LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 247 - PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 - ULTERIORI
CHIARIMENTI
Di seguito
si fornisce una ulteriore illustrazione delle novità introdotte dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247 (Cfr. not. n. 1/2008), alla luce dei chiarimenti
predisposti dall’Ance con nota del 25 gennaio 2008.
1) Sgravio
contributivo
L’articolo
1, comma 51 prevede la sostituzione del comma 5 dell’art. 29 del decreto -
legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del
1995, che disponeva benefici premiali per le imprese di costruzione iscritte
alla Cassa edile e denuncianti alla
stessa un orario settimanale di 40 ore.
La modifica
introdotta ha la finalità di rendere strutturale l’agevolazione contributiva di
che trattasi in quanto è stata soppressa
la precedente previsione circa la necessità di una norma di legge ad hoc.
Inoltre, il relativo decreto attuativo della stessa non è più dei singoli
Ministri, rispettivamente del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, bensì avrà carattere ministeriale e
sarà di competenza delle Direzioni Generali dei suddetti ministeri.
In base al
nuovo sistema normativo, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede
a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui all’art. 29
della Legge n. 341/95. Il decreto di cui sopra dovrà essere adottato entro il 31 luglio, per confermare o rideterminare per l’anno di riferimento la riduzione
contributiva di che trattasi.
Trascorsi
trenta giorni, e cioè dal successivo 30 agosto e sino all’adozione del decreto
(ipotesi che, secondo il Ministero, potrebbe essere causata da situazioni
particolari o eccezionali), si applica la riduzione determinata per l’anno
precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali.
Il decreto
stesso dovrà comunque essere emanato entro e non oltre il 15 dicembre di ogni
anno, in quanto la sua non emanazione deve essere interpretata quale
insufficienza di risorse.
Il nuovo
impianto normativo in parola entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e,
pertanto, il beneficio di che trattasi non sarà applicabile per lo scorso anno
2007.
2) Part -
time
L’articolo
1, comma 52, stabilisce che il datore di lavoro, nel settore edile, è obbligato
a comunicare all’Inps l’orario di lavoro stabilito, nel caso di rapporto a
tempo parziale.
3) Disabili
L’art.1,
comma 53, prevede che le imprese
operanti nel comparto edile - in considerazione della particolare tipologia di
attività - siano esentate dall’osservanza dell’obbligo di assunzione di
soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne il
personale di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.
Si
ribadisce, pertanto, che è stato finalmente raggiunto l’obiettivo perseguito
dalla categoria teso ad esentare le imprese edili dall’obbligo di che trattasi,
anche in relazione alla rischiosità dell’attività edile.
La norma di
che trattasi comporta, pertanto, che ai fini del calcolo della quota di riserva
per i disabili le imprese edili non dovranno più computare il personale di
cantiere, a prescindere dalla categoria di appartenenza.
4) Gli
‘’scalini” e l’accesso alla pensione
Così come
previsto dal Protocollo del Welfare del 23 luglio 2007, la riforma cancella lo
‘’scalone” stabilito dalla cosiddetta legge Maroni (legge n. 243/04) e
introduce gli ‘’scalinì’. In pratica, dal 2008 non saranno richiesti 60 anni di
età abbinati a 35 anni di contributi per il pensionamento, ma saranno
sufficienti - sino al 30 giugno 2009 - 58 anni di età per i lavoratori
dipendenti e 59 anni di età per i lavoratori autonomi, sempre con 35 anni di
contributi. Dal 1° luglio 2009 l’età anagrafica aumenterà a 59 anni (60 per gli
autonomi) con l’introduzione delle cosiddette ‘’quote”, date dalla somma dei contributi
versati più l’età anagrafica.
In pratica,
dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 si applica ‘’quota 95’’, con
appunto almeno 59 anni di età; dal 1° gennaio 2011 si passa a ‘’quota 96’’ con
una età anagrafica minima di 60 anni; infine, dal 1° gennaio 2013 scatta
‘’quota 97’’ e l’età minima di 61 anni.
Per i
lavoratori autonomi, invece, i requisiti di età ed il valore delle ‘’quotè’
sono spostati di un anno in più rispetto ai lavoratori dipendenti.
I nuovi
requisiti non sono applicabili ai lavoratori che al 31 dicembre 2007 già
risultano in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione ( 57 anni di
età e 35 anni di contribuzione), che potranno in qualsiasi momento esercitare
il proprio diritto.
Rimane
ferma, sia per i dipendenti che per gli autonomi, la possibilità di conseguire
la pensione di vecchiaia (sempre così denominata per coloro che rientrano nel
sistema contributivo), con una anzianità contributiva di almeno 40 anni,
indipendentemente dal requisito anagrafico.
5) Verifica nel 2012
Se le
modifiche apportate con la legge n. 247 assicureranno i risparmi previsti è
possibile il differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti,
come sopra detto, dal 1° gennaio 2013.
6) Le ‘’finestre” di uscita
Un’altra
novità di rilievo contenuta nella riforma in parola riguarda le finestre di
uscita, estese anche ai pensionati di vecchiaia. Mentre finora la decorrenza
della pensione di vecchiaia scattava dal mese successivo al compimento dell’età
pensionabile, dal 1° gennaio 2008 anche per l’assegno di vecchiaia ci saranno
quattro uscite programmate, le stesse previste per i pensionati di anzianità
con 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica.
Per i
pensionati di anzianità con meno di 40 anni di contributi, le finestre di
uscita si riducono a due, come era già previsto dalla citata riforma Maroni.
Il fatto che
la legge n. 247 in commento ha previsto che anche per andare in pensione di
vecchiaia occorre attendere l’apertura delle finestre sta a significare che, i
lavoratori dipendenti, debbono attendere
anche sei mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno
pensionistico. Con il rischio di rimanere oltre tutto, tali lavoratori, senza
alcun trattamento economico qualora l’impresa decida di licenziare il
lavoratore ultra sessantenne appena matura i requisiti pensionistici. Ciò ha
già indotto l’Inps a chiarire, nel messaggio n. 30923/07, che ‘’poichè i
requisiti per l’apertura della finestra sono soltanto quelli anagrafici e
contributivi non è necessario cessare l’attività lavorativa nel trimestre in
cui gli stessi vengono raggiuntì’. Con la circolare n. 5 del 15 gennaio scorso
dell’Istituto è stato stabilito, anche per evitare i rischi di un contenzioso,
che le finestre non si applicheranno a coloro che alla data del 31 dicembre
2007 avevano in corso il periodo di preavviso, anche nel caso in cui
raggiungano i requisiti di età e di contribuzione dal 1° gennaio 2008 in poi.
Più in
generale le indicazioni fornite anche dal Ministero del lavoro sono nel senso
che, così come viene riconosciuta la tutela alle donne - secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale - in base al quale ‘’l’età limite per il
pensionamento non coincide con quella lavorativa, oltre la quale è consentito
il recesso ad nutum’’, allo stesso modo ci si deve regolare anche per la
generalità dei lavoratori dipendenti.
Di
conseguenza, la possibilità per le imprese di licenziare i lavoratori per
raggiunti limiti di età si sposta in avanti e non può avvenire in ogni caso
prima della apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.
Naturalmente
le finestre previste dalla legge in esame non saranno applicate a chi ha deciso
di restare in attività fino al 65° anno di età, pur avendo già maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia.
Tali
lavoratori, trovandosi in una situazione di cosiddetta ‘’finestra apertà’,
potranno ricevere il primo assegno dal mese successivo alla cessazione
dell’attività.
7) Il
riscatto della laurea
Una
ulteriore novità che interessa tutti i trattamenti pensionistici liquidati con
il sistema contributivo è la computabilità dei periodi di studi universitari
riscattati ai fini della anzianità contributiva.
L’articolo
1, comma 77, della più volte citata legge n. 247/07 introduce questa regola con
specifico riferimento alla pensione conseguita con 40 anni di contribuzione.
L’Inps, nel
richiamato messaggio n. 30923, ritiene che tale previsione sia applicabile
anche per i trattamenti pensionistici maturati con 35 anni di anzianità
contributiva minima (articolo 1, comma 6, lettera b), n.2, della legge n.
243/04), in modo conforme alla posizione assunta nel precedente messaggio n.
29224/07, in cui aveva dichiarato l’uniformità dei periodi di contribuzione da
utilizzare sia ai fini dell’accesso alla pensione con 40 anni di anzianità, che
a quella con almeno 35 anni.
In dettaglio
la norma di cui sopra prevede che:
a) per le
domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008 gli oneri per i periodi in
relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in
unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi
per la rateizzazione;
b) il
riscatto dei periodi di corsi universitari è ammesso anche a favore di chi non
è iscritto ad alcune forme di previdenza obbligatoria, che non abbia iniziato a
lavorare. Le somme versate sono provvisoriamente collocate in una evidenza
contabile Inps per essere poi trasferite nella gestione di iscrizione. L’onere
dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per
l’aliquota di computo dell’Ago dei lavoratori dipendenti. Tale contributo è
fiscalmente deducibile ed è detraibile al 19% dell’imposta dovuta dai soggetti
di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico.
Per le
pensioni liquidate col sistema contributivo i periodi di riscatto, a differenza
di quanto previsto in precedenza, sono utili al raggiungimento del diritto alle
pensioni.
8) Totalizzazione
La riforma
di che trattasi ha ampliato le possibilità per i lavoratori di potere
recuperare ‘’spezzoni” di contributi attraverso la totalizzazione. Infatti, per
coloro che si vedranno liquidare la pensione con il sistema retributivo o misto
si riduce da sei a tre anni il periodo minimo maturato nelle diverse Casse al
fine di potere cumulare la contribuzione versata.
Viene,
altresì, meno il vincolo, nell’ambito della pensione di vecchiaia e liquidata
con il sistema contributivo, di potere sommare i periodi di lavoro soltanto
qualora non è stato maturato il diritto a pensione in alcuna gestione
previdenziale.
La riforma prevede
che, in previsione di una più ampia revisione di tale istituto che riassorba e
superi la ricongiunzione dei periodo assicurativi, si attueranno interventi che
assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Ciò sta a
significare che - con norme che al momento non sono ancora in vigore - sarà
data ai lavoratori, che si trovano nel sistema contributivo, la possibilità di
potere sempre utilizzare i contributi versati in qualsiasi fondo, rimuovendo le
previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi.
Nella sostanza, ciò vuol dire che non sarà richiesto nessun periodo minimo di
contribuzione in ogni singola Cassa.
9) Regimi
armonizzati
È stata
prevista una delega al Governo per l’armonizzazione dei regimi pensionistici
diversi da quelli della assicurazione generale obbligatoria, per elevare l’età
media del pensionamento.
10) Riordino
degli Enti
Si prevede
la razionalizzazione del sistema degli Enti di previdenza per contenere i costi
di gestione dei medesimi attraverso l’ottimizzazione delle risorse.
L’obiettivo
è di ottenere risparmi per 3,5 miliardi di euro nel prossimo decennio.
Altrimenti scatteranno aumenti dei contributi.
11) Attività
usuranti
La riforma
del Welfare pone particolare attenzione a coloro che svolgono lavori usuranti,
prevedendo uno ‘’scontò’ di tre anni sull’età minima della pensione (mai
comunque al di sotto dei 57 anni di età).
Tale
attività, oltre a essere svolta al momento del pensionamento di anzianità,
dovrà essere stata effettuata per almeno la metà dell’intero periodo lavorativo
(nel periodo transitorio 2008 - 2013 per almeno sette anni negli ultimi dieci).
La legge n.
247 prevede accertamenti ispettivi al fine di evitare abusi nonchè sanzioni
elevate per i datori di lavoro nel caso adottino comportamenti non corretti.
12)
Coefficienti di trasformazione
La riforma
di che trattasi prevede una revisione automatica, ogni tre anni, dei coefficienti di trasformazione che servono
per determinare l’importo della pensione definita con il calcolo contributivo.
Sono già
stati stabiliti i coefficienti in parola, operativi dal 1° gennaio 2010. In
ogni caso, una commissione di esperti dovrà proporre nuovi criteri per l’individuazione di tali coefficienti,
tenendo conto delle dinamiche demografiche e migratorie e dell’attesa di vita.
I nuovi coefficienti potrebbero rendere meno elevata la rendita pensionistica,
ma la riforma in esame prevede che ai lavoratori dovrà essere garantita una
pensione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione.
13)
Perequazione automatica
L’articolo
1, comma 19, della legge n. 247, ha previsto che per il 2008 non sia concessa
la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia
superiore a otto volte il trattamento minimo Inps. In ogni caso, il citato
comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia, secondo la quale le
pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo Inps e
inferiori a tale limite incrementato dalle quote di perequazione siano
rivalutate parzialmente fino a concorrenza del tetto maggiorato.
14) Clausole
di salvaguardia
L’Inps, nel
messaggio n. 29224/07, ha chiarito che coloro che conseguono i requisiti entro
il 31 dicembre 2007 potranno andare in pensione di anzianità in qualunque
momento a partire dall’apertura della finestra di accesso che avviene con le
attuali cadenze. Invece, per chi maturerà i predetti requisiti dal 1° gennaio
2008 varranno le nuove finestre.
15)
Contributi gestione separata
I lavoratori
parasubordinati, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie,
si vedono innalzare l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva nella misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in
misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a
decorrere dall’anno 2010.
Invece, con
effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla gestione separata di
cui all’art.2, comma 26, legge n. 335/95 le predette aliquote sono stabilite in
misura pari al 17 per cento.
16)
Ammortizzatori sociali
a)
Interventi immediati
Si prevede
che l’indennità di disoccupazione ordinaria
sia elevata a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni e a
dodici mesi per chi è al di sopra dei 50 anni.
Viene
riconosciuta la contribuzione figurativa piena per l’intero periodo di
percezione dei trattamenti di disoccupazione.
La
percentuale di commisurazione per l’importo di tale indennità viene elevata al
60% dell’ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e per
l’ottavo mese, al 40% per gli altri mesi.
È stato
previsto, altresì, che l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è
elevata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, per una
durata massima di 180 giorni. È, infine, stabilito l’aumento della perequazione
relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall’80 al 100 per cento
dell’inflazione.
b) Delega
Il Governo
dovrà predisporre una riforma in materia da attuare entro 12 mesi dall’entrata
in vigore dalla legge n. 247. Tra gli obiettivi vi è la creazione di uno
strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento
lavorativo.
17) Mercato
del lavoro
L’articolo
1, commi da 30 a 33, dispone che entro 12 mesi il Governo dovrà emanare una
serie di provvedimenti diretti a riformare i seguenti istituti e a
caratterizzare per ciascuno gli aspetti illustrati:
a) servizi
per l’impiego: dovranno essere valorizzate le sinergie tra agenzie private e
quelle pubbliche; semplificazione delle procedure amministrative;
b) incentivi
all’occupazione: con particolare riferimento ai giovani, alle donne e agli
ultra cinquantenni; ridefinizione del contratto di inserimento; incremento
della contribuzione per i part - time con orario inferiore alle 12 ore
settimanali; agevolazioni per la trasformazione da tempo pieno a part - time;
c)
apprendistato: rafforzamento della contrattazione collettiva; individuazione di
standard nazionali per la formazione e per la certificazione della stessa allo
scopo di favorire la mobilità degli apprendisti; misure per il corretto utilizzo
dell’apprendistato.
18)
Contratti a termine
La riforma
prevede che quando, per effetto della successione di contratti a termine, il
rapporto di lavoro superi complessivamente i 36 mesi, lo stesso diviene a tempo
indeterminato. A tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che
il nuovo contratto a tempo determinato sia stipulato presso la direzione
provinciale del lavoro e con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
Nel caso di
mancato rispetto della procedura descritta, il contratto si considererà a tempo
indeterminato.
Il Governo
affida ad un avviso comune tra le parti sociali il compito di stabilire la
durata massima di tale contratto a termine.
Tali regole
non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali. È, altresì,
previsto un diritto di precedenza al lavoratore a termine che abbia prestato
attività lavorative per un periodo superiore ai sei mesi nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi.
In via
transitoria è previsto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008
continuano fino al termine previsto anche in deroga al limite massimo suddetto
di 36 mesi.
Inoltre il
periodo di lavoro già effettuato prima del 1° gennaio 2008 rimane
‘’sterilizzatò’ fino al 1° aprile 2009 (15 mesi), nel senso che verrà
conteggiato insieme ai periodi di lavoro successivi al detto 1° gennaio 2008
solo a partire appunto dal 1° aprile 2009 ai fini del computo dei 36 mesi di
cui sopra.
19) Lavoro a
chiamata
Nessun
regime transitorio è previsto per il lavoro a chiamata che è stato,
semplicemente, abrogato. Anche nei settori del turismo e dello spettacolo, ove
sarà ancora possibile istaurare questa tipologia contrattuale, occorrerà
attendere l’intervento della contrattazione collettiva che potrà prevederla per
prestazioni durante il fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche e
in specifiche situazioni.
Si ritiene
che i contratti a chiamata in corso alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 247 continuino fino alla loro naturale conclusione.
20)
Lavoratori part - time
È venuta
meno la possibilità concessa alle parti individuali di concordare clausole
flessibili con riferimento alla variazione della collocazione temporale della
prestazione lavorativa o elastiche. Saranno i contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a stabilire
tali clausole. Si pone, anche in questo caso, l’interrogativo sulla sorte delle
dette clausole incluse nei contratti individuali in corso, le quali, con la
nuova disciplina, sono appunto sottratte ai patti individuali.
Viene
inoltre previsto un diritto di precedenza alla trasformazione del contratto a
tempo pieno al lavoratore che in precedenza ha trasformato il rapporto da tempo
pieno a tempo parziale, per espletare le stesse mansioni o di tipo equivalente.
21) Lavoro
straordinario
La
contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario viene abolita.
In
particolare, il contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario non è più
dovuto, secondo l’Inps (messaggio n. 658/07), dal mese di gennaio, anche se si
riferisce a prestazioni lavorative effettuate nel dicembre 2007 ma erogate al
lavoratore in detto mese di gennaio. Secondo l’Istituto, se nel corso del 2008
il datore di lavoro corrisponde somme di denaro a titolo di monetizzazione di
prestazioni straordinarie, accantonate nella cosiddetta ‘’banca delle orè’, la
contribuzione aggiuntiva non deve essere versata, anche se lo straordinario è
stato eseguito lo scorso anno.
22)
Somministrazione a tempo indeterminato
È abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo
III, capo I, del Dlgs n. 276/03.
23) Nuova
decontribuzione dei premi di risultato
Con effetto
dal 1° gennaio 2008 - per l’operatività bisognerà attendere un decreto
interministeriale di attuazione - la riforma prevede l’abrogazione della
decontribuzione ex lege n. 135/97 e l’istituzione di un Fondo di finanziamento
di sgravi contributivi, finalizzati a incentivare la contrattazione di secondo
livello.
Si ritiene
pertanto che, sino alla emanazione del decreto attuativo che stabilisce criteri
e modalità del nuovo regime di contribuzione, le imprese edili debbano
soprassedere alla decontribuzione dell’EET.
Tale Fondo è
dotato di risorse pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008
al 2010, durante i quali il nuovo regime dovrà funzionare in via sperimentale.
Ai fini della ammissione al beneficio, inoltre, le imprese dovranno formulare
espressa richiesta e sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto
ministeriale, ad individuare i criteri di priorità sulla base dei quali i
richiedenti saranno ammessi o esclusi dal beneficio stesso.
Nel nuovo
regime agevolato, l’incentivo previsto sia a favore dei datori di lavoro che
dei lavoratori consiste in uno sgravio contributivo applicabile alla quota di
retribuzione imponibile costituita dalle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o di secondo livello. Resta fermo che deve trattarsi di
erogazioni incerte nella corresponsione o nell’ammontare e la cui struttura sia
correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri
elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico
dell’impresa e dei risultati della stessa.
Con riguardo
all’elemento economico territoriale, che in edilizia rappresenta l’erogazione
legata alla produttività, l’Ance è già intervenuta nei confronti di
Confindustra segnalando come il nuovo regime presenti alcune problematiche
operative, tenuto conto in particolare delle peculiarità della contrattazione
di secondo livello del settore delle costruzioni che, come detto, è
territoriale.
Pertanto, è
stato fatto presente come si renda necessario, nell’ambito del decreto di
attuazione della decontribuzione, prevedere che siano le Organizzazioni
sindacali stipulanti e non le imprese, come previsto dal legislatore - ai fini
della ammissione al beneficio di che trattasi - a formulare espressa richiesta
di decontribuzione inoltrando al Dicastero del lavoro sia l’accordo istitutivo
dell’elemento economico territoriale suddetto sia gli accordi, generalmente
annuali, con cui sono verificati i presupposti dello stesso.
Quanto
sopra, come detto, in considerazione del fatto che l’elemento economico di che
trattasi deve tener conto ‘’dell’andamento congiunturale del settore e sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e
competitività nel territoriò’ e non è, quindi, riferito ai cicli economici
della singola impresa.
Come nella
precedente disciplina, anche in quella nuova non tutte le erogazioni saranno
ammesse allo sgravio contributivo, ma soltanto la quota annua non superiore al
tetto del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. In
questo caso, dunque, si registra il potenziale miglioramento della disciplina
della decontribuzione, poichè aumenta di 2 punti percentuali il limite
retributivo per l’ammissione agli incentivi, che passa dal 3% al 5%.
In
particolare, lo sgravio è fissato nella misura del 25% dei contributi previdenziali
dovuti dai datori di lavoro e nella misura del 100% di quelli a carico dei
lavoratori.
24) Disabili
Con le
disposizioni contenute nell’art. 1, commi 37 e 38, viene integralmente
sostituito l’art. 12 della legge n. 68/99 e inserito il nuovo art. 12 - bis
finalizzati entrambi a inserire la quota di disabili prevista da tale legge
tramite convenzioni con le cooperative sociali e le imprese sociali.
Il datore di
lavoro alla fine della convenzione, se non viene rinnovata per non più di due
anni, assume il disabile con contratto a tempo indeterminato potendo però
accedere alla assegnazione delle risorse del Fondo nazionale dei disabili.
La
differenza tra le due disposizioni è che la seconda si rivolge ai disabili con
particolare difficoltà di inserimento a differenza della prima. Esistono poi
delle differenze relative al numero di disabili che possono entrare nella
convenzione in parola.
25) Maxi
sanzione per lavoro irregolare
L’articolo
1, comma 54, dispone che l’adozione della maxisanzione amministrativa
(oscillante tra il 200% e il 400% dell’importo del costo del lavoro), prevista
per l’impiego irregolare di lavoratori dipendenti (ex art. 3, legge n. 73/02,
abrogato dalla legge n. 248/06) e il cui accertamento è avvenuto fino al 12 agosto
2006, è di competenza della Agenzia delle Entrate.
26)
Maternità collaboratrici
L’art.1,
comma 83 interviene sulla applicazione della disciplina della maternità
obbligatoria a favore delle collaboratrici e delle associate in partecipazione
iscritte alla gestione separata Inps. Le modifiche, in vigore dal 1° gennaio
2008, sono le seguenti:
a) alle
predette lavoratrici deve essere applicato, oltre agli articoli 17 e 22 del
testo unico di maternità, anche l’art. 7 che vieta alle lavoratrici l’effettuazione
di determinati lavori pericolosi, faticosi e insalubri, e che è penalmente
sanzionato anche nei confronti di committenti e associanti;
b) viene
prevista l’emanazione di un decreto per rideterminare l’aliquota di
finanziamento pari, attualmente, allo 0,22%.