AGENZIA DELLE ENTRATE -
SOSTITUTI D’IMPOSTA - RECUPERO BONUS INCAPIENTI - NUOVO CODICE TRIBUTO -
RISOLUZIONE N. 1/E DEL 2/1/2008
L’Agenzia
delle Entrate con risoluzione n. 1/E del 2 gennaio
Il codice
tributo è pertanto denominato come “recupero da parte dei sostituti d’imposta
delle somme erogate ai sensi dell’articolo 44, commi 1 e 2, della legge 29
novembre 2007, n.
In sede di
compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
credito compensati” della “Sezione Erario”. Inoltre, nella colonna “anno
di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio
fiscale, espresso nella forma “AAAA”, ad esempio anno “
Le somme
compensate utilizzando il suddetto codice tributo non concorrono al limite di
cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 241/1997.
La
risoluzione in parola precisa che l’efficacia operativa del sopraindicato
codice tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di
pubblicazione della risoluzione stessa, quindi risulta operativo dal 9 gennaio
2008.
Nella
risoluzione, l’Agenzia ribadisce che i soggetti beneficiari delle detrazioni
sono quelli definiti ai sensi dell’articolo 44, ai commi 1, 2, e 4 bis della
Legge 29 novembre 2007, n. 222 di seguito riportati:
Comma 1.
“…..ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui
imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero, e’ attribuita, per
l’anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale
rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite
all’erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al
presente comma non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultano fiscalmente a
carico di altri soggetti”.
Comma 2. “Ai
soggetti indicati al comma 1 e’, inoltre, attribuita un’ulteriore detrazione
fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare
sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale e’ ripartita in proporzione
alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari”.