CRONOTACHIGRAFO
ANALOGICO E DIGITALE - OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DATI RELATIVI AI TEMPI DI
GUIDA E DI RIPOSO
Secondo quanto previsto
dall’articolo 26 del regolamento comunitario 561/2006 dal 1° gennaio 2008, il
conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci su strada di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovrà essere in grado di presentare, su
richiesta degli addetti ai controlli su strada, i fogli di registrazione dei
tempi di guida e di riposo della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.
Se il conducente è alla guida di un
automezzo dotato di tachigrafo digitale dovrà esibire la propria carta del
conducente, da cui le forze dell’ordine possono verificare gli stessi dati.
Nel caso in cui il conducente abbia
guidato sia veicoli con cronotachigrafo analogico sia mezzi con cronotachigrafo
digitale l’autista deve esibire tanto la carta conducente quanto i fogli di
registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni precedenti.
L’inosservanza del nuovo obbligo è
soggetto alle sanzioni previste dall’art. 179, comma 3, del codice della
strada, (circolazione di un veicolo sprovvisto dei necessari fogli di
registrazione o della necessaria carta conducente) che comportano il pagamento
di una somma da un minimo di 713 ad un massimo di 2.853 euro.