CONFERIMENTI
IMMOBILIARI E DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
(Cassazione civile Sentenza, Sez.
Trib., 20/12/2007, n. 26854)
In caso di costituzione di società
mediante conferimento anche di beni immobili, la base imponibile ai fini delle
imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo esclusivamente conto
dell’oggettivo ed intrinseco valore dell’immobile in se considerato, al lordo
delle componenti negative del complessivo trasferimento o conferimento e,
segnatamente degli eventuali mutui, garantiti da ipoteche gravanti
sull’immobile trasferito, accollati al cessionario o alla conferitaria.
Chiarisce infatti la Corte che, il
fatto che a detti beni debba essere attribuito un identico valore sia ai fini
dell’imposta di registro sia ai fini delle imposte di trasferimento e catastali
- essendo queste, ai sensi del D.Lgs. n. 347/1990, artt. 2 e 10, commisurate
alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro - non fa
venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta:
rispettivamente, trasferimento di ricchezza mobiliare o immobiliare per
l’imposta di registro e formalità che riguardano solo i beni immobili per le
altre due imposte.
Nel caso di specie, pertanto, la
base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, va determinata tenendo
conto del valore degli immobili in sé considerati, restando preclusa la
detrazione dal valore degli immobili del mutuo garantito da ipoteca gravante
sull’immobile conferito e accollato alla conferitaria.