COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO - NUOVA PROCEDURA -
DECRETO INTERMINISTERIALE 30/10/2007 - PRIMI CHIARIMENTI DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
Si
pubblicano di seguito due circolari diffuse dal Centro per L’impiego della
Provincia di Brescia che chiariscono taluni aspetti circa l’accentramento e le
comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro.
Newsletter 3
del 21/01/2008
Provincia di
Brescia – Settore Lavoro - Portale SINTESI-COB
COS’E’
L’ACCENTRAMENTO. È la possibilità data ai datori di lavoro con sedi di lavoro
su più Regioni italiane di poter utilizzare, facendone richiesta al Ministero
del Lavoro tramite il sito dello stesso www.lavoro.gov.it/co , un solo nodo
informatico regionale per accentrare sullo stesso l’inoltro delle
comunicazioni. Ciò al fine di evitare di accreditarsi e registrarsi presso più
servizi informatici.
Esempio
l’Azienda 1 con sedi nei territori regionali dell’Umbria, Veneto e Lombardia
può utilizzare il nodo regionale della Lombardia. La facoltà di accentrare le
comunicazioni presso un servizio informatico regionale è concessa sia se le
stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario.
L’accentramento
non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti, le cui
modalità di comunicazione sono integrate a livello regionale, al fine di
acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad esempio
contratto di apprendistato). In tali casi l’adempimento dell’obbligo è
stabilito con modalità previste da ciascuna regione, fermo restando l’utilizzo
degli standard definiti dal Decreto Interministeriale per le informazioni
comuni a tutti i servizi informatici. L’utente che ha scelto l’accentramento è
tenuto ad inviare le comunicazioni, ai fini dell’adempimento degli obblighi di
legge, esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto.
I datori di
lavoro che richiedono l’accentramento al sito ministeriale (poiché hanno sedi
in più regioni), scegliendo il nodo Lombardia, possono registrare tutte le
proprie sedi su un unico portale provinciale, purché nel territorio di tale
provincia sia presente almeno una sede operativa.
Esempio:
L’Utente con sedi in più territori regionali che ha richiesto l’accentramento
sul nodo regionale della Lombardia, utilizza uno tra i portali provinciali ove
è presente una sua sede di lavoro, sia per le comunicazioni inerenti le sedi
regionali sia per le sedi fuori regione. Non potrà scegliere il portale
provinciale ove non è presente una sede di lavoro.
Tutti i
datori di lavoro con sedi operative soltanto in Lombardia, non devono chiedere
l’accentramento a nessun nodo regionale. Il loro nodo regionale è quello
Lombardo. Possono però utilizzare un unico portale provinciale ove è presente
una sede operativa.
L’Utente con
sedi in più province della Lombardia, utilizza uno tra i portali dove è
presente una sede di lavoro ad esempio Brescia, Milano o Lodi. Non potrà
scegliere il portale di Bergamo poiché in quella provincia non è presente
alcuna sede di lavoro.
L’utilizzo
di un solo portale provinciale lombardo non è consentito per effettuare le
comunicazioni di apprendistato o a seguito di nullaosta di cui alla L.68/99.
Tali
comunicazioni devono essere inviate al portale provinciale in cui è presente
ogni sede di lavoro. Stessa procedura va utilizzata per l’invio del prospetto
informativo di cui alla Legge 68/99.
Newsletter 2
del 14/1/08
Oggetto:
Comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro
Dall’11
gennaio 2008, con l’entrata in vigore del DM 30/10/2007 pubblicato in G.U. il
27/12/2007, su tutto il territorio nazionale si può effettuare la comunicazione
con un unico modello on line diminuendo così tempi e costi per l’assolvimento
degli obblighi di legge. La Provincia di Brescia già dal 02 luglio 07
anticipando il metodo nazionale, ha come metodo esclusivo di inoltro delle
comunicazioni obbligatorie un sistema
telematico denominato COB – SINTESI linkato all’indirizzo internet
http://sintesi.provincia.brescia.it.
Il modulo
informatico “COB-SINTESI” di Brescia è
stato accreditato dal Ministero del Lavoro
quale applicativo valido per il “Servizio Informativo CO” ,ai sensi del
DM del 30/10/2007 pubblicato in G.U. il 27/12/2007, per cui gli utenti che
attualmente utilizzano il modulo COB del nostro portale SINTESI. continueranno
ad usarlo (a meno che richiedano l’accentramento ad altro portale), conservando
la username e la password già in uso. Solo i soggetti che non sono in possesso di
credenziali di accesso dovranno registrarsi al sistema prima di iniziare ad
operare.
Dall’11
gennaio 2008 sono inoltre abrogati i precedenti moduli cartacei utilizzati per
le comunicazioni (per approfondire visualizza la Circolare ministeriale
congiunta 8371 del 21 dicembre 2007 - Disposizioni attuative al DM 30 ottobre
2007 ).
Nota Bene
qualora si invii una comunicazione in formato cartaceo (es. per il rapporto
domestico) la stessa deve pervenire esclusivamente sui nuovi modelli
ministeriali . Tali nuovi moduli sostituiscono ogni altro modello adottato dai
servizi per l’impiego e utilizzato dai datori di lavoro per le comunicazioni di
cui al Decreto Interministeriale in parola. L’articolo 7 del decreto medesimo,
inoltre, abroga espressamente il modello C/ASS, utilizzato per le comunicazioni
di instaurazione dei rapporti di lavoro e il modello Unificato-Temp, utilizzato
dalle agenzie di somministrazione.
Pertanto, le
eventuali comunicazioni effettuate utilizzando moduli cartacei diversi da
quelli adottati ai sensi dell’articolo 3 non sono valide ai fini
dell’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto medesimo.
Il DM
30/10/2007 pubblicato in G.U. il 27/12/2007 definisce gli standard e le
regole per la trasmissione informatica
delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi
competenti, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del Sistema
Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del Lavoro ha
messo a disposizione un’apposita area web informativa sul tema .
www.lavoro.gov.it/co .
Le
comunicazioni inviate in modalità telematica (dal giorno 11 gennaio 2008) sono
valide per l’assolvimento degli obblighi verso gli enti previdenziali e
pertanto non dovranno più essere effettuate seguenti comunicazioni:
-
comunicazione INAIL;
-
comunicazione INPS;
-
comunicazione all’ UTG della Prefettura di assunzione e cessazione rapporti di
lavoro di extracomunitari;
-
comunicazione all’ENPALS dei lavoratori dello spettacolo.
I nuovi
modelli di comunicazione previsti dal decreto sono i seguenti:
Modulo
Unificato LAV
Attraverso
questo modulo tutti i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi settore
(ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di
somministrazione), adempiono all’obbligo
di comunicazione per l’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione
e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti
abilitati, nonché per il distacco e il trasferimento del lavoratore.
Modulo
Unificato SOMM
Il modulo,
compilato a cura delle agenzie per il lavoro, è valido per tutte le tipologie
di rapporti di somministrazione:
- inizio del
rapporto di lavoro non contestuale alla missione ;
- inizio del
rapporto di lavoro contestuale alla missione;
-
trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
-
trasferimento del lavoratore in missione;
- cessazione
del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- cessazione
del rapporto di lavoro in assenza di missione;
- cessazione
anticipata della missione.
Modulo
Unificato VARDATORI
Questo
modulo deve essere utilizzato per comunicare le eventuali variazioni della
ragione sociale, del trasferimento d’azienda o ramo di essa. Deve essere
inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è
registrato.
Modulo
Unificato URG
Tramite
questo modulo è possibile effettuare la comunicazione di assunzione dei
lavoratori in caso di urgenza dovuto a esigenze produttive; entro il primo
giorno utile la comunicazione sarà completata con l’invio del Modulo Unificato
LAV.
In caso di
indisponibilità dei servizi informatici è possibile adempiere all’obbligo di
invio delle comunicazioni di assunzione inviando una comunicazione sintetica
d’urgenza Modello UniURG al numero di
fax 848.800.331 istituito presso il Ministero del Lavoro fermo restando
l’obbligo di effettuare la normale comunicazione per via telematica entro il
primo giorno utile al ripristino dell’anomalia. L’ipotesi di indisponibilità
riguarda sia il malfunzionamento del sistema informatico provinciale sia del
sistema informatico del datore di lavoro. La comunicazione d’urgenza potrà
essere inviata anche nel caso non si siano ricevute in tempo utile le
credenziali di accesso al servizio (username e password).
Normativa di
riferimento sulle comunicazioni
- Decreto
interministeriale 30/10/2007 per le comunicazioni obbligatorie on line.
- Circolare
congiunta del 21 dicembre 2007;
-
Disposizioni attuative DM 30 ottobre 2007;
- Legge 27
dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007;
- Nota del
Ministero del Lavoro del 27/11/2007;
- Nota del
Ministero del Lavoro del 14/02/2007 Prot. 13/SEGR/0004746;
- Nota del
Ministero del Lavoro del 04/01/2007 Prot. n.13/SEGR/0000440;
- Decreto
Regione Lombardia 3963 del 18/04/07 DG Istruzione, Formazione e Lavoro;
- Legge
Regionale n. 22 28/09/2006
- Il mercato del lavoro in Lombardia.