INPS - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - DECONTRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO
2008 - LEGGE N. 247/2007 - PRIMI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO - MESSAGGIO DEL 28/1/2008
Si fa
seguito alla precedente nota informativa in materia (cfr. suppl. n. 2 al Not.
n. 12/2007), per segnalare che l’Inps, con il messaggio n. 2085 del 28 gennaio
scorso, ha fornito alcune precisazioni in merito alle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello e alla relativa decontribuzione.
L’Istituto
previdenziale ha confermato, come espressamente disposto dall’art. 1, co. 67
della L. n. 247/07, l’abrogazione dello speciale regime contributivo delle
erogazioni previste dai contratti di secondo di livello di cui all’art. 2 della
L. n. 135/97.
Allo stesso
tempo deve considerarsi abrogata anche la specifica esclusione dalla
retribuzione imponibile di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Pertanto, in
attesa che sia emanato l’apposito decreto ministeriale che renda operativo,
previa domanda delle imprese interessate, lo sgravio contributivo previsto in
via sperimentale per il triennio 2008-2010, dal 1° gennaio 2008 sulle suddette
erogazioni è dovuta l’ordinaria contribuzione.
Le imprese
del settore edile che avessero indebitamente beneficiato del particolare regime
contributivo potranno comunque regolarizzare la propria posizione entro il 16
aprile 2008 senza aggravio di oneri accessori.
Nel far riserva di
diffondere quanto prima le relative istruzioni
operative, l’Inps ricorda che le imprese interessate potranno
conguagliare gli importi da restituire con eventuali crediti derivanti dal
nuovo regime di decontribuzione sulla base dei criteri che saranno indicati
nell’emanando decreto.