedimento, inoltre, chiarisce, per il settore dell’edilizia, che il Durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità
contributiva, è rilasciato, oltre che ovviamente dagli Istituti previdenziali Inps e Inail, dalle Casse Edili
costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro
stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano,
per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il decreto
precisa anche quali debbano essere i contenuti del Durc, elenca i requisiti di regolarità contributiva,
specifica i tempi di rilascio del documento, il periodo di validità dello
stesso nonchè le cause ostative al suo rilascio (per
quest’ultimo aspetto con riguardo ai benefici economici e normativi).
In buona
sostanza viene data omogeneità a regolamentazioni già
introdotte da disposizioni precedenti.
Si segnala,
tra le novità introdotte dal decreto, quella prevista dal terzo comma dell’art.
In questi
casi il termine di 30 giorni per il rilascio del Durc
è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione (art. 6,
comma 3) tranne nel caso di cui all’art. 8, comma 3 del decreto stesso.
Tale ultima
disposizione stabilisce che - ai soli fini della partecipazione a gare di appalto - non osta al rilascio del Durc
uno scostamento non grave tra le somme dovute e versate, con riferimento a
ciascun Istituto e a ciascuna Cassa Edile e che non è da considerare grave lo
scostamento inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o
di contribuzione o, in ogni caso, uno scostamento inferiore ai 100 euro. Resta
ovviamente fermo l’obbligo di versamento dell’importo entro i trenta giorni
successivi al rilascio del Durc.
Costituiscono
cause ostative al rilascio del Durc, ai soli fini
dell’esclusione dai benefici economici e normativi, come del resto specificato
nel dettato normativo dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge finanziaria
2007, le violazioni di cui all’art. 9 dello stesso decreto e individuate in
modo tassativo nell’allegato A allo stesso decreto,
accertate con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo.
Su questo
specifico aspetto è in corso di diramazione, una circolare esplicativa del
Ministero del lavoro,.
Con riguardo alla previsione, contenuta nell’allegato al decreto,
relativa agli articoli 7 e 9 del D. Lgs.
n. 66/2003 (riposo giornaliero e settimanale), si
sottolinea come la violazione dei suddetti articoli sia ostativa al rilascio
del Durc solo se inerente ad un numero di lavoratori
almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.
Si fa riserva
di ulteriori comunicazioni anche alla luce dell’emananda circolare applicativa del Ministero del Lavoro.