cOLLABORAZIONI A PROGETTO - CIRCOLARE N. 4/2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero
del Lavoro, con circolare n. 4 del 29 gennaio 2008, ha annoverato i muratori e
le qualifiche operaie dell’edilizia tra le prestazioni lavorative che non
sembrano compatibili con la tipologia della collaborazione a progetto.
Con la
circolare in commento il Ministero ha diffuso istruzioni operative, formulate
di concerto con Inps ed Inail, in merito all’attività di vigilanza inerente le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli articoli 61 e
ss. del Decreto legislativo n. 276/2003.
Il
dicastero, in attuazione anche dell’impegno assunto con il Protocollo sul
Welfare del 23 luglio 2007 di contrastare forme elusive della normativa sul
lavoro subordinato, ha inteso diramare indicazioni utili sui contratti in
oggetto per assicurare al livello nazionale l’uniformità dell’attività
ispettiva ciò anche nell’ottica di fornire linee guida ai datori di lavoro e
ridurre i fenomeni di dumping sociale nella sfera degli appalti pubblici e
privati.
Innanzitutto,
la circolare in esame riassume quanto il personale ispettivo è tenuto a
verificare al fine di valutare la genuinità di un contratto di collaborazione a
progetto, vale a dire:
- la forma
scritta del contratto (pur non essendo obbligatoria, assume un valore decisivo
per l’individuazione del progetto. In carenza della forma scritta, la
collaborazione a progetto sarà considerata quale rapporto di lavoro subordinato
senza ulteriore attività istruttoria).
- la
specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso, che non può
coincidere integralmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa
come risultante dall’oggetto sociale. Il progetto non può limitarsi a
descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva nè può
consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni
affidate al collaboratore.
- le
modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del
committente (ovvero la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento
nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme di
coordinamento, espressamente individuate nel contratto).
- il
contenuto della prestazione, che non deve essere elementare, ripetitiva e
predeterminata in quanto non compatibile con una attività di carattere
progettuale.
- la
sussistenza di una autonomia di scelta sulle modalità di svolgimento della
prestazione in capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale
con la struttura organizzativa del committente. Al contempo deve essere assente
un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso
committente.
- la
determinazione del compenso, che non deve essere esclusivamente legato al tempo
della prestazione ma anche al risultato enucleato nel progetto.
-
l’eventuale clausola di esclusiva, ossia la sussistenza di una monocommittenza.
- eventuali
proroghe e rinnovi del contratto di collaborazione.
Si evidenzia
che, mentre nelle precedenti comunicazioni del Ministero sulla materia il
lavoro a progetto era considerato una modalità di svolgimento di prestazioni di
lavoro autonomo, ora lo stesso viene qualificato quale ‘’nuova tipologia
contrattuale nel più generale ambito delle collaborazioni coordinate e
continuative”.
La
circolare, inoltre, segnala, sulla base dell’esperienza ispettiva e di recenti
pronunce giurisprudenziali, una serie di figure professionali svolgenti
attività che non sembrano compatibili, per le peculiarità della prestazione
lavorativa, con la tipologia della collaborazione a progetto, tra le quali
vengono annoverate anche i muratori e le qualifiche operaie dell’edilizia.
Il Ministero
precisa che tale elencazione ha natura meramente esemplificativa e non può
escludersi che in via eccezionale le prestazioni menzionate possano ricondursi
al lavoro a progetto. Viene sottolineato, tuttavia, che il personale ispettivo
avrà cura di inquadrare le stesse nell’ambito del lavoro subordinato ‘’ove non
sia dimostrato l’elemento essenziale di una autentica e concreta autonomia
nella esecuzione della attività oggetto del contratto”.
Considerato
quanto sopra, si raccomanda di osservare le indicazioni sugli elementi
caratterizzanti il contratto di collaborazione a progetto, anche in vista degli
accertamenti ispettivi che, in ottemperanza della circolare di cui trattasi,
saranno posti in essere a decorrere dal 1° marzo 2008.