EDILIZIA CONVENZIONATA - MODIFICHE ALL'ART. 35 DELLA LEGGE 865/71

 

Con la legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono state apportate modifiche all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che discipina i contenuti delle convenzioni tra Comuni ed operatori per l'utilizzo delle aree della legge n. 167/1962 concesse in superficie o cedute in proprietà.

Le nuove disposizioni prevedono:

a) - nuove modalità di determinazione del corrispettivo di concessione in diritto di superficie e di cessione in proprietà, nonché del corrispettivo delle opere di urbanizzazione.

Le nuove modalità di determinazione del corrispettivo di concessione e dei prezzi di cessione in proprietà delle aree differiscono dalle precedenti perché:

- l'insieme delle due voci (corrispettivi e prezzi) debbono sempre assicurare la totale copertura delle spese sostenute per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 167;

- il corrispettivo per la concessione in superficie, riferito al metro cubo edificabile, non può essere superiore al 60% dei prezzi di cessione in proprietà riferiti allo stesso volume;

- inoltre, solo per i corrispettivi di concessione in superficie è previsto un pagamento dilazionato (massimo di 15 annualità) ad un tasso non superiore a quello del c.d. Rendistato.

Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, poi, è determinato in misura pari al loro costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile, senza distinzione tra aree concesse in superficie o cedute in proprietà;

b) - l'eliminazione del limite minimo (20%) e massimo (40%) (espressi in termini volumetrici delle aree comprese nei piani della legge n. 167) entro i quali le aree possono essere cedute in proprietà;

c) - la determinazione dei contenuti obbligatori delle convenzioni relative alle aree cedute in proprietà anche con rinvio alle convenzioni ex art. 8 della legge 10/1977;

d) - l'espressa previsione (nello stesso corpo dell'art. 35) della cedibilità in proprietà delle aree di 167 anche alle imprese di costruzione e loro consorzi).

Le modifiche introdotte all'art. 35 prevedono, altresì, un privilegio per le cooperative a proprietà indivisa.

Si prevede infatti, l'estensione solo a queste e non anche alle imprese di costruzione delle condizioni particolari riconoscibili dai Comuni agli enti che costruiscono per la locazione, per quanto riguarda il corrispettivo delle concessioni e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.