RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
(D.M. Ministero economia e finanze
26/10/2007, G.U. 31/12/2007, n. 302)
Il Ministero dell’Economia e delle
finanze - di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico - ha dettato
alcune disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349,
legge n. 296/2006.
Il provvedimento, in particolare,
modifica il D.M. 19 febbraio 2007 (che ha definito le modalità di attuazione
delle disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2007), raccogliendo alcune
segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in ordine ad alcune
criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali in
parola:
- tecnico abilitato è qualsiasi
soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli
specifici ordini e collegi professionali (non più solo agli ordini
professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero ai collegi
professionali dei geometri o dei periti industriali);
- l’asseverazione degli interventi
di installazione di pannelli solari deve specificare il rispetto del seguente
requisito: che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità
conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un
laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN12975 e UNI EN 12976 le
norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di
un Paese membro della UE o della Svizzera.