CONFERIMENTI IMMOBILIARI E DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 20/12/2007, n. 26854)

 

 

In caso di costituzione di società mediante conferimento anche di beni immobili, la base imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo esclusivamente conto dell’oggettivo ed intrinseco valore dell’immobile in se considerato, al lordo delle componenti negative del complessivo trasferimento o conferimento e, segnatamente degli eventuali mutui, garantiti da ipoteche gravanti sull’immobile trasferito, accollati al cessionario o alla conferitaria.

Chiarisce infatti la Corte che, il fatto che a detti beni debba essere attribuito un identico valore sia ai fini dell’imposta di registro sia ai fini delle imposte di trasferimento e catastali - essendo queste, ai sensi del D.Lgs. n. 347/1990, artt. 2 e 10, commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro - non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta: rispettivamente, trasferimento di ricchezza mobiliare o immobiliare per l’imposta di registro e formalità che riguardano solo i beni immobili per le altre due imposte.

Nel caso di specie, pertanto, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili del mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito e accollato alla conferitaria.