TERMINE DEL 4/2/2008 PER LA
MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI PER L'EDILIZIA E DEL 1/3/2008 PER I CONGLOMERATI
BITUMINOSI
Si rammenta quanto già
riportato sul Notiziario 6/2007 in tema di marcatura CE degli aggregati per
l’edilizia.
Il D.M. 11 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19/4/2007, concernente la "Applicazione della
direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione”, recepita con decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla “individuazione
dei prodotti e dei relativi moduli di controllo della conformità di
aggregati", entrato in vigore il 4 maggio 2007, stabiliva per il
produttore di aggregati l'obbligo di attestarne le caratteristiche intendendo
per aggregati (Allegato 1 al Decreto):
- aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta
per iniezione;
- aggregati per malta;
- aggregati per opere di protezione;
- aggregati per calcestruzzo;
- aggregati per materiali non legati e legati con
leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione
di strade;
- aggregati per massicciate per ferrovie.
I sistemi di
attestazione della conformità degli aggregati, definiti nell'Allegato 2 al
Decreto, sono differenziati in base all'uso previsto, per usi strutturali e non
strutturali; tale attestazione prevede due "livelli" di marcatura:
- per i primi
(non strutturali) Livello 4: (più
semplice, in pratica una autocertificazione). Richiede un sistema di controllo
del processo produttivo anche non certificato, la esecuzione di tutte le prove
previste dalla norma (granulometrie, resistenza alle frammentazioni e alle
abrasioni, al gelo/disgelo, requisiti chimici, ecc.), il rispetto dei valori
limite imposti dalla norma;
- per i secondi
(strutturali) Livello 2+: (più
complesso). Il controllo del processo produttivo indicato in precedenza viene
integrato dalla certificazione di un ente notificato, che effettua ispezioni
periodiche.
Le
caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede europea sono
indicate nelle tabelle all'Allegato 3 del DM.
A titolo di
esempio si riporta, di seguito, quella relativa agli aggregati per
calcestruzzo.
Aggregati per
calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)
Caratteristiche
armonizzate (secondo appendice ZA) |
Dichiarazione |
|
Forma,
dimensione e massa volumica dei granuli |
Dimensione
dell'aggregato |
Si |
Granulometria |
Si |
|
Forma
dell'aggregato grosso |
Si/NPD |
|
Massa volumica
dei granuli e assorbimento di acqua |
Si |
|
Pulizia |
Contenuto in
conchiglie nell'aggregato grosso |
Si/NPD |
Polveri |
Si |
|
Resistenza
alla frammentazione/frantumazione |
Resistenza
alla frammentazione dell'aggregato grosso |
Si (1) |
Resistenza
alla levigabilità/abrasione/usura |
Resistenza
alla usura dell'aggregato grosso |
Si (2) |
Resistenza
alla levigabilità |
Si/NPD |
|
Resistenza
all'abrasione superficiale |
Si (2) |
|
Resistenza
all'abrasione da pneumatici chiodati |
Si/NPD |
|
Composizione/contenuto |
Cloruri |
Si |
Solfati
solubili in acido |
Si |
|
Zolfo totale |
Si |
|
Componenti
che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo |
Si |
|
Contenuto di
carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo |
Si |
|
Stabilità di
volume |
Stabilità di
volume- ritiro per essiccamento |
Si/NPD |
Costituenti
che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata
in aria |
Si/NPD |
|
Assorbimento
di acqua |
Massa volumica
dei granuli e assorbimento di acqua |
Si |
Sostanze
pericolose: Emissione di
radioattività (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a
calcestruzzi per edifici) Rilascio di
metalli pesanti Rilascio di
idrocarburi poliaromatici Rilascio di
altre sostanze pericolose |
Conoscenza
delle materie prime Gestione della produzione |
(*) |
Durabilità al
gelo/disgelo |
Resistenza al
gelo/disgelo dell'aggregato grosso |
Si (3) |
Durabilità
alla reazione alcali-silice |
Reattività
alcali-silice |
Si |
(1) Caratteristica richiesta per
calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: "Si/NPD" (NPD =
prestazione non dichiarata)
(2) "Si/NPD" per calcestruzzo
non soggetto ad abrasione
(3) Caratteristica richiesta per
calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi:
"Si/NPD".
(*) Per questa caratteristica, le
disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto
della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al
momento della dichiarazione.
L'articolo 3
del Decreto disciplinava i termini di impiego per i prodotti immessi sul
mercato prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (4/5/2007), che fossero
privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al D.M. (ad esempio, nel
caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse coerente con i sistemi
evidenziati in Allegato 2 o che non fossero dichiarate le caratteristiche
obbligatorie dell'Allegato 3, ovvero che il produttore non avesse elencato
tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie sia quelle ove si avvale della
facoltà di non determinarne la prestazione - NPD).
In tali
situazioni, sempre che non vi fossero già regole tecniche nazionali che
stabilissero diversamente, l'impiego di tali aggregati era consentito non oltre
9 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme. Per
gli aggregati i 9 mesi, decorrenti dal 4 maggio 2007, data di entrata in vigore
del Decreto, sono scaduti il 4/2/2008.
Pertanto è
particolarmente importante che in fase di approvvigionamento degli aggregati le
Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto
dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in
previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte
del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attività di collaudo.
Nel caso di
materiale immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore del Decreto, se non
dotato di dichiarazione di conformità conforme al Decreto, sarà necessario
farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data
dell'immissione.
Va segnalato
come inoltre sulla Gazzetta Europea n. C304 del 13/12/2006 sia stato pubblicato
un elenco di titoli e riferimenti di norme armonizzate nell’ambito di
applicazione della direttiva “Prodotti da
costruzione”, nel quale vengono riportate le date di inizio e fine del periodo
transitorio per la marcatura CE dei conglomerati
bituminosi, che ricadono sotto la direttiva 89/106/CEE. Il periodo
transitorio è iniziato il 1/3/2007 e si concluderà il 1/3/2008.
Le
caratteristiche essenziali ai fini della marcatura CE sono riportate nel
Mandato M “Prodotti per la costruzione di strade”.
Tuttavia non sussiste, al momento, la pratica
possibilità per i produttori italiani di ottemperare alla norma comunitaria stante
la mancata adozione del decreto ministeriale che dovrà fornire le
indispensabili indicazioni tecniche, analogamente a quanto già verificatosi in
passato per gli aggregati, per i quali è
intervenuto lo specifico decreto ministeriale 11/4/2007.
Si può pertanto ritenere che il periodo
transitorio si concluda alla data di entrata in vigore del citato decreto,
salvo lo stesso non venga emesso prima del 1/3/2008.