EDILIZIA
CONVENZIONATA - MODIFICHE ALL'ART. 35 DELLA LEGGE 865/71
Con
la legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono state apportate modifiche all'art. 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che discipina i contenuti delle
convenzioni tra Comuni ed operatori per l'utilizzo delle aree della legge n.
167/1962 concesse in superficie o cedute in proprietà.
Le
nuove disposizioni prevedono:
a)
- nuove modalità di determinazione del corrispettivo di concessione in diritto
di superficie e di cessione in proprietà, nonché del corrispettivo delle opere
di urbanizzazione.
Le
nuove modalità di determinazione del corrispettivo di concessione e dei prezzi
di cessione in proprietà delle aree differiscono dalle precedenti perché:
-
l'insieme delle due voci (corrispettivi e prezzi) debbono sempre assicurare la
totale copertura delle spese sostenute per l'acquisizione delle aree comprese
in ciascun piano approvato a norma della legge 167;
-
il corrispettivo per la concessione in superficie, riferito al metro cubo
edificabile, non può essere superiore al 60% dei prezzi di cessione in
proprietà riferiti allo stesso volume;
-
inoltre, solo per i corrispettivi di concessione in superficie è previsto un
pagamento dilazionato (massimo di 15 annualità) ad un tasso non superiore a
quello del c.d. Rendistato.
Il
corrispettivo delle opere di urbanizzazione, poi, è determinato in misura pari
al loro costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile, senza
distinzione tra aree concesse in superficie o cedute in proprietà;
b)
- l'eliminazione del limite minimo (20%) e massimo (40%) (espressi in termini volumetrici
delle aree comprese nei piani della legge n. 167) entro i quali le aree possono
essere cedute in proprietà;
c)
- la determinazione dei contenuti obbligatori delle convenzioni relative alle
aree cedute in proprietà anche con rinvio alle convenzioni ex art. 8 della
legge 10/1977;
d)
- l'espressa previsione (nello stesso corpo dell'art. 35) della cedibilità in
proprietà delle aree di 167 anche alle imprese di costruzione e loro consorzi).
Le
modifiche introdotte all'art. 35 prevedono, altresì, un privilegio per le
cooperative a proprietà indivisa.
Si
prevede infatti, l'estensione solo a queste e non anche alle imprese di
costruzione delle condizioni particolari riconoscibili dai Comuni agli enti che
costruiscono per la locazione, per quanto riguarda il corrispettivo delle
concessioni e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.