AGENZIA DELLE ENTRATE - SOSTITUTI D’IMPOSTA - RECUPERO BONUS INCAPIENTI - NUOVO CODICE TRIBUTO - RISOLUZIONE N. 1/E DEL 2/1/2008

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 1/E del 2 gennaio 2008 ha istituito il codice tributo 1650 per consentire ai sostituti d’imposta, attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il recupero degli importi erogati a favore dei contribuenti a basso reddito, definito anche come “bonus incapienti”, beneficiari delle detrazioni ai sensi dell’art. 44 commi 1 e 2 della L. 222/2007.

Il codice tributo è pertanto denominato come “recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 44, commi 1 e 2, della legge 29 novembre 2007, n. 222”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” della “Sezione Erario”. Inoltre, nella colonna “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma “AAAA”, ad esempio anno “2008”.

Le somme compensate utilizzando il suddetto codice tributo non concorrono al limite di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 241/1997.

La risoluzione in parola precisa che l’efficacia operativa del sopraindicato codice tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione stessa, quindi risulta operativo dal 9 gennaio 2008.

Nella risoluzione, l’Agenzia ribadisce che i soggetti beneficiari delle detrazioni sono quelli definiti ai sensi dell’articolo 44, ai commi 1, 2, e 4 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222 di seguito riportati:

Comma 1. “…..ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero, e’ attribuita, per l’anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti”.

Comma 2. “Ai soggetti indicati al comma 1 e’, inoltre, attribuita un’ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale e’ ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari”.