IRPEF - FINANZIARIA 2008 - NOVITA’ DI INTERESSE PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA - PRIMI CHIARIMENTI

 

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, ha introdotto novità in materia di disciplina Irpef di interesse per i sostituti di imposta. Si tratta in particolare:

- delle condizioni per poter riconoscere le detrazioni di imposta a decorrere dall’anno 2008;

- della introduzione di una nuova detrazione di imposta da riconoscere in caso di genitori con almeno quattro figli a carico, applicabile a partire dai redditi del 2007 e dunque è stata introdotta con efficacia retroattiva;

- della introduzione di una nuova detrazione a favore dell’ex coniuge che percepisca assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

- della esclusione del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ai fini della determinazione del reddito complessivo.

 

1) Condizioni per poter riconoscere le detrazioni di imposta a decorrere dall’anno 2008

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il sostituito che intende beneficiare delle detrazioni di imposta per carichi familiari e delle altre detrazioni, di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir deve:

a- presentare ogni anno una dichiarazione di spettanza delle detrazioni. In assenza di tale dichiarazione annuale il sostituto non potrà riconoscere le detrazioni in parola.

La disciplina previgente, come detto modificata a decorrere dal 1° gennaio 2008, prevedeva che la dichiarazione di spettanza era efficace anche per i periodi di imposta successivi. Pertanto il sostituto poteva riconoscere le detrazioni sulla base delle situazioni attestate nella dichiarazione resa e fino a presentazione di una nuova dichiarazione di spettanza riportante la nuova situazione del sostituito.

Dal periodo di imposta 2008, invece, è necessaria una nuova dichiarazione ogni anno. Salvo, comunque, l’obbligo del sostituito di dichiarare al sostituto qualunque variazione che intervenga in corso d’anno.

b- la dichiarazione resa dal sostituito deve contenere il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.

 

2) Introduzione di una nuova detrazione di imposta per genitori con almeno quattro figli a carico a decorrere dal periodo di imposta 2007

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e` riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso, pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del beneficiario.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

Qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni per carichi di famiglia nonchè delle altre detrazioni per spese di produzione del reddito di cui all’art. 13 del Tuir, delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 del Tuir e delle detrazioni di cui all’art. 16 del Tuir, nonchè delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e` riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, saranno definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

Tale detrazione di 1.200 euro è applicabile già dai redditi del 2007 e dunque è stata introdotta con efficacia retroattiva a decorrere dal periodo di imposta 2007.

 

3) Introduzione di una nuova detrazione a favore dell’ex coniuge a decorrere dal periodo di imposta 2007

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, da riconoscersi all’ex coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria al percettore dell’assegno spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con le detrazioni previste dai primi cinque commi ell’art. 13 Tuir (si tratta delle detrazioni per spese di produzione del reddito), non rapportata ad alcun periodo nell’anno, il cui ammontare, varia in relazione all’ammontare del reddito del beneficiario dell’assegno. Più precisamente tale nuova detrazione è pari:

- a 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della

detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

- a 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

- 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Anche tale detrazione è applicabile già dai redditi del 2007 e dunque è stata introdotta con efficacia retroattiva a decorrere dal periodo di imposta 2007.

Si rammenta che per l’ex coniuge obbligato al pagamento l’importo dell’assegno costituisce un onere deducibile ex art. 10, comma 1 lett. c) del Tuir.

 

4) Determinazione del reddito complessivo

A decorrere dal periodo di imposta 2007, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze non concorre ai fini della determinazione del reddito complessivo agli effetti delle detrazioni per carichi di famiglia, art. 12 Tuir, e delle altre detrazioni di cui all’art. 13 Tuir.

Si segnala infine che per quanto sopra esposto ai numeri 2), 3) e 4)  potrebbe rendersi necessario eseguire nuovamente le operazioni di conguaglio per l’anno 2007 se già effettuate.