RIFIUTI URBANI E
SPECIALI - CONDIZIONI DI ESENZIONE
(Cassazione civile Sentenza, Sez.
Trib., 21/12/2007, n. 27057)
Un’area utilizzata per il commercio
di mobili da arredamento produce abitualmente sia rifiuti urbani come pure
rifiuti speciali (imballaggi) assimilabili ai primi e, quindi, può andare
esente da imposizione solo e nella misura in cui denunci e dimostri, nei modi e
termini di legge, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del
beneficio.
Nel caso di specie la società
contribuente sosteneva di non essere soggetta ad imposizione, per l’anno 2000,
avendo prodotto solo rifiuti, non assimilabili agli urbani, che aveva
provveduto a conferire a ditte esterne, le quali ne avevano raccolto e curato
il riciclaggio, a spese di essa società.
Nel
negare il beneficio alla ricorrente, la Corte di Cassazione, aggiunge che la
stessa non ha curato l’adempimento, espressamente richiesto dall’art. 70,
D.Lgs. n. 507/1993, di indicare le ragioni che avrebbero potuto giustificare la
concessione del beneficio; omissione questa da ritenersi preclusiva
dell’agevolazione prevista dal citato art. 62, comma 3, essendo la prescrizione
chiaramente dettata, al fine di porre l’amministrazione nelle condizioni di
effettuare tempestivamente, i riscontri e le verifiche indispensabili per
accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per l’esclusione, in tutto od in
parte, dall’imposizione