DECRETO LEGISLATIVO N. 234/2007 - AUTISTI DEL SETTORE EDILE - NOTA DEL MINISTERO
DEL LAVORO DEL 30 GENNAIO 2008
Il Ministero
del Lavoro, con l’allegata nota del 30 gennaio 2008, ha fornito i primi
chiarimenti sulla disposizione di cui all’art. 8 del Decreto legislativo n.
234/07, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’obbligo per le
imprese di autotrasporto di istituire un apposito registro ove annotare
l’orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili (cfr. suppl. n. 3 al Not.
n. 12/2007).
Nel ribadire
quanto già sostenuto nell’interpello del novembre 2006 e alla luce anche degli
orientamenti della Corte di giustizia europea, il citato dicastero precisa che
per l’individuazione della sfera applicativa della normativa richiamata deve
farsi riferimento esclusivamente al settore di appartenenza dell’impresa, la
quale deve essere formalmente inquadrata nell’ambito dell’attività di
autotrasporto, e non all’attività svolta dai singoli lavoratori, ancorché
mobili.
Ne consegue
che le disposizioni del predetto Decreto legislativo non sono applicabili al
settore dell’edilizia.
Per gli
ulteriori profili chiariti dal Ministero si rinvia al testo della circolare che
si pubblica di seguito.
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione
generale per l’Attività Ispettiva
Roma 30
gennaio 2008
Oggetto: Art. 8 D.Lgs. 13 novembre 2007, n 234 - istituzione del
registro dell’orario di lavoro da parte delle imprese di autotrasporto e
relativi aspetti sanzionatori
Il decreto
legislativo richiamato in oggetto, in attuazione della legge delega 20 giugno
2007, n. 77, ha recepito la direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002 relativa
alla disciplina dell’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
A tal
riguardo, d’intesa con la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di
lavoro, si ritiene opportuno fornire dei primi chiarimenti sulla disposizione
di cui all’art. 8, che introduce l’obbligo di istituzione di un apposito
registro, ove annotare l’orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili, da
parte delle imprese di autotrasporti.
Dal 1°
gennaio 2008 detto registro, previamente vidimato dalla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente, deve essere tenuto présso la sede
legale dell’impresa e conservato per almeno due anni successivi alla fine dell’
ultimo periodo registrato.
Campo di
applicazione
Preliminarmente
occorre individuare l’ambito di applicazione soggettivo di tale obbligo.
A tal
proposito si rileva che i possibili criteri da adottare, al fine
dell’individuazione del medesimo ambito, possono essere riferiti al settore di
attività dell’impresa ovvero al profilo soggettivo del lavoratore mobile: nella
scelta del criterio si conferma quanto già espresso da questo Ministero
nell’interpello n. 5817 del 9 novembre 2006, nel quale si fa riferimento al
settore di appartenenza dell’impresa inquadrata nell’ambito dell’attività di
autotrasporto, e non già all’attività svolta dal personale mobile dipendente da
altra impresa.
Tale
orientamento si inserisce nell’ambito di un filone Interpretative adottato
dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza del 4 ottobre
2001 (caso Bowden), nella quale la Corte ha delineato il concetto di lavoratore
mobile confermando che ai fini dell’individuazione di tale categoria di
lavoratori occorre far riferimento al settore di attività dell’azienda, e non
all’attività svolta dai singoli lavoratori, ancorché mobili
Ne consegue,
pertanto, che, alla luce di tale indirizzo interpretativo, tale obbligo trova
applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese che svolgono attività nel
settore degli autotrasporti, e sono formalmente inquadrate in tale ambito.
Modalità di
tenuta del registro
Premesso in
primo luogo che tale adempimento costituisce un obbligo ulteriore rispetto alla
tenuta dei regolamentari libri obbligatori, si precisa che tale registro si
aggiunge al libro paga - sezione presenze - e alle specifiche disposizioni
normative inerenti i cronotachigrafi, i fogli di registrazione e la carta del
conducente.
Per quanto
attiene alle modalità di tenuta del registro, il legislatore richiama la
normativa relativa ai regolamentari libri obbligatori di cui agli artt. 20, 21,
25 e 26 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Poiché una
interpretazione meramente letterale della disposizione determinerebbe
un’inutile trascrizione dei dati già contenuti nei registri richiamati, appare
preferibile una interpretazione teleologica della disposizione, in forza della
quale, al fine di evitare inutili duplicazioni, l’annotazione deve avere ad
oggetto soltanto i dati inerenti all’orario di lavoro del personale mobile, con
esclusione degli altri dati già contenuti ei citati libri.
Più
specificamente:
- il
richiamo all’art. 20 deve intendersi nel senso che il libro “per ogni
dipendente deve indicare il cognome il nome e il numero di matricola il numero
delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle
ore di lavoro straordinario”;
- il
riferimento all’art. 21 riguarda il divieto di rimozione, anche temporanea, del
registro e l’obbligo di esibizione al personale di vigilanza;
- il
richiamo all’art. 25 va inteso nel senso che nel registro deve essere
giornalmente annotato l’orario di lavoro, consentendo - ove ciò non sia
possibile in quanto la prestazione non permette il rientro giornaliero nei
locali dell’azienda - l’annotazione entro il terzo giorno successivo alla
scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni,
- il
riferimento all’art. 26 attiene alle modalità di compilazione che sono, quindi,
quelle previste per gli ordinari libri obbligatori (assenza di spazi in bianco,
scrittura con inchiostro indelebile, mancanza di abrasioni ed eventuali
cancellazioni leggibili).
Quanto, alle
caratteristiche allo schema formale del registro da utilizzare in assenza di un
modello ufficiale previsto dalla disciplina normativa, si ritiene possa essere
utilizzato un qualunque registro che contenga le generalità, il numero di
matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di attività, distinte
in ordinarie e straordinarie.
Si rileva
infine, che il datore di lavoro è tenuto a rilasciare copia delle registrazioni
relative alle ore di lavoro effettuate dal lavoratore che ne faccia richiesta.
Profilo
sanzionatorio
Infine, con
riguardo al profilo sanzionatorio relativo alla violazione della disposizione
in oggetto, si evidenzia che il legislatore ha previsto un’unica sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 1500 per le diverse condotte connesse alla
omessa istituzione e alla non corretta tenuta del registro (art. 9 D.Lgs. n.
234/2007).
Da un
attento esame del, disposto normativo è possibile enucleare le seguenti
fattispecie sanzionatorie, concernenti la tenuta del registro:
- omessa
istituzione;
- omessa o
tardiva vidimazione;
- omessa
esibizione;
- omessa,
incompleta o inesatta registrazione;
- rimozione
dalla sede legale;
- mancata
conservazione nel termine previsto;
- omessa
consegna di copia delle registrazioni relative alle ore effettuate dal
lavoratore che ne faccia richiesta.
Ciascuna di
tali condotte è autonoma e indipendente dall’altra, e si può configurare
altresì l’ipotesi del “concorso” in presenza di più violazioni delle diverse
fattispecie appena richiamate.
Da ciò
consegue l’applicazione della sanzione sopra richiamata a ciascuna delle
condotte menzionate.
Si segnala
da ultimo, che la norma sanzionatoria trova applicazione anche con riferimento
ad un ulteriore obbligo, posto in capo ai datori di lavoro del settore
autotrasporti, che consiste nell’obbligo di informare, il lavoratore sulle
disposizioni nazionali, sul regolamento interno dell’impresa e sugli accordi
delle parti sociali, inclusi i CCNL, relativi alla disciplina dell’orario di
lavoro.
A tal
proposito i datori di lavoro pertanto, dovranno fornire adeguata dimostrazione
agli organi di vigilanza dell’avvenuta attività di informazione e formazione
effettuata nei confronti del personale mobile.