IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI
ANNUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - VERSAMENTO SALDO IMPOSTA ANNO 2007
La
disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl.
n. 1 al Not. n. 11/2001 e suppl. n. 2 al Not. n. 11/2002) che sull’importo delle rivalutazioni dei
trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni dipendente, sia
trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella misura
dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo TFR,
deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle seguenti
scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del 90%, ed
entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 18 febbraio 2008, essendo il giorno 16 sabato,
le imprese devono versare il saldo
dell’imposta, pari all’11% dell’ammontare della rivalutazione effettiva
maturata nell’anno 2007, dedotto quanto versato in sede di acconto.
Il
versamento del saldo deve essere effettuato tramite il Mod. F24, indicando nella Sezione Erario il codice-tributo 1713.
Il periodo di riferimento da indicare è l'anno d'imposta a cui si riferisce il
versamento, cioè il 2007.
Si
rammenta che in sede di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
del TFR, sia in acconto che in saldo, può essere utilizzato il credito
derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, di cui
all’art. 3, commi da
Nel
caso in cui venga utilizzato il citato credito, ai fini della compilazione del
Mod. F24, nella colonna “anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo
del credito stesso, e cioè 2008 e nella colonna “importi a credito compensati”
il codice tributo 1250, relativo all’anticipo di imposta sui TFR.
Si
segnala che, nel caso vi siano quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria
presso l'Inps, l'impresa dovrà provvedere ugualmente al versamento dell'imposta
sostitutiva dell'11% calcolata anche tenendo conto della quota di TFR affluita
al Fondo in parola. Infatti, l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del
18 dicembre
Successivamente
l'impresa dovrà conguagliare quanto versato a titolo di imposta sostitutiva
sulla rivalutazione, relativamente alle quote di TFR versate a Fondo di
Tesoreria, con i contributi dovuti, secondo istruzioni che l'Inps diramerà.