ICI
- AUTONONIA COMUNALE SU AGEVOLAZIONI E ACCERTAMENTI
(Min.
finanze, Circ. 31/12/98, n.296/E)
E'
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare del Ministero delle
finanze concernente il potere regolamentare dei comuni in materia di imposta
comunale sugli immobili (cfr. D.Lgs. n. 446/1997).
Il
Ministero ha esplicitamente precisato che l'imposta comunale sugli immobili
rientra fra i tributi per i quali è esercitabile l'ampio potere regolamentare
generale (art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997).
Infatti
il potere regolamentare in materia di ICI è finalizzato ad individuare talune
fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l'attenzione del
comune nelle sue scelte in sede di esercizio del proprio potere, concedendo
altresì, per alcune di esse, la possibilità di travalicare, entro determinati
spazi, i limiti che si pongono al potere regolamentare generale.
La
mancata adozione di disposizioni regolamentari in materia di accertamento ICI
(art. 59, comma 1, lett. l, D.Lgs. n. 446/1997) non determina alcun
"vuoto" normativo, in quanto continuano, comunque, ad applicarsi le
norme sul procedimento di accertamento contenute nel decreto istitutivo
dell'imposta (D.Lgs. n. 504/1992).
Qualora
siano adottate, tali disposizioni regolamentari devono rispettare i criteri
previsti dal legislatore e, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello
nel corso del quale il consiglio comunale adotta il regolamento, il
procedimento di accertamento ICI deve risultare, di conseguenza, modificato.
Determinazione
del valore delle aree fabbricabili
La
fissazione da parte del comune dei valori delle aree fabbricabili (art. 59,
comma 1, lett. g, D.Lgs. n. 446/1997) non può avere altro effetto che quello di
una autolimitazione del potere di accertamento ICI (cfr. C.M. n. 101/E del 17
aprile 1998).
Il
comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili nel caso
in cui esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a
quella stabilita nel regolamento comunale e, quindi, rimane valida la regola,
del decreto istitutivo dell'imposta (D.Lgs. n. 504/1992), secondo la quale il
valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.