LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 - FINANZIARIA 2008 - PRIMI CHIARIMENTI IN MATERIA
DI RAPPORTI DI LAVORO
È stata
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale 28 dicembre
2007, n. 300, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
Si
illustrano qui di seguito le norme di maggiore interesse per il settore.
1) Articolo
2, commi da 452 a 456 - Maternità
a) Congedo
di maternità nel caso di adozioni
Il congedo
di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle
lavoratrici che abbiano adottato un minore.
Tale congedo
deve essere fruito:
- nel caso
di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque
mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della
lavoratrice;
- nel caso
di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso
del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per
l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Tali periodi sono certificati dall’ente autorizzato a curare le procedure di
adozione.
b)
Affidamento e congedo di maternità
Nel caso di
affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento,
per un periodo massimo di tre mesi.
c) Adozione
e congedo di paternità
Il congedo
di maternità, in caso di adozione di un minore, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
Anche in
caso di adozione internazionale il padre ha diritto al congedo come indicato in
precedenza.
d) Adozione
e congedo parentale
Il congedo
parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di
affidamento. Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque
sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso dello stesso in famiglia, e
comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità al 30% è
dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto ( 6 mesi al massimo tra i
due genitori), nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
2) Articolo
2, comma 508 - Risorse attuazione della legge n. 247/07 sul Welfare
Il comma 508
individua le somme occorrenti a finanziare la legge n. 247 che attua il
Protocollo del 23 luglio, con l’istituzione di un Fondo nel limite complessivo
di:
- 1.264
milioni di euro per l’anno 2008;
- 1.520
milioni di euro per l’anno 2009;
- 3.048
milioni di euro per gli anni 2010 e 2011;
- 1.898
milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
3) Articolo
2, commi 509 e 510 - Bonus Formazione
Per chi è in
cerca di prima occupazione nel 2008 è riconosciuto un bonus da spendere per la
propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del
lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l’impresa che procede
all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Un decreto
ministeriale dovrà stabilire i criteri di attuazione della norma.
4)Articolo
2, comma 515 - TFR e previdenza complementare
Nel caso di
conferimento ( a partire dal 1° gennaio 2007) alla forma pensionistica
complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma,
in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione della normativa
precedente a quella entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
Le somme
versate concorrono a incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in
corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.
5)Articolo
2, comma 525 - Liste mobilità
Viene
prorogato fino al 31 dicembre 2008 il diritto alla iscrizione nelle liste di
mobilità da parte dei dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo
da imprese fino a 15 dipendenti, nel limite di 45 milioni di euro.
6) Articolo
2, commi 532 e 533 - delega sicurezza
Vengono
stanziati 50 milioni di euro per la promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.