REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ARREDATI - IMPOSTA DI REGISTRO AL 2 PER CENTO

(Ministero finanze, Circ. 13/1/99, n. 15/E)

 

Per la registrazione dei contratti di locazione di unità immobiliari arredate si applica l'imposta di registro nella misura del 2 per cento (tar. I, art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986).

L'arredo costituisce infatti generalmente una pertinenza dell'immobile locato in quanto, secondo la definizione fornita dal codice civile, è un insieme di cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della cosa principale (art. 817, c.c.) e, per l'imposta di registro, alle pertinenze è possibile applicare la stessa disciplina prevista per la tassazione del bene principale al cui servizio od ornamento le stesse sono destinate (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 131/1986).

Inoltre, qualora il rapporto contrattuale di locazione relativo all'immobile arredato fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l'immobile e l'arredo in esso contenuto, si avrebbero, ai fini fiscali, due fattispecie imponibili diverse.

La prima deve essere assoggettata all'imposta di registro proporzionale nella misura del 2 per cento (tar. I, art. 5, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986) e l'altra deve essere sottoposta, ricorrendone le condizioni, all'aliquota proporzionale del 3 per cento (tar. I, art. 9, D.P.R. n. 131/1986).