FINANZIARIA 2007 - ISTITUZIONE ED ESIBIZIONE DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA -
ATTIVITA’ EDILI DI MODESTA ENTITA’ - CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO -
NOTA 29/1/2008
Per le
attività edili di modesta entità, per i cantieri nei quali vengono effettuati
piccoli lavori edili di ristrutturazione, intonacatura e rifinitura e comunque
per le ditte che occupano nel cantiere fino a nove lavoratori escluso il
titolare o i soci, il MinIstero del Lavoro ha precisato che il rispetto degli
obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere
accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la
sede dell’impresa o dell’unità produttiva.
E’ quanto
emerge dalla nota del 29 gennaio 2008,
che si pubblica di seguito, diramata dalla Direzione Generale per l’attività
ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Con la nota
in commento il dicastero ha chiarito, rivolgendosi al proprio personale
ispettivo, quali sono le modalità di tenuta e conservazione dei libri
obbligatori nelle attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità
dei lavoratori, ovvero quando la prestazione di lavoro si svolge in più luoghi
di lavoro nella stessa giornata e l’impresa è impossibilitata ad organizzare
apposite strutture logistiche per la conservazione della suddetta
documentazione.
Il dicastero
richiama espressamente le attività edili, in particolare quelle c.d. di modesta
entità, come la ristrutturazione, intonacatura e rifinitura e in ogni caso
quelle esercitate da imprese che occupano nel cantiere meno di dieci operai,
escluso il titolare o eventuali soci per
le quali, essendo particolarmente gravosa la tenuta della documentazione
obbligatoria anche in semplice copia conforme, attenua la portata degli
obblighi previsti in materia e già oggetto delle precedenti note ministeriali
del 29 marzo e 22 maggio 2007.
Nei
richiamati casi, infatti, essendo estremamente difficoltosa se non addirittura
impossibile la conservazione e l’aggiornamento dei libri nei luoghi in cui
viene svolta l’attività lavorativa ed in virtù dell’introduzione dell’obbligo
di comunicazione preventiva di assunzione, inteso come strumento più idoneo
alla immediata verifica della regolarità del rapporto di lavoro, il Ministero
ha ritenuto opportuno chiarire che il rispetto della regolare tenuta dei libri
obbligatori può avvenire anche in un momento successivo a quello ispettivo e,
comunque, presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva, qualora comunque
il personale sia munito della documentazione idonea a fornire prova della
regolare assunzione.
Resta
confermata, invece, la sanzione dell’omessa esibizione di cui all’art. 1, co.
1178, L. n. 296/06 nei casi in cui il
personale di lavoro impiegato nelle suddette circostanze sia sprovvisto di tale
documentazione e cioè della copia della comunicazione preventiva di
assunzione o della dichiarazione di
assunzione, con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola
ovvero prospetto paga.
Infine, con
riferimento al libro paga - sezione presenze, le imprese che svolgono la
propria attività in più sedi distinte, ma caratterizzate da stabilità e in cui
siano presenti strutture amministrative, possono tenere sul luogo di lavoro un
apposito registro presenze vidimato, che contenga i dati relativi ai soli
lavoratori impiegati presso quel medesimo sito di lavoro.
Si pubblica
di seguito il testo della circolare in commento.
Ministero
del Lavoro
Roma 29
gennaio 2008
Oggetto: art 1. comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) -
Libri obbligatori ed attività “itineranti” - Indicazioni operative al personale
ispettivo.
Successivamente
ai chiarimenti forniti con lettera circolare del 29 mano 2007 e con nota del 22
maggio 2007, è emersa la necessità di fornire indicazioni in ordine alle
modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori in quelle attività
caratterizzate da una continua o temporanea mobilità da parte dei lavoratori
sul territorio, ovvero da attività di carattere “itinerante”, in special modo
quando la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro
nell’ambito della stessa giornata e nelle quali l’impresa non dispone di
capacità organizzative o logistiche per assicurare la conservazione della
citata documentazione obbligatoria.
A titolo
esemplificativo - e chiaramente non esaustivo - si può far riferimento alle
attività edili di modesta entità, ovvero a quei cantieri nei quali vengono
effettuati piccoli lavori edili di ristrutturazione, intonacatura e rifinitura
e comunque per le ditte che occupano nel cantiere fino a nove lavoratori escluso
il titolare o i soci, alle attività impiantistiche, compresa l’installazione e
la manutenzione, ai servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle
strutture industriali, ai servizi di consegna o di ritiro delle merci presso
clienti o fornitori, nonchè ai servizi di trasporto di merci o persone, ai
servizi di vigilanza e alle attività artistiche e di spettacolo.
Tali
attività sono accomunate dalla circostanza che l’impresa invia il proprio
personale ad effettuare le prestazioni lavorative in una pluralità di luoghi,
per periodi più o meno Iimitati, senza che, normalmente, sul luogo di
effettuazione della prestazione vi siano uffici e articolazioni amministrative
dell’impresa stessa, ma solo il personale addetto allo svolgimento delle
suddette prestazioni in senso stretto.
In queste
circostanze, evidentemente, risulta particolarmente difficoltosa la tenuta,
anche in copia conforme, dei libri obbligatori, nonché l’esibizione degli
stessi a richiesta del personale ispettivo, in quanto la tenuta e l’esibizione,
ma anche il giornaliero aggiornamento della documentazione (libro paga sezione
presenze), dovrebbe essere affidato ai lavoratori impegnati nelle varie sedi di
lavoro.
In
definitiva, un obbligo nominativamente imposto al datore di lavoro finirebbe
per riverberarsi in modo anomalo in capo al personale operativo, determinando
l’attribuzione allo stesso di incombenze contrattualmente non previste, con
ulteriori possibili criticità anche sul piano del rispetto della normativa in
tema di riservatezza.
Ciò premesso,
in virtù delle considerazioni sopra esposte, fermo restando che anche in tali
attività “mobili” trova evidentemente applicazione la disposizione di cui
all’art. 21 del TU 1124/1965, che impone l’obbligo di istituzione e tenuta dei
libri obbligatori, va però reso compatibile tale obbligo con le particolari
condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano lo svolgimento delle
attività stesse, nelle quali risulta estremamente difficoltosa, se non in
qualche caso addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei
libri nel luogo stesso in cui si esegue la prestazione lavorativa.
Del resto,
mentre prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria n 29612006 la
strumentalità dei libri obbligatori rispetto all’accertamento dei fenomeni di
lavoro nero e irregolare era evidente, dopo la introduzione dell’obbligo di
comunicazione preventiva di assunzione appare proprio quest’ultima lo strumento
di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro.
Nei casi in
esame, pertanto - ferma restando la necessità che tutto il personale risulti
munito di altra documentazione attestante la regolarità della costituzione del
rapporto di lavoro (copia della comunicazione preventiva di assunzione o della
dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul
libro matricola ovvero prospetto di paga) – si ritiene che il rispetto degli
obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere
accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la
sede dell’impresa o dell’unità produttiva.
Resta fermo
tuttavia che anche in tali ipotesi, qualora il personale impiegato sul luogo di
lavoro non sia in possesso della documentazione diversa dai libri obbligatori
volta comunque a dimostrare la regolarità della instaurazione dei rapporti di
lavoro, il personale ispettivo provvederà a contestare la violazione della
omessa esibizione di cui all’art. 1, comma 1178, L n 296/2006, giusta anche
quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte con sentenza del 29 agosto
2007 n 18255 che, nel ribadire il concetto di unicità dei libri obbligatori,
stabilisce come non possa “pretendersi che la mancata presentazione nel luogo
di lavoro equivalga a mancata istituzione” giacché, “nel caso di una impresa di
pulizie per conto terzi occorrerebbe istituire tanti libri paga quanti luoghi
in cui, giorno per giorno, vengono inviati i lavoratori per la materiale
esecuzione del lavoro” Ciò, ovviamente, a condizione che siano stati effettivamente
istituiti i libri e che siano tenuti in un luogo diverso da quello di
svolgimento dei lavori.
La corretta
individuazione della fattispecie sanzionatoria di omessa esibizione de! libri
di matricola e di paga nelle attività itineranti o temporanee trova
evidentemente applicazione con riferimento alle condotte poste in essere
successivamente all’entrata in vigore della L n 296/2006, pertanto, qualora il
personale ispettivo abbia emanato provvedimenti sanzionatori ai sensi della
nuova normativa non in linea con le indicazioni interpretative contenute nella
presente nota, si invitano codesti Uffici a voler procedere alla archiviazione
degli atti, al fine di non dar luogo ad evidenti disparità di trattamento e di
prevenire contenziosi amministrativi o giudiziari.
Da ultimo,
con riguardo al libro paga - sezione presenze, meglio argomentando quanta
affermato nelle richiamate note del 29 marzo e del 22 maggio 2007, si ritiene
che per le realtà produttive operanti in più sedi distinte, caratterizzate da stabilità
operativa e da strutture organizzative e logistiche, nel medesimo ambito
territoriale o in province diverse, il datore di lavoro possa tenere sul luogo
di lavoro un apposito registro presenze, regolarmente istituito e vidimato,
relativo ai soli lavoratori ivi impegnati.
Il personale
ispettivo è tenuto ad uniformarsi alle presenti indicazioni operative.