IRPEF - FINANZIARIA 2008 - NOVITA’ DI INTERESSE PER I SOSTITUTI DI
IMPOSTA - PRIMI CHIARIMENTI
La Legge 24
dicembre 2007, n. 244, Finanziaria
- delle
condizioni per poter riconoscere le detrazioni di
imposta a decorrere dall’anno 2008;
- della introduzione di una nuova detrazione di imposta da
riconoscere in caso di genitori con almeno quattro figli a carico, applicabile
a partire dai redditi del 2007 e dunque è stata introdotta con efficacia
retroattiva;
- della introduzione di una nuova detrazione a favore dell’ex
coniuge che percepisca assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria;
- della esclusione del reddito dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ai fini della
determinazione del reddito complessivo.
1)
Condizioni per poter riconoscere le detrazioni di
imposta a decorrere dall’anno 2008
A decorrere
dal 1° gennaio 2008, il sostituito che intende beneficiare delle detrazioni di imposta per carichi familiari e delle altre detrazioni,
di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir
deve:
a- presentare ogni anno una dichiarazione di spettanza
delle detrazioni. In assenza di tale dichiarazione annuale il sostituto non potrà
riconoscere le detrazioni in parola.
La disciplina
previgente, come detto modificata a decorrere dal 1°
gennaio 2008, prevedeva che la dichiarazione di spettanza era
efficace anche per i periodi di imposta successivi. Pertanto il sostituto
poteva riconoscere le detrazioni sulla base delle situazioni attestate nella
dichiarazione resa e fino a presentazione di una nuova dichiarazione di
spettanza riportante la nuova situazione del
sostituito.
Dal periodo di imposta 2008, invece, è necessaria una nuova dichiarazione
ogni anno. Salvo, comunque, l’obbligo del sostituito di dichiarare al sostituto
qualunque variazione che intervenga in corso d’anno.
b- la dichiarazione resa dal sostituito deve contenere
il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.
2)
Introduzione di una nuova detrazione di imposta per
genitori con almeno quattro figli a carico a decorrere dal periodo di imposta
2007
In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e` riconosciuta un’ulteriore detrazione in importo fisso,
pari a 1.200 euro annui, indipendentemente dall’ammontare del reddito del
beneficiario.
La detrazione
è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli
affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
Qualora tale
detrazione sia di ammontare superiore all’imposta
lorda, diminuita delle altre detrazioni per carichi di famiglia nonchè delle altre detrazioni per spese di produzione del
reddito di cui all’art. 13 del Tuir, delle detrazioni
per oneri previste dall’art. 15 del Tuir e delle
detrazioni di cui all’art. 16 del Tuir, nonchè delle detrazioni previste da altre disposizioni
normative, e` riconosciuto un credito di ammontare
pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche per la famiglia, saranno definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.
Tale
detrazione di 1.200 euro è applicabile già dai redditi del 2007 e dunque è
stata introdotta con efficacia retroattiva a decorrere dal periodo di imposta 2007.
3)
Introduzione di una nuova detrazione a favore dell’ex coniuge a decorrere dal
periodo di imposta 2007
Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni
periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, da
riconoscersi all’ex coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria al percettore dell’assegno spetta una detrazione dall’imposta
lorda, non cumulabile con le detrazioni previste dai primi cinque commi ell’art. 13 Tuir (si tratta delle
detrazioni per spese di produzione del reddito), non rapportata ad alcun
periodo nell’anno, il cui ammontare, varia in relazione all’ammontare
del reddito del beneficiario dell’assegno. Più precisamente tale nuova detrazione
è pari:
- a 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690 euro;
- a 1.255
euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro
ma non a 15.000 euro;
- 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 40.000 euro.
Anche tale
detrazione è applicabile già dai redditi del 2007 e dunque è stata introdotta
con efficacia retroattiva a decorrere dal periodo di imposta
2007.
Si rammenta
che per l’ex coniuge obbligato al pagamento l’importo dell’assegno costituisce
un onere deducibile ex art. 10, comma 1 lett. c) del Tuir.
4)
Determinazione del reddito complessivo
A decorrere
dal periodo di imposta 2007, il reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze non concorre ai fini della determinazione del reddito complessivo
agli effetti delle detrazioni per carichi di famiglia, art. 12 Tuir, e delle altre detrazioni di cui all’art. 13 Tuir.
Si segnala
infine che per quanto sopra esposto ai numeri 2), 3) e 4) potrebbe rendersi necessario eseguire
nuovamente le operazioni di conguaglio per l’anno 2007 se già effettuate.