INPS - NUOVI VALORI 1° GENNAIO 2008: MINIMALE E MASSIMALE CONTRIBUTIVO;
LIVELLO DI REDDITO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA
AGGIUNTIVA 1%; ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA; LAVORATORI SPEDALIZZATI; INDENNITA' DI MATERNITA' OBBLIGATORIA; CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'Inps
con circolari n. 11 e 14 entrambe del 1° febbraio
a)
Minimali di contribuzione dall'1-1-2008
I
limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:
- Dirigenti euro 116,58
- Impiegati euro 42,14
- Operai euro
42,14
Il minimale
di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di
euro 6,32.
b)
Limite di retribuzione per l'applicazione dell’aliquota 1% ai fini
pensionistici
Come
è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota
aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli
emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno
c)
Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla
data del 31 dicembre 1995
Il
massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere
per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari
per l’anno 2008 ad euro 88.669,00.
d)
Regolarizzazione per il mese di gennaio 2008
Con
la circolare n. 11/2008 l'Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le
imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il
versamento dei contributi del mese di gennaio 2008, dei sopraccitati nuovi
importi. In particolare la regolarizzazione del mese di gennaio 2008, da
effettuarsi entro il 16 maggio 2008, dovrà essere eseguita come di seguito
indicato.
La
differenza tra la retribuzione imponibile risultante dall'applicazione dei
citati nuovi importi e quella assoggettata a contribuzione per il mese di
gennaio 2008 dovrà essere portata in aumento delle retribuzioni imponibili del
mese nel quale viene effettuata la regolarizzazione, calcolando sul totale così
ottenuto i contributi dovuti.
e)
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (parasubordinati ed associati in
partecipazione)
La
legge 24 dicembre 2007, n. 247, Finanziaria
Inoltre
con messaggio n. 2149 del 29 gennaio
Pertanto
il quadro definitivo, per l’anno 2008, della contribuzione dovuta per i
soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:
1) iscritti che non risultano
assicurati ad altre
forme pensionistiche obbligatorie,
per i quali la contribuzione è fissata nella
misura del 24,72% (24% aliquota IVS più
0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al
raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno
2) pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria,
per i quali la contribuzione è fissata nella
misura del 17,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al
raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno
Circa
la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura
di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del
committente.
f) Indennità
di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di
reddito mensile anno 2008
L’Inps
con circolare n. 6 del 16 gennaio
-
euro 624,06 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od
equiparato;
-
euro 1.092,10 mensili per due genitori.
Per
la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai
fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la
diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di
interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore
dei lavoratori ricoverati.
Secondo
le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo
degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è
ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché
50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo
giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è corrisposta
nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari
a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni
familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per
il riconoscimento della vivenza a carico è necessario
che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano
titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2008 valgono
appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.
g) indennità di maternità obbligatoria -
importo a carico dello Stato - anno 2008
Per
l’anno 2008 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello
Stato è fissato in euro 1.843,90, come indicato dall’Inps con circolare n.
11/2008.
L’art.
78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle
adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,
l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello
Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di
ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per
le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n.
3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003).
h)
cassa integrazione guadagni - importo massimale anno 2008
L'Inps
ha comunicato con circolare n. 14 del 1 febbraio 2008,
i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2008.
I
trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2008 non possono superare i limiti
mensili di seguito indicati.
RETRIBUZIONI NON SUPERIORI A
EURO 1.857,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo mensile lordo |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 858,58 |
euro 808,44 |
Importo mensile lordo
maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.030,30 |
euro 970,13 |
RETRIBUZIONI SUPERIORI A
EURO 1.857,48 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo mensile lordo |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.031,93 |
euro 971,67 |
Importo mensile lordo
maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.238,32 |
euro 1.166,00 |