AGEVOLAZIONI PRIMA
CASA - INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SECONDO MUTUO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate
n. 390/E del 21/12/2007)
La detrazione degli interessi
passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da
ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) si applica
anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di
mutuo.
Con la risoluzione n. 390/E/2007,
l’Agenzia delle Entrate precisa che - per quanto riguarda i mutui per
l’acquisto dell’abitazione principale - l’agevolazione è riconosciuta anche nel
caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata
delle spese e degli oneri correlati (art. 15, comma 1, lettera b).
Stante il carattere unitario
dell’operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo, e la continuità del
rapporto di mutuo, è possibile la conservazione dei benefici fiscali già
riconosciuti in relazione al primo contratto.
L’Agenzia delle Entrate richiama la
circolare n. 95/2000, con la quale è stato chiarito che - nel caso in cui venga
estinto un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e ne venga
stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota residua di capitale,
maggiorata delle spese e oneri correlati - la detrazione spetta anche se il
soggetto mutuante è diverso da quello originario.
Il mantenimento dei benefici fiscali
nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore, è
espressamente previsto dal D.L. n. 7/2007, sulla portabilità del mutuo.
Considerata la stretta affinità tra
le fattispecie di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo
per la costruzione della stessa, per evitare di trattare in modo differente
situazioni sostanzialmente identiche, l’Agenzia ritiene possibile conservare i
benefici già riconosciuti in relazione al primo contratto. Pertanto,
l’agevolazione prevista dall’art. 15, comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986, si
applica anche nell’ipotesi in cui l’estinzione e la successiva stipula siano
riferibili a un mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale.
L’Agenzia delle Entrate conclude
affermando che la detrazione non può essere riconosciuta sull’intero importo
del secondo mutuo quando esso risulti superiore, anche se di poco, alla residua
quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. È necessario, quindi, determinare la percentuale dell’importo
del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da
rimborsare del primo. A tale scopo può essere utilizzata la formula:
X = 100 x residua quota di capitale
da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati /
importo del secondo mutuo.