AGEVOLAZIONI PRIMA
CASA - DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE E MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
D’IMPOSTA
(Risoluzione, n. 30/E del 1/2/2008)
Nell’ipotesi di vendita nel
quinquennio dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, l’acquisto di
un bene diverso dalla casa da destinare ad abitazione principale non soddisfa
le condizioni poste dalla norma per la conferma dell’agevolazione.
Non è quindi possibile confermare il
regime agevolativo «prima casa» nell’ipotesi relativa al riacquisto di un box
da destinare a pertinenza della casa di abitazione.
Ciò comporta anche il mancato
riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, legge n. 448/1998.
Il regime agevolativo «prima casa»
può essere applicato, ricorrendone le condizioni, all’atto di acquisto di case
di abitazioni non di lusso e alle relative pertinenze, anche se acquistate con
atto separato.
Il trasferimento dell’immobile
acquistato con tali agevolazioni - prima del decorso di 5 anni dalla data
dell’atto - comporta la decadenza dal regime di favore fruito, decadenza che
non opera qualora (entro 1 anno dall’alienazione effettuata nel quinquennio) si
proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione
principale.
Inoltre, in forza dell’art. 7, legge
n. 448/1998, viene riconosciuto un credito d’imposta qualora - entro 1 anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione «prima
casa» - venga acquistata un’altra casa di abitazione non di lusso, beneficiando
dello stesso regime di favore.
Da tale quadro discende che il
contribuente - che, successivamente alla vendita di un posto auto, acquistato
da meno di 5 anni con i benefici prima casa, intenda procedere all’acquisto di
un garage da destinare a pertinenza di un appartamento - decade
dall’agevolazione «prima casa» e non può fruire del credito d’imposta previsto
dall’art. 7, legge n. 448/1998, che prevede tra i requisiti essenziali per la
fruizione che agli atti di acquisto degli immobili (quello acquistato e
rivenduto e quello acquistato successivamente) competa il regime agevolato di
cui all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Il successivo atto di acquisto di
altra pertinenza potrà, invece, beneficiare dell’agevolazione «prima casa»
qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 3 della nota II-bis in calce
all’art. 1 della Tariffa, parte 1, allegata al D.P.R. n. 131/1986.