INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2007/2008 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

Entro il 18 febbraio 2008, essendo il 16 sabato, devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2007 (regolazione del premio) ed all'anno 2008 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

 

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2007

1) Presentazione della dichiarazione anno 2007

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 18 febbraio 2008 e, sempre entro il 18 febbraio va effettuato il versamento del premio dovuto.

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola in via telematica la scadenza del termine per la presentazione è differita al 17 marzo 2008, fermo restando il termine del 18 febbraio 2008 per il versamento del premio.

Circa le modalità di presentazione si rinvia alle istruzioni fornite nelle precedenti occasioni (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 1/2006), segnalando, peraltro, che l'Inail ha escluso, a decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008, dalle modalità di consegna della dichiarazione delle retribuzioni quella resa su supporto magnetico (dischetto consegnato in sede).

 

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2007 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031) inviato alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di particolare rilievo. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori familiari di imprese artigiane.

 

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Per effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2007 è fissato nell'importo annuo di euro 23.813,40 sino al 30 giugno 2007 e nell’importo annuo di euro 24.289,20 dal 1° luglio 2007. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.

 

4)  Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

Nel caso in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2007 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007 nell'importo giornaliero di euro 42,74 e per il periodo 1 luglio 2007 - 31 dicembre 2007 nell’importo giornaliero di euro 43,60. Ai fini della determinazione dell’importo annuo da indicare il valore giornaliero va moltiplicato per 25 giorni/mese per ogni mese dell’anno.

 

5) Parasubordinati

Per i rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:

 

Periodo

Minimale annuo

Massimale annuo

dal 1.1.2007 al 30.6.2007

euro 12.822,60

euro 23.813,40

dal 1.7.2007 al 31.12.2007

euro 13.078,80

euro 24.289,20

 

6) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l'anno 2007, in euro 6,21 al fine di individuare quello di maggior importo.

c) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività … Non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza per permesso non retribuito, aspettativa, Cig...) ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

 

7) Riduzione contributiva dell’11,50%

L’Inail con nota del 25 gennaio 2008 ha ricordato che la riduzione dell’11,50% del premio assicurativo a favore delle imprese del settore edile in possesso di determinati requisiti, introdotta dall’art. 29 della Legge n. 341/1995, è stata prevista solo fino a tutto il dicembre 2006.

La Legge finanziaria 2008, all’art. 1, comma 51, ha ripristinato l'agevolazione a decorrere dall'1° gennaio 2008, la cui entità dovrà essere stabilita con un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio.

Ciò premesso l’Inail nel fare riserva di successive e più puntuali istruzioni sui criteri di applicazione di tale beneficio, ha sottolineato che:

-          la riduzione in parola riguarderà soltanto i premi relativi all'anno 2008 e pertanto non trova applicazione sui premi relativi alla regolazione 2007 in considerazione della mancanza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del dettato normativo;

-          che la stessa, stante il meccanismo di determinazione della sua entità, troverà applicazione in sede di regolazione dei premi dovuti per ciascun anno di riferimento.

 

8) Riduzione per imprese artigiane

La Legge n. 296/2006 ha previsto la riduzione dei premi, dovuti dalle imprese artigiane per l'anno 2007, entro un tetto massimo di spesa di 100.000.000 di euro, demandando la determinazione della corrispondente percentuale ad un apposito decreto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

L’Inail con nota del 25 gennaio 2008 ha segnalato che non essendo ancora stato emanato il previsto decreto ministeriale di approvazione della delibera Inail, la percentuale di riduzione da applicare in sede di regolazione 2007 deve intendersi, in assenza di fatti nuovi che dovessero intervenire entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione, confermata nella misura provvisoria del 3% già stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 50/2007.

Tale sconto, che riguarda tutte le posizioni assicurative artigiane con o senza dipendenti, deve essere calcolato, unicamente in regolazione 2007, sull’importo totale dovuto, comprensivo sia dei premi unitari relativi ai componenti dei nuclei artigiani sia del premio ordinario riferito ai dipendenti, al netto di eventuali ulteriori riduzioni spettanti per altre agevolazioni contributive stabilite dalle norme vigenti.

 

9) Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini Inail opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con la vigente contrattazione collettiva provinciale.

Si sottolinea, peraltro, che all'Inail non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto, non deve essere sommata alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio Inail, la quota dell'Elemento Economico Territoriale assoggettata alla contribuzione INPS del 10% ed erogata per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.

Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.

 

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2007 - 2008

Entro la sopra richiamata data del 18 febbraio 2008 le imprese dovranno provvedere all'operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno 2007 ed all'anticipo per l'anno 2008. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2008 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2007 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 18 febbraio 2008 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica predisposta dall’Istituto.

 

a)  Pagamento rateale sia del premio di saldo 2007 che di acconto 2008. Nuove modalità per la richiesta di rateazione

Il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 18 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2008.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale, in assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla data del versamento (attualmente pari al 3%).

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.

A decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008 l'Istituto ha previsto nuove modalità per avvalersi della facoltà in parola.

Infatti, come precisato dall'Inail con nota dell'8 novembre 2007, a decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà di avvalersi della rateazione espressa una prima volta è da considerare valida anche per gli anni successivi. Pertanto l'impresa che:

-          intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione 2006/2007, tale volontà è esonerato dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;

-          nell'autoliquidazione 2006/2007 non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della rateazione in occasione della autoliquidazione 2007/2008, deve barrare l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;

-          intenda modificare la modalità di pagamento rateale espressa nella precedente autoliquidazione 2006/2007, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata con specifica comunicazione, da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Inail.

Per quanto riguarda le modalità operative l'Istituto ha precisato che il codice di "agevolazione" 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente "ribaltato" sull'autoliquidazione dell'anno in corso.

 

b) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione Inail:

-        nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

-        nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.

(Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni)

-        nel campo numero di riferimento: il numero 902008;

-        nel campo causale: la lettera P;

-        nel campo importi a debito versati: dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra regolazione passiva 2007 e rata anticipo 2008.