INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2008: MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO; LIVELLO DI REDDITO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%; ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA; LAVORATORI SPEDALIZZATI; INDENNITA' DI MATERNITA' OBBLIGATORIA; CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L'Inps con circolari n. 11 e 14 entrambe del 1° febbraio 2008 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dal 1° gennaio 2008:

 

a) Minimali di contribuzione dall'1-1-2008

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:

- Dirigenti                    euro    116,58

- Impiegati                   euro      42,14

- Operai                       euro      42,14

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 6,32.

 

b) Limite di retribuzione per l'applicazione dell’aliquota 1% ai fini pensionistici

Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2008 in euro 40.765,00. Pertanto per l'anno in corso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.397,00 (rapportato a 12 mensilità).

 

 

c) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva           alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2008 ad euro 88.669,00.

 

d) Regolarizzazione per il mese di gennaio 2008

Con la circolare n. 11/2008 l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2008, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare la regolarizzazione del mese di gennaio 2008, da effettuarsi entro il 16 maggio 2008, dovrà essere eseguita come di seguito indicato.

La differenza tra la retribuzione imponibile risultante dall'applicazione dei citati nuovi importi e quella assoggettata a contribuzione per il mese di gennaio 2008 dovrà essere portata in aumento delle retribuzioni imponibili del mese nel quale viene effettuata la regolarizzazione, calcolando sul totale così ottenuto i contributi dovuti.

 

e) Lavoratori iscritti alla Gestione separata (parasubordinati ed associati in partecipazione)

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, Finanziaria 2008 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Alla luce di tale innovazione l’Inps con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Inoltre con messaggio n. 2149 del 29 gennaio 2008 ha comunicato il massimale entro il quale applicare le, nuove, aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l'anno 2008 ad euro 88.669,00.

Pertanto il quadro definitivo, per l’anno 2008, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:

1)    iscritti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 24,72% (24% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2008, a euro 88.669,00;

2)    pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,

per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 17,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2008, a euro 88.669,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente.

 

f) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2008

L’Inps con circolare n. 6 del 16 gennaio 2008 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2008 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008 sono così determinati:

- euro 624,06 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- euro 1.092,10 mensili per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.

Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2008 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.

 

g) indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato - anno 2008

Per l’anno 2008 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 1.843,90, come indicato dall’Inps con circolare n. 11/2008.

L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003).

 

h) cassa integrazione guadagni - importo massimale anno 2008

L'Inps ha comunicato con circolare n. 14 del 1 febbraio 2008, i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2008.

I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2008 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

 

 

RETRIBUZIONI NON SUPERIORI A EURO 1.857,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo

Importo mensile al netto

della contribuzione 5,84%

euro 858,58

euro 808,44

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto

della contribuzione 5,84%

euro 1.030,30

euro 970,13

 

 

RETRIBUZIONI SUPERIORI A EURO 1.857,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo

Importo mensile al netto

della contribuzione 5,84%

euro 1.031,93

euro 971,67

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto

della contribuzione 5,84%

euro 1.238,32

euro 1.166,00