INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2007/2008 -
ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il
18 febbraio 2008, essendo il 16 sabato, devono essere effettuate le operazioni
connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi all'anno 2007 (regolazione del premio) ed
all'anno 2008 (anticipo rata premio). Si riepilogano qui di seguito tali
adempimenti:
DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO
2007
1) Presentazione
della dichiarazione anno 2007
La
dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata all'Inail entro il 18
febbraio 2008 e, sempre entro il 18 febbraio va effettuato il versamento del
premio dovuto.
Per le imprese che
presentano la dichiarazione in parola in via telematica la scadenza del termine
per la presentazione è differita al 17 marzo 2008, fermo restando il termine
del 18 febbraio 2008 per il versamento del premio.
Circa le
modalità di presentazione si rinvia alle istruzioni fornite nelle precedenti
occasioni (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 1/2006), segnalando, peraltro, che
l'Inail ha escluso, a decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008, dalle modalità
di consegna della dichiarazione delle retribuzioni quella resa su supporto
magnetico (dischetto consegnato in sede).
2) Modalità di
redazione della dichiarazione
La
dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno
2007 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modello di denuncia (1031)
inviato alle imprese dall'Inail, che non presenta novità di particolare
rilievo. Si ricorda che nel riquadro "RETRIBUZIONI COMPLESSIVE" non
devono essere indicate le retribuzioni corrisposte agli apprendisti, ai
dipendenti assunti con contratto di riallineamento con esenzione totale dalla
contribuzione e quelle relative al titolare, ai soci ed ai collaboratori
familiari di imprese artigiane.
3) Retribuzione
per i dipendenti con qualifica di dirigente
Per
effetto della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 38/2000 per i lavoratori in
parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del
premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Tale massimale per l'anno 2007 è fissato nell'importo annuo di euro 23.813,40 sino al 30 giugno 2007 e
nell’importo annuo di euro 24.289,20
dal 1° luglio 2007. Si rammenta che per rapporti di durata inferiore all’anno
il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 300 giorni all’anno.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di
imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza
Nel caso
in cui non sia stato pattuito un compenso superiore ai valori più sotto
indicati, la retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle
retribuzioni dell'anno 2007 per i soci di ogni tipo di società che prestino
opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui
all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di
sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri
parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che
prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di
sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per il periodo 1
gennaio 2007 - 30 giugno 2007 nell'importo giornaliero di euro 42,74 e per il periodo 1 luglio 2007 -
31 dicembre 2007 nell’importo giornaliero di euro 43,60. Ai fini della determinazione dell’importo annuo da indicare
il valore giornaliero va moltiplicato per 25 giorni/mese per ogni mese
dell’anno.
5) Parasubordinati
Per i
rapporti parasubordinati, fermo restando l’ambito della tutela (cfr. suppl. n.
5 al Not. n. 1/2002), l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in
applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati
svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a
motore. Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U.
per gli altri lavoratori.
Il premio
assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico
collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto
del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. n. 38/2000, frazionabile in tanti
dodicesimi quanti sono i mesi, o frazioni di mese, di durata del rapporto di
parasubordinazione. I valori in parola sono così determinati:
Periodo |
Minimale annuo |
Massimale annuo |
dal 1.1.2007 al
30.6.2007 |
euro 12.822,60 |
euro 23.813,40 |
dal 1.7.2007 al
31.12.2007 |
euro 13.078,80 |
euro 24.289,20 |
6) Retribuzione
per i dipendenti occupati a tempo parziale
La
determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del
calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come
è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro
effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà
essere eseguita come segue:
a) Calcolo della
retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la
retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali
quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale
ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria
lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa
prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con
riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati
ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto tra
la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria
come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione
ed il minimale orario fissato, per i rapporti part-time per l'anno
c) Retribuzione da
denunciare
Determinato l'importo orario cui si dovrà
fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque
retribuite al dipendente con contratto part-time (e dunque per le ore lavorate
nonché per le ore retribuite in forza di legge o contratto, come, ad esempio
per assenze per malattia, infortunio, permessi retribuiti, ferie, festività …
Non vanno computate invece le ore non retribuite come ad esempio, per assenza
per permesso non retribuito, aspettativa, Cig...) ottenendo in tale modo la retribuzione
da denunciare.
7) Riduzione
contributiva dell’11,50%
L’Inail
con nota del 25 gennaio
La Legge
finanziaria 2008, all’art. 1, comma
Ciò
premesso l’Inail nel fare riserva di successive e più puntuali istruzioni sui
criteri di applicazione di tale beneficio, ha sottolineato che:
-
la riduzione in parola riguarderà soltanto i premi
relativi all'anno 2008 e pertanto non trova applicazione sui premi relativi
alla regolazione 2007 in considerazione della mancanza di una espressa
previsione di efficacia retroattiva del dettato normativo;
-
che
la stessa, stante il meccanismo di determinazione della sua entità, troverà
applicazione in sede di regolazione dei premi dovuti per ciascun anno di
riferimento.
8) Riduzione per
imprese artigiane
La Legge
n. 296/2006 ha previsto la riduzione dei premi, dovuti dalle imprese artigiane
per l'anno 2007, entro un tetto massimo di spesa di 100.000.000 di euro,
demandando la determinazione della corrispondente percentuale ad un apposito
decreto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
L’Inail
con nota del 25 gennaio
Tale
sconto, che riguarda tutte le posizioni assicurative artigiane con o senza
dipendenti, deve essere calcolato, unicamente in regolazione 2007, sull’importo
totale dovuto, comprensivo sia dei premi unitari relativi ai componenti dei
nuclei artigiani sia del premio ordinario riferito ai dipendenti, al netto di
eventuali ulteriori riduzioni spettanti per altre agevolazioni contributive
stabilite dalle norme vigenti.
9) Elemento
Economico Territoriale
Anche ai
fini Inail opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo
dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con la vigente contrattazione
collettiva provinciale.
Si
sottolinea, peraltro, che all'Inail
non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto, non deve essere
sommata alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio Inail, la quota dell'Elemento Economico
Territoriale assoggettata alla contribuzione INPS del 10% ed erogata per il
periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.
Si
precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del
modello di denuncia.
AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI 2007 - 2008
Entro la
sopra richiamata data del 18 febbraio 2008 le imprese dovranno provvedere
all'operazione di autoconguaglio dei premi relativamente al saldo per l'anno
2007 ed all'anticipo per l'anno 2008. Le modalità di effettuazione di tali
operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi
anni.
Si
ricorda infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la
determinazione dell'anticipo 2008 sono quelle effettivamente denunciate per
l'anno 2007 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il
termine del 18 febbraio 2008 alla competente sede Inail avvalendosi della apposita modulistica predisposta dall’Istituto.
a) Pagamento rateale sia del premio di saldo
2007 che di acconto 2008. Nuove modalità per la richiesta di rateazione
Il datore
di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio
anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari
importo, dovranno essere versate alle scadenze: 18 febbraio, 16 maggio, 16
agosto e 16 novembre 2008.
Le somme
relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di
un tasso equivalente che sarà indicato con uno specifico decreto ministeriale,
in assenza del quale si dovrà far riferimento al tasso legale in vigore alla
data del versamento (attualmente pari al 3%).
Il
conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere
effettuato, secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà.
A
decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008 l'Istituto ha previsto nuove modalità
per avvalersi della facoltà in parola.
Infatti,
come precisato dall'Inail con nota dell'8 novembre 2007, a decorrere
dall'autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà di avvalersi
della rateazione espressa una prima volta è da considerare valida anche per gli
anni successivi. Pertanto l'impresa che:
-
intenda
continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già
espresso, in occasione della precedente autoliquidazione 2006/2007, tale
volontà è esonerato dall'obbligo di barrare l'apposita casella SI nel modello
della dichiarazione delle retribuzioni;
-
nell'autoliquidazione
2006/2007 non ha scelto il pagamento rateale ma intenda avvalersi della
rateazione in occasione della autoliquidazione 2007/2008, deve barrare
l'apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni. Tale
scelta di pagamento rateale, per quanto detto, varrà, salvo successiva revoca
negli anni futuri, anche per le successive autoliquidazioni;
-
intenda
modificare la modalità di pagamento rateale espressa nella precedente
autoliquidazione 2006/2007, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere
tale volontà di revocare la scelta precedentemente effettuata con specifica
comunicazione, da inviare entro lo stesso termine di pagamento
dell'autoliquidazione, utilizzando il modello appositamente predisposto
dall'Inail.
Per
quanto riguarda le modalità operative l'Istituto ha precisato che il codice di
"agevolazione" 70, che individua la facoltà di pagare in quattro
rate, verrà ogni anno automaticamente "ribaltato" sull'autoliquidazione
dell'anno in corso.
b) Modalità di
compilazione del mod. F24
Il
versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24
indicando nella sezione Inail:
-
nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i
rapporti con il datore di lavoro;
-
nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed
il relativo controcodice.
(Tali dati possono essere rilevati dal modulo
della dichiarazione delle retribuzioni)
-
nel campo numero di riferimento: il numero 902008;
-
nel campo causale: la lettera P;
-
nel campo importi a debito versati: dovrà essere
indicato l'importo del premio dovuto al netto dell’eventuale compensazione tra
regolazione passiva 2007 e rata anticipo 2008.