APPALTI PUBBLICI - NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DOVUTO PER PRESENTARE L’OFFERTA
Con la Deliberazione 24 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.
23 del 28/01/2008, sono state rese note per l'anno in corso le modalità di
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concernente il contributo per la copertura dei costi di funzionamento
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. In
particolare sono state ridotte, rispetto ai contenuti economici della
deliberazione dell'Autorità per l'anno 2007, le quote che ciascuna impresa deve versare ogni volta
che partecipa ad una gara d’appalto. Le nuove disposizioni si applicano per i bandi di gara
pubblicati dal 1° febbraio 2008 e riguardano tutti i contratti pubblici
soggetti all’applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed aventi ad
oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori
pubblici di importo superiore ai 150.000 euro, relativi sia ai settori ordinari
che ai settori speciali, indipendentemente dalla procedura adottata o dal
contratto affidato.
Si ricorda che il pagamento della contribuzione da parte
di ogni partecipante è condizione di ammissibilità alla procedura di gara e la
mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione.
La deliberazione, che si pubblica di seguito, stabilisce i soggetti tenuti
al versamento, l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici,
forniture e servizi, nonché modalità e termini di versamento, che , si ricorda,
sono reperibili anche sul sito dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it\riscossioni.html
Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
per l’anno 2008
VISTO l’art.
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6
e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei
costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla
sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTA la
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone
le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a
carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a
carico del bilancio dello Stato;
VISTA la
deliberazione 26 gennaio 2006 con la quale l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e
67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2006;
VISTO
l’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;
VISTO
l’articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, che prevede che all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (tabella
C) che prevede il finanziamento di € 3.789.000,00 a carico del bilancio
dello Stato per il 2008, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2008;
RITENUTA la
necessità di coprire, per l’anno 2008, i costi di funzionamento dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la
parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al
mercato di competenza secondo l’entità e le modalità previste dal presente
provvedimento;
VISTA la
deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato
approvato lo schema del presente provvedimento;
SENTITI gli operatori del settore;
VISTA la
nota del 21 dicembre 2007, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente
del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze;
RILEVATO che
è trascorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni;
PRESO atto
dell’intervenuta esecutività del presente provvedimento;
DELIBERA
Articolo 1
Soggetti
tenuti alla contribuzione
1. Sono
tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le
modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e
privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
b) gli operatori economici che
intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai
soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di
cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 2
Entità
della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi
1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a
versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3
del presente provvedimento, i seguenti contributi :
1) Fascia di importo a base di gara: da 150.000 euro fino ad un importo
inferiore a 500.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 150,00 euro
Quota per ogni partecipante: 20,00 euro
2) Fascia di importo a base di gara da 500.000 euro fino ad un importo
inferiore a 1.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 250,00 euro
Quota per ogni partecipante: 40,00 euro
3) Fascia di importo a base di gara da 1.000.000 fino ad un importo inferiore
a 5.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 400,00 euro
Quota per ogni partecipante: 70,00 euro
4) Fascia di importo a base di gara oltre 5.000.000 euro
Quota per le stazioni appaltanti: 500,00 euro
Quota per ogni partecipante: 100,00 euro
2. I
soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Articolo 3
Modalità
e termini di versamento della contribuzione
1. I
soggetti di cui all’articolo 1, lettera a), del presente provvedimento sono
tenuti al pagamento della contribuzione all’atto dell’attivazione delle
procedure di selezione del contraente. Il termine di pagamento, fissato in
trenta giorni, decorre dal momento dell’attribuzione, da parte dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice
di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che deve
essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella
richiesta di offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di
identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall’obbligo di
contribuzione.
2. I
soggetti di cui all’art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti
al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al
momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a
titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di
tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
3. I
soggetti di cui all’articolo 1, lettera c), del presente provvedimento sono
tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro trenta giorni
dall’approvazione del proprio bilancio.
4. Per le
procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute
a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo
importo; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare
il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l’offerta in ragione
del relativo importo.
5. I
soggetti contribuenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria
denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1,
lettere a) e b), del presente provvedimento devono altresì indicare il codice
identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente
articolo.
6. Il
versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative
presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
7.
L’Autorità si riserva la facoltà di concordare con le stazioni appaltanti, per
particolari e comprovate esigenze, modalità di pagamento diverse rispetto a
quelle previste nella presente delibera.
Articolo 4
Riscossione
coattiva e interessi di mora
1. Il
mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1,
lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento
comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della
normativa vigente.
Articolo 5
Disposizione
finale
1. Il
presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul Bollettino Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. Il
presente provvedimento entra in vigore il 1° febbraio 2008.
Roma, lì 24
Gennaio 2008
Il
Presidente
Luigi Giampaolino