APPALTI PUBBLICI - LE OPERE GENERALI E “SUPERSPECIALIZZATE” DI IMPORTO SUPERIORE AL 15% NON POSSONO ESSERE SUBAPPALTATE OLTRE IL 30%

(Consiglio di Stato, Sezione V^ del 31 dicembre 2007,  n. 6890)

 

L’indicazione nel bando di gara anche dell’importo delle strutture, impianti ed opere speciali e delle opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di notevole complessità tecnica è finalizzata ad individuare le singole opere diverse dalla categoria considerata prevalente (generale o speciale) che possono essere conferite in subappalto ad imprese specializzate in possesso delle necessarie qualificazioni se superiori al dieci per cento dell’intero lavoro e che devono, invece, essere eseguite direttamente dall’assuntore, se in possesso delle relative qualificazioni oppure conferite ad altra impresa in associazione temporanea, qualora una o più di esse sia superiore al quindici per cento dell’importo totale dell’opera.

Per l’impresa aggiudicataria in possesso della sola categoria prevalente, il subappalto rimane perciò limitato alle lavorazioni secondarie inferiori all’anzidetta percentuale, siano esse di categoria generale, specializzata od opere speciali ex art. 72, co. 4, DPR n. 554/1999, senza che la loro qualificazione nel bando nel novero delle categorie generali o fra le strutture impianti ed opere speciali renda possibile il superamento dell’anzidetto limite. Rispetto alle opere generali e specializzate, previste dai primi tre commi dell’art. 72 del DPR n. 554 del 1999 ai fini dell’individuazione nel bando della categoria prevalente, le opere indicate dal comma 4 non individuano un’ulteriore categoria “subvalente” ai fini della possibilità di conferire in subappalto le opere generali di importo superiore al quindici per cento, ma consente di limitare la specializzazione a categorie di opere ben distinte onde agevolare la partecipazione delle imprese qualificate nelle sole categorie generali. Non è perciò conforme al dato normativo che il divieto di subappalto sia applicabile alle sole lavorazioni di alta specializzazione ad esclusione delle opere appartenenti alle categorie generali senza altra specificazione circa le modalità applicative, liberamente subappaltabili.  Diversamente non si esprime la determinazione 18 dicembre 2002, n. 31 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che, anzi, quanto alle opere relative alle categorie generali e alle strutture impianti e opere speciali, conferma che non sono subappaltabili le opere “di importo superiori al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all’art. 72, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, con la conseguenza che l’aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo l’avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse”.