REGISTRAZIONE
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ARREDATI - IMPOSTA DI REGISTRO AL 2 PER
CENTO
(Ministero
finanze, Circ. 13/1/99, n. 15/E)
Per
la registrazione dei contratti di locazione di unità immobiliari arredate si
applica l'imposta di registro nella misura del 2 per cento (tar. I, art. 5,
comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).
L'arredo
costituisce infatti generalmente una pertinenza dell'immobile locato in quanto,
secondo la definizione fornita dal codice civile, è un insieme di cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della cosa principale
(art. 817, c.c.) e, per l'imposta di registro, alle pertinenze è possibile
applicare la stessa disciplina prevista per la tassazione del bene principale
al cui servizio od ornamento le stesse sono destinate (art. 23, comma 3, D.P.R.
n. 131/1986).
Inoltre,
qualora il rapporto contrattuale di locazione relativo all'immobile arredato
fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l'immobile
e l'arredo in esso contenuto, si avrebbero, ai fini fiscali, due fattispecie
imponibili diverse.
La
prima deve essere assoggettata all'imposta di registro proporzionale nella
misura del 2 per cento (tar. I, art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986)
e l'altra deve essere sottoposta, ricorrendone le condizioni, all'aliquota
proporzionale del 3 per cento (tar. I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).