APPALTI PUBBLICI - DIRITTO DEI CONCORRENTI AD OTTENERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

(T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sezione I^ del 25 ottobre 2007, n. 1091)

 

La normativa sull’accesso ai documenti amministrativi, in seguito alla riforma operata dalla l. febbraio 2005 n. 15, non distingue più tra visione ed estrazione di copia, né prevede forme di c.d. accesso debole (limitato appunto alla solo visione) per atti lesivi della riservatezza di terzi; inoltre l’art. 13 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 concerne il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

Pertanto, come già statuito da altri tribunali, “l’istanza di accesso è fondata, in quanto i dati normativi attualmente in vigore, art. 24, comma VII, L. nr. 241/90 e art. 13 Cod. App., impongono che il diritto di accesso sia garantito nella forma piena dell’estrazione di copia, e non della semplice presa di visione, al concorrente non aggiudicatario di una gara di appalto che abbia interesse a conoscere la documentazione di gara per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi” (Tar Bari, 14 settembre 2006 n. 3220).