LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247 - PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 - PRIMI CHIARIMENTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge 247 del 24 dicembre 2007 recante: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

Il provvedimento in parola contiene diverse disposizioni di interesse per il settore edile che si riportano di seguito:

 

1) Riduzione contributiva dell’11,50% (art. 1 comma 51)

La legge in commento introduce stabilmente, dal 2008, al sopracitato comma la riduzione contributiva dell’11,50% di cui all’art.29 del DL 244/95, convertito dalla L.341/95, per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile le quali versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno. Decorsi trenta giorni dalla predetta data e sino all’adozione del decreto si applica la riduzione determinata per l’ anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’ effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.

 

2) Collocamento obbligatorio dei disabili nel settore edile (art. 1 comma 53)

La nuova previsione della legge esclude le imprese operanti nel comparto edile dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili per quanto riguarda il personale di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto del settore stesso. Il comma 53 quindi modifica l’art. 5 al comma 2, della L.68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili.

 

3) Lavoro a tempo parziale ( art. 1 comma 53)

Il comma in commento stabilisce che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile ha l’ obbligo di comunicare all’Inps l’orario di lavoro stabilito per il lavoratore.

 

4) Competenza dell’Agenzia delle entrate per i provvedimenti sanzionatori - amministrativi (art.1 comma 54)

Viene confermato, introducendo una norma aggiuntiva all’art.36 bis del DL 223/06, convertito dalla L.248/06, la competenza dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto legge 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2002, relative alle violazioni contestate prima della entrata in vigore del decreto, ed e’ soggetta alle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997(disposizioni generali in materia di sanzioni per le violazioni di norme tributarie), ad eccezione della previsione concernente la notifica dell’atto di contestazione da parte dell’Ufficio o Ente competente con indicazione delle violazioni attribuite al trasgressore.

Si riserva di fornire in seguito ulteriori chiarimenti e approfondimenti su queste disposizioni e sulla generalità della legge in parola anche alla luce di successive comunicazioni da parte degli istituti.