cOLLABORAZIONI A PROGETTO - CIRCOLARE N. 4/2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4 del 29 gennaio 2008, ha annoverato i muratori e le qualifiche operaie dell’edilizia tra le prestazioni lavorative che non sembrano compatibili con la tipologia della collaborazione a progetto.

Con la circolare in commento il Ministero ha diffuso istruzioni operative, formulate di concerto con Inps ed Inail, in merito all’attività di vigilanza inerente le collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli articoli 61 e ss. del Decreto legislativo n. 276/2003.

Il dicastero, in attuazione anche dell’impegno assunto con il Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007 di contrastare forme elusive della normativa sul lavoro subordinato, ha inteso diramare indicazioni utili sui contratti in oggetto per assicurare al livello nazionale l’uniformità dell’attività ispettiva ciò anche nell’ottica di fornire linee guida ai datori di lavoro e ridurre i fenomeni di dumping sociale nella sfera degli appalti pubblici e privati.

Innanzitutto, la circolare in esame riassume quanto il personale ispettivo è tenuto a verificare al fine di valutare la genuinità di un contratto di collaborazione a progetto, vale a dire:

- la forma scritta del contratto (pur non essendo obbligatoria, assume un valore decisivo per l’individuazione del progetto. In carenza della forma scritta, la collaborazione a progetto sarà considerata quale rapporto di lavoro subordinato senza ulteriore attività istruttoria).

- la specificità del progetto o del programma di lavoro o fase di esso, che non può coincidere integralmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale. Il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva nè può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.

- le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente (ovvero la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme di coordinamento, espressamente individuate nel contratto).

- il contenuto della prestazione, che non deve essere elementare, ripetitiva e predeterminata in quanto non compatibile con una attività di carattere progettuale.

- la sussistenza di una autonomia di scelta sulle modalità di svolgimento della prestazione in capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente. Al contempo deve essere assente un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente.

- la determinazione del compenso, che non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione ma anche al risultato enucleato nel progetto.

- l’eventuale clausola di esclusiva, ossia la sussistenza di una monocommittenza.

- eventuali proroghe e rinnovi del contratto di collaborazione.

Si evidenzia che, mentre nelle precedenti comunicazioni del Ministero sulla materia il lavoro a progetto era considerato una modalità di svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo, ora lo stesso viene qualificato quale ‘’nuova tipologia contrattuale nel più generale ambito delle collaborazioni coordinate e continuative”.

La circolare, inoltre, segnala, sulla base dell’esperienza ispettiva e di recenti pronunce giurisprudenziali, una serie di figure professionali svolgenti attività che non sembrano compatibili, per le peculiarità della prestazione lavorativa, con la tipologia della collaborazione a progetto, tra le quali vengono annoverate anche i muratori e le qualifiche operaie dell’edilizia.

Il Ministero precisa che tale elencazione ha natura meramente esemplificativa e non può escludersi che in via eccezionale le prestazioni menzionate possano ricondursi al lavoro a progetto. Viene sottolineato, tuttavia, che il personale ispettivo avrà cura di inquadrare le stesse nell’ambito del lavoro subordinato ‘’ove non sia dimostrato l’elemento essenziale di una autentica e concreta autonomia nella esecuzione della attività oggetto del contratto”.

Considerato quanto sopra, si raccomanda di osservare le indicazioni sugli elementi caratterizzanti il contratto di collaborazione a progetto, anche in vista degli accertamenti ispettivi che, in ottemperanza della circolare di cui trattasi, saranno posti in essere a decorrere dal 1° marzo 2008.