DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - DURC - DECRETO MINISTERO LAVORO 317/2007 - PRIMI CHIARIMENTI

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007  è stato pubblicato il Decreto del Ministero lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 2007 che disciplina in modo uniforme le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il Decreto è entrato in vigore lo scorso il 31 dicembre 2007.

In merito ai contenuti dello stesso, innanzitutto viene precisato che il possesso del Durc è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce, per il settore dell’edilizia, che il Durc ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva, è rilasciato, oltre che ovviamente dagli Istituti previdenziali Inps e Inail, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto precisa anche quali debbano essere i contenuti del Durc, elenca i requisiti di regolarità contributiva, specifica i tempi di rilascio del documento, il periodo di validità dello stesso nonchè le cause ostative al suo rilascio (per quest’ultimo aspetto con riguardo ai benefici economici e normativi).

In buona sostanza viene data omogeneità a regolamentazioni già introdotte da disposizioni precedenti.

Si segnala, tra le novità introdotte dal decreto, quella prevista dal terzo comma dell’art. 7 in base alla quale - in carenza dei requisiti di regolarità contributiva - le Casse Edili, prima dell’emissione del Durc o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

In questi casi il termine di 30 giorni per il rilascio del Durc è sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione (art. 6, comma 3) tranne nel caso di cui all’art. 8, comma 3 del decreto stesso.

Tale ultima disposizione stabilisce che - ai soli fini della partecipazione a gare di appalto - non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e versate, con riferimento a ciascun Istituto e a ciascuna Cassa Edile e che non è da considerare grave lo scostamento inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, in ogni caso, uno scostamento inferiore ai 100 euro. Resta ovviamente fermo l’obbligo di versamento dell’importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.

Costituiscono cause ostative al rilascio del Durc, ai soli fini dell’esclusione dai benefici economici e normativi, come del resto specificato nel dettato normativo dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, le violazioni di cui all’art. 9 dello stesso decreto e individuate in modo tassativo nell’allegato A allo stesso decreto, accertate con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivo.

Su questo specifico aspetto è in corso di diramazione, una circolare esplicativa del Ministero del lavoro,.

Con riguardo alla previsione, contenuta nell’allegato al decreto, relativa agli articoli 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/2003 (riposo giornaliero e settimanale), si sottolinea come la violazione dei suddetti articoli sia ostativa al rilascio del Durc solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni anche alla luce dell’emananda circolare applicativa del Ministero del Lavoro.