L’ARTICOLO 1669 DEL C.C. NON TROVA
APPLICAZIONE NEL CASO DI RIPARAZIONE O MODIFICA DI EDIFICI O COSE IMMOBILI
PREESISTENTI
(Corte di Cassazione, Sezione
II^ civile, sentenza 20 novembre 2007, n. 24143)
La lettera della norma
dell’art. 1669 del Codice Civile è nel senso esposto, laddove, appunto,
raccorda il termine “opera” a quello di “edifici o di altre cose immobili,
destinate per loro natura a lunga durata”, per poi connettere e disciplinare le
conseguenze dei vizi costruttivi della medesima opera, così significando che la
costruzione di un edificio o di altra cosa immobile, destinata per sua natura a
lunga durata, costituisce presupposto e limite di applicazione della
responsabilità prevista in capo all’appaltatore.
Ove, dunque, non ricorra la
costruzione di un edificio o di altre cose immobili, destinate per loro natura
a lunga durata, ma un’opera di mera riparazione o modificazione di preesistenti
edifici o di altre preesistenti cose immobili, destinate per loro natura a
lunga durata, la norma dell’art. 1669 del Codice Civile non è applicabile,
potendo invece trovare applicazione, se ne ricorrono le condizioni, la
disciplina sulla responsabilità dell’appaltatore, per difformità e vizi
dell’opera, di cui all’art. 1667 del Codice Civile .
La
sentenza impugnata, avendo ritenuto applicabile la norma dell’art. 1669 del
Codice Civile al caso di specie, relativo ad opera di mero rifacimento della
impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale del
preesistente edificio di largo B. , si è discostata dal principio innanzi
enunciato sull’ambito di applicazione della medesima norma, che ad un’opera
siffatta non è applicabile, diversamente da quanto supposto dal
controricorrente, con richiamo di precedenti e non pertinenti pronunce di
questa Corte (Cass. n. 2260/98, n. 1203/98 e n. 117/98, relative alla
costruzione di edificio e non ad opera di riparazione di una sua parte; Cass.
n. 393/98 e n. 1174/03, relativa la prima a controversia di lavoro e la seconda
a controversia tributaria), che non risulta avere affrontato ex professo la
questione in oggetto, se non nella vigenza del vecchio codice civile del 1865,
sotto l’art. 1639 (v. Cass. n. 754 del 1934).